Norme giuridiche ed ordinamento giuridico Qualche precisazione concettuale preliminare
La Costituzione (legge fondamentale) contiene un complesso di norme giuridiche La Costituzione – che definisce i tratti essenziali dell’ordinamento giuridico italiano (del sistema del diritto pubblico italiano) - contiene “norme giuridiche” (non è un mero “manifesto” di principi, una proclamazione astratta e priva di efficacia : v. il caso della Carta di Nizza prima del Trattato di Lisbona)
Le “norme giuridiche” Regole volte ad assicurare la pacifica convivenza all’interno della comunità nella quale vengono poste Regole “di condotta”: Regole “sociali” Regole “morali e/o religiose” Regole “giuridiche”
le regole sociali ma anche .. al saluto si deve rispondere.. rispettare la coda al supermercato, le code in generale non tenere la musica troppo alta ad orari impossibili arrivare in orario ad appuntamenti, scuola, lavoro
Le regole morali e/o religiose santificare le feste… ma anche non uccidere non rendere falsa testimonianza cedere il posto ad un anziano sul tram
le regole giuridiche non uccidere non rendere falsa testimonianza
I caratteri differenziali delle norme giuridiche Esteriorità (solo per le norme giuridiche?) Coercibilità e sanzione (sulla previsione di una conseguenza sfavorevole) Bilateralità o plurilateralità (e i doveri ? E i diritti assoluti ?) Effettività Può essere requisito di giuridicità la mancata media osservanza ? Generalità ed astrattezza la ripetibilità e l’impersonalità
Dalla norma giuridica all’ordinamento giuridico Le norme giuridiche sono soltanto quelle che lo stesso ordinamento giuridico riconosce come tali L’ordinamento giuridico come “insieme di norme giuridiche” che organizzano una società o un corpo sociale in vista del perseguimento dei fini del medesimo corpo sociale
La pluralità degli ordinamenti giuridici La pluralità degli insiemi di norme in cui siamo immersi (es.: cittadini italiani, cittadini europei, fedeli di una religione, appartenenti ad una società sportiva etc.) La questione dei rapporti fra gli ordinamenti giuridici
Le possibili relazioni fra un ordinamento ed altro ordinamento separato 1) l’ordinamento riconosce l’ordinamento separato come tale (altro da sé) v. artt. 7, 10 e 117 Cost.; 2) l’ordinamento riconosce l’ordinamento diverso come soggetto di diritto v. artt. 18, 49 Cost.; 3) l’ordinamento ignora il diverso ordinamento
art.117 Cost. (Stato ed ordinamento comunitario); l’ordinamento(statale) riconosce l’ordinamento separato come tale (altro da sé) Es.: art.7 Cost. (Stato e Chiesa cattolica); art.117 Cost. (Stato ed ordinamento comunitario); Art. 10 Cost. (Stato ed ordinamento internazionale).
l’ordinamento (statale) riconosce l’altro ordinamento come soggetto di diritto (titolare di una sfera di autonomia) Es.: il caso del partito politico, dotato di autonomia (art.49 Cost.) (lo statuto, i requisiti per le candidature; le cd “primarie”; il caso delle “espulsioni”) Il caso di un’associazione sportiva (art. 18 Cost.) (il caso della federazione italiana gioco calcio) Quali i limiti?
l’ordinamento (statale) ignora il diverso ordinamento o confligge con esso un ordinamento malavitoso (in margine,la questione della mafia : è un ordinamento giuridico?)
Tipologie di rapporti fra ordinamenti Derivazione principio di prevalenza (fra ordinamento “originario” ed ordinamento “derivato”: es. Stato e Regione) B) Coordinazione tecnica del “rinvio” (fra ordinamenti “originari”: es. gli Stati; art.10 Cost.) C) Opposizione (fra ordinamenti originari)