MORA DEL DEBITORE Ritardo qualificato Art. 1219 c.c. Costituzione in mora Mora automatica o ex re Offerta non formale: evita gli effetti della mora, ma non libera il debitore. Effetti (art. 1221): 1) risarcimento danni; 2) aggravamento del rischio relativo alla prestazione dovuta per il debitore.
Offerta non formale (1220 c.c.) Unico effetto dell’offerta non formale è l’esclusione del debitore dagli effetti della mora
Cass. 20 giugno 2013 n.15433 In materia di locazione l’offerta di restituzione dell’immobile contenuta nella racc. di recesso del conduttore concretizza un’offerta non formale ex art. 1220 c.c. idonea ad escludere gli effetti della mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell’offerta formale ex art. 1216 e 1209 non vale a costituire in mora il creditore (locatore) ai fini dell’art. 1207
In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre il rispetto della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del locatore per provocarne i relativi effetti, l’adozione di modalità serie, affidabili e tempestive, aventi valore di offerta reale non formale, pur non essendo sufficienti a costituire in mora il locatore, evitano quella del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione del pagamento dei canoni maturati dopo la risoluzione del rapporto.