Studio legale Avv. Valeria Pullini UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 42121 Reggio Emilia – Via toschi n. 30/a Giovedì 13 luglio 2017 – giovedì 12 ottobre 2017 Il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari Applicazioni pratiche e sistema sanzionatorio Avv. Valeria Pullini Studio legale Avv. Valeria Pullini pullini@avvocatopullini.it
Rettifica del regolamento (CE) n Rettifica del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (G.U.U.E. L. 12 del 18 gennaio 2007) Modificato da: Regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 Regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 Regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell’8 novembre 2012
Ratio: garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare (considerando 9). “…l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'efficace funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori…” (considerando 36). Articolo 1, paragrafo 1: Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori. Tutela dei consumatori: non solo di carattere economico. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti sono in grado di indirizzare il consumatore anche ed in particolar modo nelle scelte volte alla tutela della propria salute: “Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte” (considerando 10).
FONDATEZZA SCIENTIFICA: La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. Un'indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova” (considerando 17). “È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico” (considerando 14). “Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dovrebbe effettuare tali valutazioni” (considerando 23).
VERIDICITA’: “Per garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario che la sostanza oggetto dell'indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti, o che la sostanza sia assente o presente in quantità opportunamente ridotte, per produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato. La sostanza dovrebbe anche essere utilizzabile dall'organismo. Inoltre, e laddove opportuno, una quantità significativa della sostanza che produce l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato dovrebbe essere fornita da una quantità dell'alimento tale da poter essere ragionevolmente consumata” (considerando 15).
COMPRENSIBILITA’ – NON INGANNEVOLEZZA: “È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. …. la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, esaminare l'effetto su un consumatore tipico virtuale. … il presente regolamento prende come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma prevede misure volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle indicazioni fuorvianti. Ove un'indicazione sia specificatamente diretta a un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che il suo impatto venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo. Il criterio del consumatore medio non è un criterio statistico. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nel caso specifico” (considerando 16).
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE: “In ragione dell'immagine positiva conferita agli alimenti recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale impatto che tali alimenti possono avere sulle abitudini alimentari e sull'assunzione complessiva di sostanze nutritive, il consumatore dovrebbe essere in grado di valutarne la qualità nutrizionale complessiva. Pertanto, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti indicazioni sulla salute” (considerando 19). Articolo 7 - Informazioni nutrizionali L'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE quando è formulata un'indicazione nutrizionale, e le relative modalità, si applicano mutatis mutandis allorché è formulata un'indicazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica. (…)
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento claims si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute che figurano in: - comunicazioni commerciali (tutte le forme di comunicazione finalizzate a promuovere - direttamente o indirettamente - un prodotto, un servizio o l’immagine di un’azienda); - etichettatura (definizione all'articolo 2, paragrafo 2 lettera j) del regolamento UE n. 1169/2011); - presentazione - pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, compresi i prodotti alimentari destinati alle collettività (ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione).
Segue: oggetto e ambito di applicazione SFUSI: Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 (etichettatura nutrizionale obbligatoria in presenza di claim nutrizionale e/o sulla salute) e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b) (condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute), non si applicano.
Segue: oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie seguenti: a) direttiva 89/398/CEE e direttive adottate in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (poi direttiva 39/2009/CE, ora Reg. UE 609/2013); b) direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; c) direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; d) direttiva 2002/46/CE in materia di integratori alimentari.
DEFINIZIONI «indicazione»: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche «sostanza nutritiva»: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio (ora sale), vitamine e minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie (vedi, ora il regolamento UE n. 1169/2011) «sostanza di altro tipo»: una sostanza diversa da quelle nutritive, che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico (es. botanicals). Esclusi da tale definizione: tutti gli ingredienti di ordinario utilizzo (es. latte, cereali, uova, miele, burro, additivi, ecc.), nonché gli enzimi e i coadiuvanti tecnologici.
SEGUE: DEFINIZIONI «indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all'energia (espressa in kcal e kJ)) che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o iii) non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene; «indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia»: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.
PRINCIPI GENERALI Principi generali per tutte le indicazioni (art. 3) Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute (art. 4) Condizioni generali (art. 5) Fondatezza scientifica delle indicazioni (art. 6)
Articolo 3: Principi generali per tutte le indicazioni Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: a) essere falso, ambiguo o fuorviante; b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.
D.Lgs. 27/2017: campo di applicazione e autorità competenti Art. 1: Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato ≪regolamento≫, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Art. 2: (…) Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.
Le fonti generali d.lgs. 145/2007: attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole: tutela dei professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali + condizioni di liceità della pubblicità comparativa Dir. 2005/29/CE d.lgs. 146/2007: attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica, tra le altre, la direttiva 84/450/CEE Le fonti “speciali” Reg. UE n. 1169/2011: in particolare: - art. 7: pratiche leali d’informazione - 5° considerando ≪La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, disciplina taluni aspetti della fornitura d'informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori≫. Rapporto di specialità?*** Reg. CE n. 1924/2006: indicazioni NUTRIZIONALI indicazioni SULLA SALUTE
Compiti dell’Antitrust Contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie; Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) Decreto Legislativo n. 145 del 2007 Decreto Legislativo n. 146 del 2007 due macroaree: - PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE (tra imprese e consumatori nel mercato interno) - PUBBLICITA’ INGANNEVOLE e COMPARATIVA ILLECITA
Partica commerciale: Art Partica commerciale: Art. 18, Codice del Consumo: "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori": qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori D.Lgs. 146/2007 - Definizione di pratica commerciale scorretta: pratica commerciale contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. Art. 18 Codice del Consumo: "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista AGCM: la pratica commerciale è scorretta quando è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, falsandone in modo apprezzabile il comportamento al punto da indurli in errore, facendo loro assumere, con riguardo ai propri diritti, una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso e che, come tale, risulta scorretta ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 cod. cons. o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26 cod. cons.
D.Lgs. 145/2007 - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole. Definizione di pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi. Definizione di pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.
L' art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011 Pratiche leali d’informazione 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento e stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. 2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. 3. Fate salve le deroghe (...), le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, ne fanno riferimento a tali proprietà. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) alla pubblicità; b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.
Rapporti tra gli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n Rapporti tra gli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1169/2011 e la responsabilità per pratiche commerciali sleali Art. 7, Reg. 1169: non contiene alcun esplicito riferimento alla disciplina sulle pratiche sleali; tuttavia, la sua rubrica “pratiche leali di informazioni”, il tenore del 5° considerando, il quale richiama espressamente la dir. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, e il suo contenuto (“le informazioni sugli alimenti non inducono in errore …”) inducono a ritenere che esso costituisca una norma di raccordo tra le due discipline. Se anche tale lettura fosse corretta: resterebbero problematiche interpretative legate alla mancanza di un chiaro collegamento tra la direttiva del 2005 e il regolamento del 2011. Pratiche commerciali ingannevoli ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE: è l’ingannevolezza della pratica commerciale che può interferire con il divieto di induzione in errore previsto per le informazioni sugli alimenti di cui all’art. 7 del Reg. 1169. Ai sensi dell’art. 6, Dir. 2005/29/CE “è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta …” Quindi: una informazione non veritiera relativa ad un alimento può ricadere nel divieto specifico previsto dall’art. 7, Reg.1169, concernente l’informazione sugli alimenti, e può al contempo qualificarsi quale pratica commerciale sleale ex art. 6, dir. 2005/29.
Rapporti tra gli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n Rapporti tra gli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1169/2011 e la responsabilità per pratiche commerciali sleali Ma, ai sensi dell’art. 3, parag. 4, Dir. 2005/29/CE, le disposizioni sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere considerate di natura sussidiaria: applicabili solo in assenza di disposizioni sulle pratiche sleali che siano contenute in atti normativi che disciplinano settori specifici. Alla luce di ciò: va escluso il concorso di norme ogni volta che sussista un rapporto di genere a specie in materia di pratiche commerciali ingannevoli, idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio. Ma, il predetto art. 3, parag. 4, limita l’applicazione delle norme della direttiva al solo caso di “contrasto” con disposizioni di settori specifici, cosicché non appare sufficiente un rapporto di specialità, occorrendo una vera e propria antinomia tra norme di diversi settori. Tuttavia, 10° considerando della direttiva: “la presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore”. Consiglio di Stato (parere n. 3999/2008): la Dir. 2005/29/CE è destinata a non applicarsi non solo in ipotesi di contrasto ma, più genericamente, ogni qualvolta sussista una normativa speciale di settore, volta a tutelare i consumatori da pratiche scorrette.
Rapporti tra gli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n Rapporti tra gli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1169/2011 e la responsabilità per pratiche commerciali sleali La questione presenta importanti conseguenze applicative. Si consideri che, attualmente, la violazione del principio di non ingannevolezza ex art. 7 del Reg. 1169 non è sanzionata (volendo escludere la possibilità di un raccordo tra la vecchia disciplina ex art. 109/92 ed il regolamento), non essendo ancora intervenuto il legislatore nazionale sul punto (in futuro sarà emanata una disciplina normativa che prevedrà un sistema sanzionatorio di carattere amministrativo pecuniario che andrà a sostituire il regime sanzionatorio ex d.lgs. 109/92). La violazione della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli è disciplinata, invece, dal codice del consumo: l’art. 27 prevede una sanzione pecuniaria (che si aggiunge all’ordine che fa divieto di commercializzazione, all’inibitoria e all’ordine di rimozione degli effetti), da irrogarsi dall’AGCM, da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 5.000.000. Pertanto, quale è la sanzione applicabile in caso di accertamento d’ingannevolezza nelle informazioni sugli alimenti? Esiste un concorso tra le norme sanzionatorie applicabili o soltanto una di esse va applicata?
Rapporti tra gli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n Rapporti tra gli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1169/2011 e la responsabilità per pratiche commerciali sleali 1°: verifica degli interessi tutelati dalle due discipline. Sia la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, sia la disciplina sulle informazioni sugli alimenti ex Reg. 1169, contenente l’enunciazione del principio di non ingannevolezza delle informazioni fornite, tutelano il consumatore, anche sotto il profilo dei suoi interessi economici. Appare doversi escludere un possibile concorso tra le due normative. 2°: sanzione applicabile in caso di informazioni erronee o ingannevoli? Quella prevista dal codice del consumo per le pratiche ingannevoli, oppure quella (che sarà) stabilita dalla disciplina del settore alimentare? Ancora una volta: verificare se vi sia un rapporto di specialità tra la disciplina generale sulle pratiche sleali (Dir. 2005/29/CE) e quella contenuta nel regolamento sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. 1169/2011) accertando la natura dell’art. 7 del Reg. 1169: tale norma, alla luce di quanto indicato nel 5° considerando, sembra contenere una specificazione dei doveri di lealtà previsti, in generale, dalla Dir. 2005/29/CE, pur non essendo in contrasto con questi ultimi. Se, quindi, l’art. 7 contiene una specificazione, valevole per il settore delle informazioni sugli alimenti al consumatore, e se si ritiene che sia sufficiente un rapporto di specialità, e non anche un vero e proprio contrasto a legittimare l’applicazione della disciplina settoriale, l’art. 7 si applicherà in via esclusiva, quanto meno per le fattispecie dallo stesso espressamente contemplate: la sanzione conseguente ad una pratica ingannevole che concerna le informazioni sugli alimenti dovrà applicarsi sulla scorta della disciplina sull’individuazione delle responsabilità di cui all’art. 8 del regolamento stesso. Al contrario, se si ritiene che l’art. 7 non disciplini in maniera esaustiva tutte le possibili pratiche ingannevoli che concernano le informazioni sugli alimenti, dovrà applicarsi la disciplina generale in tema di pratiche commerciali sleali, riguardo alla quale, però, non vi è una norma sulla imputazione della responsabilità.
D.Lgs. 27/2017: violazione art. 3, parag. 1, lett. b) e c) Art. 3, Reg. (CE) n. 1924/2006: «l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: a) essere falso, ambiguo o fuorviante; b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche. D. lgs. 27/2017: Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale.
Articolo 4: Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute “Entro il 19 gennaio 2009 la Commissione stabilisce i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, nonché le condizioni concernenti l’uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali”. (…) Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute (vedi Corte di Giustizia Ue, sentenza Deutsches Weintor eG c. Land Rheinland- Pfalz del 6 settembre 2012 - Causa n. C- 544/10). Si evidenzia, a tale proposito, che gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE (d.lgs. 169/2004) – allorché presentati in forma liquida recante più dell’1,2% in volume di alcol - non sono considerati bevande alcoliche e possono quindi riportare indicazioni sulla salute (dir. citata, considerando n. 13). In ogni caso, le bevande alcoliche possono recare le indicazioni nutrizionali “riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico”(art. 4.3, cpv.).
D.Lgs. 27/2017: violazione art. 4, parag. 3 Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.
Articolo 5: Condizioni generali L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni: a) se è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate; b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione: i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione europea o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, o ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate; c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo; d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate; e) sono conformi alle condizioni specifiche di cui al capo III (condizioni specifiche sulle indicazioni nutrizionali) o IV (condizioni specifiche sulle indicazioni salutistiche), secondo il caso. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere utilizzate solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati, secondo le istruzioni del fabbricante.
«Quantità significativa» Allegato al Reg. (CE) n. 1924/2006: indicazioni nutrizionali FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti. Direttiva 94/496/CEE abrogata dal Reg. (UE) n. 1169/2011 Reg. (UE) n. 1169/2011, All. XIII, Parte A, punto 2: Quantità significative di vitamine e di sali minerali Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori: — 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande, — il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure — il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione.
D.Lgs. 27/2017: violazione art. 5, parag. 3 Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.
Articolo 6: Fondatezza scientifica delle indicazioni Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate. L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute deve poter giustificare l'impiego di tale indicazione. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento claims. Prove scientifiche generalmente accettate: complesso di dati scientifici “universalmente” disponibili, anche, se del caso, corredati di elementi di prova riferibili alla fattispecie concreta (dossier tecnico-scientifici, prove di laboratorio, perizie, ecc.) che costruiscono PROVA della sussistenza dell’effetto nutrizionale o fisiologico benefico riferito alla/e sostanza/e interessata/e.
D. Lgs. 27/2017: violazione art. 6, parag. 3 Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
MARCHI – DENOMINAZIONI COMMERCIALI – NOMI DI FANTASIA Articolo 1, paragrafo 3 Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento. Articolo 28, paragrafo 2: Misure transitorie I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento.
Segue: marchi e denominazioni commerciali Sentenza della Corte di Giustizia UE 18 luglio 2013- causa C‑299/12 «Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 2, paragrafo 2, punto 6 – Nozione di “indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia” – Articolo 28, paragrafo 2 – Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica – Misure transitorie» (…) 2) L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, deve essere interpretato nel senso che una comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in quanto marchio o denominazione dalla legislazione applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di cui è investito, se tale comunicazione costituisca effettivamente un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati. 3) L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1° gennaio 2005.
LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Articolo 8: Condizioni specifiche Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal regolamento. Allegato al Regolamento (CE) n. 1924/2006 e succ. mod.: Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione. Le indicazioni nutrizionali che si ritiene abbiano per il consumatore un significato equivalente a quello delle indicazioni specificamente previste nell’allegato al regolamento claims, devono sottostare alle medesime condizioni d’impiego di queste ultime. I claims non esplicitamente previsti in Allegato non sono ammessi (…) Si ricorda l’applicazione – ai claims nutrizionali, come a quelli salutistici – dei Principi generali d’informazione stabiliti all’articolo 3, oltre alle Condizioni per l’uso di cui all’articolo 4 e alle Condizioni generali prescritte nell’articolo 5 del regolamento claims.
D. Lgs. 27/2017: violazione art. 8 Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.
Alcuni esempi di indicazioni nutrizionali - problematiche SENZA ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI». LEGGERO/LIGHT L'indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».
“SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI” Antitrust – Relazione annuale 2012 Utilizzo del claim “senza zuccheri aggiunti” Tale indicazione: a) deve avere pari enfasi grafica in tutte le sue parti per non creare confusione con il claim assoluto “Senza Zucchero”; b) non può essere utilizzata quando, nella produzione della referenza, venga impiegata una sostanza nutritiva che per la sua riconosciuta capacità dolcificante (per ad esempio, il succo di mela/uva concentrato) sia del tutto assimilabile allo zucchero; c) rafforza l’effetto confusorio verso i consumatori qualora abbinata a diciture (ad esempio “Diet”) che facciano - indebito - riferimento a regimi dietetici controllati o particolari. Sul punto: procedimenti PS7932 ZUEGG PREPARAZIONE A BASE DI FRUTTA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI, PS7999 HERO DIET SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO con sanzioni pari, rispettivamente, a 100 mila e 200 mila euro. Ha fatto storia il caso Giuliani (sentenza del Consiglio di Stato n. 3901/2012).
“LEGGERO/LIGHT” Caso pratico: Un alimento ha meno di 40 kcal/100g ed è quindi a basso contenuto calorico. Si può dire che è leggero/light? Allegato al regolamento claims: per “leggero/light” si applicano le condizioni dei claim «a tasso ridotto di/a ridotto contenuto calorico», ossia il valore energetico dell’alimento ovvero il contenuto di uno o più nutrienti è stato ridotto di almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile (macronutrienti 10%, sodio/sale 25%). Quindi si tratta di un claim solo comparativo e, pertanto, quando vengono integrate le condizioni per vantare il contenuto calorico basso, dovrà essere utilizzato l’apposito claim previsto nell’allegato, non, quindi, l’indicazione “leggero/light”. Il claim “leggero/light” non è un’indicazione nutrizionale assoluta, bensì solo comparativa. Esempio: "leggero perché ha meno calorie rispetto a….".
COLESTEROLO Evidenziare l’assenza o il basso contenuto di colesterolo in un alimento significa, innanzitutto, utilizzare un claim nutrizionale con valenza salutistica (poiché una tale evidenziazione è verosimilmente volta a raggiungere quella particolare categoria di consumatori che ha esigenza di tenere controllato e/o di ridurre il livello di colesterolo ematico). E’ legittimo? L’Allegato al Regolamento (CE) n. 1924/2006 e successive integrazioni individua espressamente e tassativamente le possibili indicazioni nutrizionali apponibili sui prodotti alimentari, facendo riferimento ai grassi totali e ai grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi, omega-3, mentre non prevede alcuna specifica indicazione riguardante la mancanza o trascurabile presenza di colesterolo nel prodotto alimentare.
Articolo 9: Indicazioni comparative (…) il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto. 2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche. Indicazioni nutrizionali comparative ex Allegato al regolamento claims: “a ridotto contenuto calorico”; “a tasso accresciuto di (nome della sostanza nutritiva); “a tasso ridotto di (nome della sostanza nutritiva)”; “leggero/light”
D. Lgs. 27/2017: violazione art. 9 Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Il regolamento claims definisce come ‘<<indicazione nutrizionale>>: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute (…) alle sostanze nutritive o di altro tipo che (…) contiene in proporzioni ridotte‘. Il confronto dev’essere eseguito ‘con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un’indicazione, compresi alimenti di altre marche‘. La Commissione europea, a suo tempo interpellata sullo specifico argomento, ha escluso la possibilità che il termine di paragone possa venire costituito da una precedente ricetta dello stesso prodotto. L’Antitrust, ha a sua volta precisato che la comparazione debba venire effettuata con la media degli alimenti più venduti sul mercato di riferimento, i quali devono venire identificati mediante apposite ricerche, la cui fonte va citata in etichetta. Potendosi riservare i suoi dettagli alla comunicazione sul sito web dell’azienda. In ragione di quanto sopra, un’indicazione quale «-x% grassi rispetto alla precedente ricetta» appare non conforme alle regole vigenti, come fino ad oggi interpretate.
La pubblicità ingannevole e comparativa illecita a danno delle imprese L’AGCM tutela le imprese dalla pubblicità ingannevole fatta da altre imprese e stabilisce le condizioni di liceità della pubblicità comparativa diffusa con ogni mezzo. La pubblicità è ingannevole quando è in grado di indurre in errore l’impresa alla quale è rivolta, pregiudicandone il comportamento economico, o quando è idonea a ledere un concorrente. L’ingannevolezza può riguardare le caratteristiche dei beni o dei servizi, come la loro disponibilità o la data di fabbricazione, il prezzo e le condizioni di fornitura. La pubblicità comparativa è invece quella modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un’impresa promuove i propri beni o servizi mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti. Questo tipo di pubblicità è ammessa solo quando non è ingannevole, mette a confronto beni omogenei in modo oggettivo, non ingenera confusione tra le imprese, né provoca discredito al concorrente.
INDICAZIONI SULLA SALUTE Le indicazioni sulla salute sono messaggi di carattere commerciale e facoltativo, presentati sotto forma di parole, frasi, immagini, logo ecc., che sostengono, suggeriscono o implicano l’esistenza di un rapporto tra il prodotto alimentare in questione e la salute.
SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE Articolo 10: Condizioni specifiche 1. Le indicazioni sulla salute sono vietate (principio generale ex Reg. UE 1169/2011), a meno che non siano conformi al reg. n. 1924/2006 e, in particolare, ai requisiti generali del capo II (artt. 3, 4, 5, 6 e 7 sopra visti) e ai requisiti specifici relativi alle indicazioni sulla salute e non siano autorizzate a norma del regolamento stesso e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. 2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b) indicato; la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive. (parag. 3) Benefici generici: Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.
SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE Articolo 12: Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute: a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento; b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso; c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.
SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE Articolo 13: Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi: a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o b) funzioni psicologiche e comportamentali, o c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare, che sono indicate nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 19, purché siano: i) basate su prove scientifiche generalmente accettate e ii) ben comprese dal consumatore medio. (…) Parag. 3: Previa consultazione dell’Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta (…) un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.
Articolo 1: Indicazioni sulla salute consentite SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE ELENCO COMUNITARIO ex art. 13, paragrafo 3 Regolamento (UE) N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 e succ. mod. relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Rettifica in G.U.U.E. L. 154 del 15.6.2012) Articolo 1: Indicazioni sulla salute consentite L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.
SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE Segue: regolamento (UE) n. 432/2012 e succ. mod. ed integr. - allegato Carboidrati I carboidrati contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 130 g di carboidrati da tutte le fonti. Questa indicazione può essere impiegata per alimenti che contengono almeno 20 g di carboidrati metabolizzati dall’organismo umano, esclusi i polioli, per porzione quantificata e che sono conformi all’indicazione nutrizionale “A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI” o “SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI” di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione non va utilizzata per alimenti composti esclusivamente da zuccheri. Flavanoli del cacao I flavanoli del cacao aiutano a mantenere l’elasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce a un normale flusso sanguigno Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg di flavanoli del cacao. L’indicazione può essere usata solo per bevande al cacao (con cacao in polvere) o per cioccolato fondente che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10. L'indicazione può essere usata solo per capsule o compresse contenenti estratto di cacao ad alto contenuto di flavanoli che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10
SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE ARTICOLO 14: INDICAZIONI SULLA SALUTE RELATIVE ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA E ALLO SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINI 1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego: a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia; b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. 2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l'etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico. Articolo 15: domanda di autorizzazione e relative modalità operative Articolo 16: parere dell’EFSA sulla domanda di autorizzazione Articolo 17: autorizzazione comunitaria
D. Lgs. 27/2017: violazione art. 10 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
D. Lgs. 27/2017: violazione art. 12 Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000. Per la disamina delle problematiche concernenti il rapporto tra la disciplina generale sulle pratiche commerciali ingannevoli e l’art. 7 del Reg. 1169/2011: L. Russo, La responsabilità del produttore e del distributore, in Rivista di diritto alimentare, Anno VIII, numero 1, Gennaio-Marzo 2014
La dichiarazione nutrizionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011 Alcuni aspetti del rapporto con il Regolamento claims
Tempi di applicazione L’obbligo di includere la cosiddetta “tabella nutrizionale” nell’etichettatura è entrato in applicazione dal 13 dicembre 2016 (Art. 55 del reg. 1169). Sino al 13 dicembre 2016 la tabella nutrizionale poteva comparire nell’etichettatura di quei prodotti per i quali essa non era ancora obbligatoria, ma il contenuto e le modalità espressive della tabella medesima, presente in etichetta su base volontaria o perché prevista per legge (es. uso di claims nutrizionali/sulla salute), dal 13 dicembre 2014 dovevano già essere conformi a quanto indicato nel regolamento 1169, fatti salvi alcuni casi specifici.
. L’obbligo di fornire la dichiarazione nutrizionale riguarda tutti gli alimenti, ad eccezione degli integratori alimentari che sottostanno ad una disciplina normativa ad hoc sul punto, le acque minerali naturali, gli alimenti di cui all’Allegato V del regolamento 1169/2011, le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume e fatta salva la direttiva 2009/39/CE (ora Reg. UE 609/2013) sui prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Rimane invariato l’obbligo della dichiarazione nutrizionale qualora vengano utilizzate indicazioni volontarie di carattere nutrizionale e/o sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006: Art. 49 del Reg. (UE) n. 1169/2011: modificazione dell’art. 7 del regolamento 1924/2006, in particolare del primo e del secondo paragrafo.
Disciplina ex Regolamento (UE) n. 1169/2011 Art. 7, commi 1 e 2, Reg. (CE) n. 1924/2006 Disciplina ex Regolamento (UE) n. 1169/2011 1. L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori. Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli 31 (calcolo) e 34 (allegato XV) di tale regolamento. 2. La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.
. D. Lgs. 27/2017: violazione art. 7 Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.
Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V) 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5. il sale e i succedanei del sale; 6. gli edulcoranti da tavola; 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 12. i coadiuvanti tecnologici; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti; 17. le gomme da masticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2; 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
Chiarimenti per alcune categorie di alimenti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V – punto 19) Circ. Interministeriale (MiSE + Min. Sal.) n. 0361078 del16.11.2016 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale «(…) va rilevato che, prima del regolamento (UE) n. 1169/2011, i regolamenti 852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti alimentari, ed il regolamento 853/2004/CE, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, hanno introdotto una deroga all’applicazione dei rispettivi regolamenti che risulta analoga a quella riportata al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011. Pur nella non coincidente formulazione dei due testi, l’art. 1, paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/CE e l’art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due regolamenti non si applicano “alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali [o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale] che forniscono direttamente il consumatore finale.”. Le linee guida applicative del reg. 852/2004 del pacchetto igiene, così come quelle relative al reg. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, oggetto di accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, forniscono un’interpretazione delle disposizioni in questione che consente di chiarire anche la portata della deroga dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale, prevista al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011».
Segue: chiarimenti per alcune categorie di alimenti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V – punto 19) Circ. Interministeriale (MiSE + Min. Sal.) n. 0361078 del16.11.2016 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale «La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a: - Alimenti artigianali. La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali. Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella versione originaria del regolamento che dispone “Food, including handcrafted food, laddove la traduzione italiana, pur essendo stata resa con riferimento al solo confezionamento di natura artigianale (anche confezionati in maniera artigianale) non cambia la sostanza. Questione: è connesso al concetto di impresa artigiana? Nell’azienda artigiana domina la presenza di una struttura organizzativa tipicamente artigianale e/o familiare caratterizzata dal basso numero di addetti e soprattutto dall’apporto del know how umano e personale nella produzione.
Segue: chiarimenti per alcune categorie di alimenti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V – punto 19) Circ. Interministeriale (MiSE + Min. Sal.) n. 0361078 del16.11.2016 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale «La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a: Fornitura diretta. La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, tutte le forme di somministrazione di alimenti. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto. Fabbricante di piccole quantità di prodotti. Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (definiscono come microimprese le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro.) La deroga del punto 19 dell’allegato V si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali.
Segue: chiarimenti per alcune categorie di alimenti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V – punto 19) Circ. Interministeriale (MiSE + Min. Sal.) n. 0361078 del16.11.2016 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale «La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a: Livello locale delle strutture di vendita. Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”. Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”. Vendita al dettaglio. La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Segue: chiarimenti per alcune categorie di alimenti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V – punti 1, 2 e 18) Circ. MiSE n. 381060 del 5.12.2016 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti Prodotti non trasformati: art. 2, parag. 1 del Reg. (UE) n. 1169/2011 rimanda alla definizione ex art. 2, parag. 1, lett. n) del Reg. (CE) n. 852/2004: «prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati Compresi nell’esenzione: - prodotti ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdura surgelate); - prodotti ortofrutticoli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non abbiano subìto alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all’infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati - preparati ittici congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo, ottenuti tramite pulizia, taglio, assemblaggio la Commissione fornisce alcuni chiarimenti circa matrici alimentari più precise che possano essere esentate dal riportare la tabella nutrizionale. Tali matrici sono il miele, la farina – purché derivi solo dalla macinatura dei cereali e non abbia additivi aggiunti-erbe e spezie (già esentate) ma anche contenenti additivi (aromi e regolatori di acidità); pure esenti gli aceti fermentati con aromi. Non compresi nell’esenzione: zucchero, sale iodato, riso parboiled o cotto, oli vegetali, aceti fermentati con sale.
Segue: chiarimenti per alcune categorie di alimenti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V – punti 1, 2 e 18) Circ. MiSE n. 381060 del 5.12.2016 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti Compresi nell’esenzione: - prodotti la cui maturazione sia avvenuta attraverso un trattamento, come definito all’art. 2, parag. 1, lett. m) del Reg. (CE) n. 852/2004: «trattamento»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti purché non siano stati aggiunti altri ingredienti oltre a quello primario o agli ingredienti che rientrano in un’unica categoria di ingredienti (se processo di maturazione prevede un trattamento che utilizza il sale – es. salagione o stagionatura – per effetto di tale trattamento il sale viene rilasciato nel prodotto trasformato, perciò il sale si considera ingrediente aggiunto e il prodotto è escluso dall’esenzione) L’interpretazione convince, soprattutto considerando l’originale inglese “Processed products which the only processing they have been subjected to is maturing and that comprise a single ingredient or category of ingredients.” Il paradosso apparente è che la farina, sebbene molto diversa dalla matrice «cereale», sia considerata «monoingrediente non trasformato».
Segue: chiarimenti per alcune categorie di alimenti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V – punti 1, 2 e 18) Circ. MiSE n. 381060 del 5.12.2016 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 Commissione europea, su proposta del MiSE e del Min. Sal.: esclusione della parte zigrinata di chiusura dal conteggio della superficie maggiore (es. bustina di zucchero) – lo stesso dicasi per la flangia (bordo) di una lattina; pertanto: gli alimenti contenuti in bustine che rispecchiano le suddette condizioni, sono esclusi dall’obbligo dell’indicazione della dichiarazione nutrizionale.
Grazie per l’attenzione . Grazie per l’attenzione