DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA A.A. 2017- 2018 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA IV LEZIONE Il Parlamento europeo Prof. Susanna Cafaro
L’invenzione della dimensione politica sovranazionale
Dall’Assemblea al Parlamento Il cambiamento di nome ( dal 1958 “Assemblea parlamentare; dal 1962 “PE”) L’elezione a suffragio universale diretto (1976- 79) La battaglia per espandere i propri poteri (progetto Spinelli, 1984) Il carattere democratico-rappresentativo (Casi Roquette Freres, Maizena 138 e 139/79)
Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzionedi bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione
Composizione: Rappresentanti dei cittadini, eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni. Non più di 750 più il Presidente Un minimo di 6 e un massimo di 96 per ciascuno Stato (in proporzione decrescente rispetto alla popolazione)
La “formula comunitaria” La proposta della Commissione: l’interesse comune Il parere del Parlamento: l’interesse dei popoli La decisione del Consiglio: l’interesse degli Stati
I Principi democratici nel TUE Art.9: Uguaglianza e democrazia Art.10: Il principio della democrazia rappresentativa Art.11 TUE e 24 TFUE: Il dialogo tra cittadini e Unione
La procedura elettorale: art.223 TFUE L’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto (decisione n.76/787) uniformità minima : un’elettore un voto; periodo di svolgimento; inizio dello spoglio La decisione n. 2002/772 principi comuni: opzione proporzionale; divieto del doppio mandato
I membri e le articolazioni interne la “denazionalizzazione” nell’elettorato attivo e passivo (art.22 TFUE) La capacità di autoregolamentazione Le regole di voto Le articolazioni interne Presidente e vicepresidenti Commissioni Gruppi Partiti politici (art.224 TFUE)
La “questione” delle sedi
La prima sede a Strasburgo
Strasburgo
Bruxelles
Lussemburgo
Funzione legislativa Il Parlamento esercita congiuntamente con il Consiglio la funzione legislativa e la funzione di bilancio (art.16 TUE) La pre-iniziativa (art.225 TFUE) L’evoluzione delle procedure
Funzione di controllo Interrogazioni Commissioni di inchiesta (art.226) Esame di petizioni (art.227) Il Mediatore (art.228) L’obbligo di riferire al Parlamento in capo alla Commissione, al Consiglio e alla BCE (art.230) Mozione di censura nei confronti della Commissione (art.234)
Il rapporto fiduciario con la Commissione Procedura di nomina (art.17.7 tue) Mozione di censura (art.234 TFUE) Il Parlamento 1) approva la designazione del presidente della commissione fatta dal consiglio europeo 2) approva poi la commissione nel suo complesso L’intera Commissione abbandona le sue funzioni se il PE approva con la maggioranza dei 2/3 dei membri la mozione.
Il mediatore (art.228) Nomina del Parlamento Indipendente, incompatibile con altre attività Competente a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione Relaziona al Parlamento Il PE ne fissa lo statuto
La procedura di bilancio Art.314 TFUE
Altre competenze: Un diritto di iniziativa concorrente per la revisione dei Trattati (art.48); Un numero di decisioni (non legisative) sono condivise, ad esempio cooperazioni rafforzate, clausole di flessibilità, clausole “passerella”; Un generico diritto ad essere informato e consultato nella PESC.
Lo Spitzenkandidat Nella proposta della Commissione del 12.9.2012 si suggerisce , tra le altre cose, di Indicare ile affiliazioni europee delle liste nazionali all’atto della presentazione; Indicare il candidato Presidente della Commissione; Le prime elezioni con un capolista candidato Presidente della Commissione 2014 https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/others/spitzenkandi daten-the-underlying-story