RESPONSABILITA’ CIVILE Art.1173: fatti illeciti (artt. 2043 –2059c.c.) fonte di obbligazioni Responsabilità civile è il complesso dei fatti illeciti in presenza dei quali sorge l’obbligazione risarcitoria a carico di chi ha provocato ad un terzo un danno ingiusto Inizialmente prevalse la funzione sanzionatoria c/o comportamento anomalo del danneggiante a seguito della violazione del principio del neminem laedere, (oggi pare vi sia un recupero di questa funzione); in questo senso danno risarcibile se condotta riprovevole 1. oggettivamente antigiuridica 2.soggettivamente colpevole Già nel ‘42 rilevanza della colpevolezza scema: 2050 ss.
In seguito si affianca una funzione riparatoria: si fa largo il criterio del rischio cioè si fa gravare su chi ne ha i vantaggi il rischio di danni Resta il criterio dell’antigiuridicità, non necessariamente della condotta ma almeno del risultato (criterio della lesione dell’interesse protetto) Colpa resta il criterio essenziale: intesa in senso dinamico, da presunzione di colpa (2051/2052/2054 c.c.) sino alla trasformazione in responsabilità oggettiva (resp.senza colpa)
Nell’ordinamento esistono 2 tipi di tutela: Tutela reale: rimozione fatto produttivo la lesione (es. azione inibitoria ex artt. 6 -10) Tutela risarcitoria: ristoro x conseguenze dannose
STRUTTURA DELL’ILLECITO ART.2043 Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità nasce dal fatto dannoso Atipicità illecito: “qualunque”/fattispecie indeterminata Elementi necessari: 1) pregiudizio semplice non basta: deve rilevare come “danno ingiusto” 2) nesso di causalità 3) evento imputabile ad un terzo
IMPUTABILITA’ Ex art. 2043 elemento soggettivo rilevante: dolo o colpa Necessaria capacità di intendere e di volere: ex art. 2046 (differisce dal concetto penalistico: nessuna graduazione della colpa; risarcimento/punizione); è la concreta idoneità ad avvalersi delle facoltà mentali x valutare l’atto e avere autodeterminazione nella decisione. Se manca colpevolmente il soggetto resta ugualmente imputabile
O. risarcitoria può cadere su incapace (es O. risarcitoria può cadere su incapace (es. minore) il quale, al contrario, non può essere responsabile contrattualmente: questo accade per la distinta funzione della situazione soggettiva: nella r.c. si tutela il danneggiato; nella r. contr si tutela il contraente (2046 vs 428) Se manca capacità di intendere e volere si deve indagare su responsabilità del soggetto che doveva sorvegliare l’incapace x risarcimento, altrimenti indennizzo a carico dell’incapace (art. 2047 c.c.) quale misura equitativa
COLPA Colpa: evento lesivo non voluto anche se previsto, in presenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti Rileva in termini di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO tenuto dal soggetto in riferimento ad un modello Modello di comparazione è DILIGENZA BUON PADRE DI FAMIGLIA: ex art. 1176 c.c. I° comma residuale, II° comma prevalente (diligenza MEDIA professionale) Tale modello assicura equilibrio fra la libertà di esercizio di attività da cui possono derivare danni e la tutela dei danneggiati
Colpa è in genere commissiva Colpa è in genere commissiva. Omissiva soltanto in caso di dovere di condotta (es. omissione soccorso) imposto da una norma La valutazione in base a parametri oggettivi esclude graduazioni della colpa, pur essendoci ipotesi isolate di “colpa grave” Prova della colpa a carico del danneggiato
DOLO Dolo: intenzionalità quale coscienza e volontà dell’evento lesivo; qui rileva il dato psicologico Non basta la semplice previsione dell’evento ma serve la CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DELLO STESSO quale esito dell’azione Necessita animus nocendi che spesso è difficile da dimostrare
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Impediscono la venuta ad esistenza della fattispecie illecita ex art. 2043 I fatti illeciti non sono necessariamente “condotte antigiuridiche”, pertanto le cause di giustificazione non mirano a rimuovere l’antigiuridicità della condotta, ma ATTRIBUISCONO RILEVANZA A TALUNE CIRCOSTANZE CHE, PUR IN PRESENZA DI UN DANNO INGIUSTO, IMPEDISCONO IL PERFEZIONARSI DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 2043. Risposte differenziate previste dall’ordinamento: talvolta nessun risarcimento sino a possibili indennità
SONO 3: 1) ESERCIZIO DEL DIRITTO (art. 51 C.P) 2) STATO DI NECESSITA’(2045 C.C.) 3) LEGITTIMA DIFESA (2044 C.C.)
Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della p.a., esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che , per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine
ESERCIZIO DEL DIRITTO In diritto civile non basta invocare l’esercizio di un proprio diritto, ma rileva IL MODO IN CUI si è esercitato il diritto: soltanto quando la produzione del danno è INEVITABILE AI FINI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO esso vale come causa di giustificazione, come causa ostativa al sorgere dell’obbligazione risarcitoria (utilizzato nel diritto di cronaca). Es. 843(accesso al fondo); 844 (immissioni) c.c.
ADEMPIMENTO DOVERE La scriminante non funziona quando il soggetto al quale è rivolto un ordine illegittimo è in grado di sindacarne l’illegittimità
Art. 2045 c.c. Stato di necessità Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
STATO DI NECESSITA’ art.2045 E’ il fatto dannoso prodotto da chi vi è costretto per salvare sé o altri da PERICOLO DI GRAVE DANNO ALLA PERSONA non altrimenti evitabile e non volontariamente causato Indennità valutata secondo equo apprezzamento del giudice Non opera se chi provoca il danno è lo stesso che ha provocato la situazione di pericolo Se pericolo dipende dal fatto colposo o doloso del terzo: indennità dovuta dal danneggiante e risarcimento (differenziale) a carico del terzo; il danneggiante può proporre azione di rivalsa sul terzo.
Art. 2044 c.c. Legittima difesa Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri
LEGITTIMA DIFESA Costretti a cagionare un danno ingiusto all’aggressore x respingere offesa attuale ingiusta arrecata a sé o ad altri (art. 2044 c.c.) Se vi è proporzione fra reazione ed offesa nessuna tutela all’aggressore danneggiato Sul piano dell’onere probatorio: in penale (art.52 cp) la semiplena probatio in ordine all’esistenza della scriminante assolve l’imputato; in civile il dubbio si risolve in danno al soggetto che la invoca che ha onere