Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione Aprile 2010 Luiss Guido Carli Cattedra di diritto commerciale (Prof. Antonio Nuzzo)
Concordato preventivo a confronto con fallimento e liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo (artt. 160 e ss. l. fall.) Natura e finalità: procedura giudiziaria con finalità innanzitutto conservativa. Presupposti: stato di crisi imprenditore commerciale non piccolo. Effetti principali: l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e continua a gestire dell’impresa. Fallimento (artt. 5 e ss. l. fall.) Natura e finalità: procedura giudiziaria con finalità liquidatoria. Presupposti: insolvenza imprenditore commerciale non piccolo. Effetti principali: spossessamento dei beni, eliminazione dell’impresa dal mercato e disgregazione del complesso aziendale. Liquidazione coatta amministrativa (artt. 194 e ss. l. fall.) Natura e finalità: procedura amministrativa con finalità liquidatoria. Presupposti: insolvenza o gravi irregolarità nella gestione di particolari categorie di imprese (imprese bancarie, assicurative, ecc.).
Concordato preventivo Natura e finalità Il concordato preventivo è un concordato giudiziale: è un accordo che viene stipulato nell’ambito di una procedura giudiziale e che necessita dell’omologazione del tribunale per produrre i suoi effetti. concordato di massa: una volta omologato, produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori al concordato (compresi quelli dissenzienti). Il concordato preventivo mira ad evitare il fallimento e superare lo stato di crisi dell’imprenditore attraverso il risanamento economico e finanziario dell’impresa.
Concordato preventivo Presupposti Presupposti oggettivi: “stato di crisi” (art. 160 l. fall.) dell’impresa (difficoltà temporanea e reversibile a soddisfare regolarmente le obbligazioni). Non è necessario lo stato di insolvenza. Presupposti soggettivi:procedura applicabile solo ad imprenditore commerciale non piccolo (v. limiti dimensionali art. 1, co. 2, l. fall.). Aboliti dopo la riforma i requisiti di meritevolezza.
Domanda di ammissione al concordato (1) Il debitore presenta un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (dilazione e/o rateizzazione dei pagamenti, pagamento in percentuale, cessione dei beni ai creditori, ecc.) (art. 160 l. fall.). Possibilità di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (art. 160 l. fall.). La domanda di ammissione alla procedura è proposta con ricorso depositato presso il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale (il trasferimento della sede nell’anno antecedente alla domanda non sposta la competenza) (art. 161, co. 1, l. fall.). Alla domanda vanno allegati i documenti elencati nell’art. 161, co. 2, l. fall., fra cui una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. La domanda deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 161, co. 3, l. fall.).
Domanda di ammissione al concordato (2) Sulla domanda il tribunale svolge un controllo preliminare di legittimità (verifica la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e la regolarità e completezza documentazione) (art. 162 l. fall.). Se la domanda è ammissibile il tribunale, con decreto, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo e (art. 163 l. fall.): a) nomina un giudice delegato (con funzioni di direzione della procedura); b) nomina un commissario giudiziale (con funzioni di vigilanza e controllo); c) ordina la convocazione dell’adunanza dei creditori (entro 30 giorni).
Effetti dell’ammissione alla procedura Effetti per il debitore: conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 167, co. 1, l. fall.). non può compiere atti che eccedano l’ordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione scritta del giudice delegato (altrimenti gli atti sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori e l’ammissione alla procedura viene revocata) (art. 167, co. 2, l. fall). Effetti per i creditori anteriori: non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari e/o esecutive sul patrimonio del debitore dalla data di presentazione del ricorso sino all’omologazione del concordato (art. 168 l. fall.). Non trova applicazione la disciplina della revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall.
Procedura di concordato preventivo (1) A) Il commissario giudiziale convoca l’adunanza dei creditori, redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione (sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte) e la deposita in cancelleria tre giorni prima dell’adunanza (art. 172 l. fall.) B) Nel corso dell’adunanza i creditori e il debitore possono sollevare contestazioni sui crediti concorrenti (art. 175 l. fall.).
Procedura di concordato preventivo (2) C) I creditori decidono a maggioranza (dei crediti ammessi al voto) se approvare o meno la proposta del debitore (art. 177 l. fall.), illustrata dal commissario giudiziale (art. 175 l. fall.). In caso di suddivisione dei creditori in classi è necessario il voto favorevole della maggioranza nell’ambito di ciascuna classe (ma v. art. 177, co. 2, l. fall.). D) Se sono raggiunte le maggioranze si apre il giudizio di omologazione (verifica, da parte del tribunale, della regolarità della procedura e dei risultati della votazione; no controllo di merito su convenienza economica del concordato, sicurezza delle garanzie e sufficienza dei beni).
Procedura di concordato preventivo (3) E) Con il decreto di omologazione si chiude la procedura (art. 181 l. fall.). Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato (art. 184 l. fall.). Il concordato può essere risolto o annullato (art. 186 l. fall.). F) Dopo l’omologazione il concordato viene eseguito sotto la sorveglianza del commissario giudiziale e secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (art. 185 l. fall.). NB: gli atti, le garanzie e i pagamenti posti in essere in esecuzione del concordato preventivo non sono soggetti all’azione revocatoria (art. 67, co. 3, lett. e, l. fall.).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l. fall.) Introdotti con d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005. Accordi tra un imprenditore in stato di crisi ed una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60% dei crediti) che, una volta pubblicati ed omologati, consentono di mettere al riparo dall’azione revocatoria gli atti posti in essere in esecuzione dei medesimi (art. 67, co. 3, lett. e, l. fall.) qualora la crisi non sia superata e sopraggiunga il fallimento.
Accordi di ristrutturazione dei debiti Disciplina (1) Il debitore stipula con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti un accordo che può prevedere la ristrutturazione dei debiti secondo le modalità più varie (dilazione e/o rateizzazione dei pagamenti, pagamento in percentuale, ecc.). L’accordo è accompagnato da una relazione di un esperto sull’attuabilità dell’accordo e sulla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei ad esso (i quali non sono vincolati dall’accordo). L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese. Entro trenta giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può proporre opposizione.
Accordi di ristrutturazione dei debiti Disciplina (2) Il tribunale, decise le eventuali opposizioni, procede all’omologazione dell’accordo. L’omologazione rende l’accordo vincolante solo per i creditori aderenti, i quali non possono intraprendere azioni esecutive se non in caso di inadempimento dell’accordo da parte del debitore. I creditori estranei che non abbiano ricevuto regolare pagamento possono continuare o intraprendere azioni esecutive individuali nei confronti del debitore e rimangono liberi di presentare domanda di fallimento.
Differenze tra accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo a) gli accordi di ristrutturazione non sono accordi giudiziali: il tribunale interviene solo per omologarli in funzione di controllo, ma non sono stipulati nell’ambito di una procedura giudiziale come il concordato b) gli accordi di ristrutturazione non sono concordati di massa: vincolano solo i creditori che vi aderiscono. I creditori estranei devono essere soddisfatti regolarmente e per l’intero
Differenze tra accordi di ristrutturazione e piani di risanamento (art Differenze tra accordi di ristrutturazione e piani di risanamento (art. 67, co. 3, lett. d, l. fall.) a) i piani di risanamento non sono frutto di un preventivo accordo con i creditori B) i piani di risanamento non sono pubblicati nè omologati dal tribunale (no controllo giudiziario preventivo) c) i piani di risanamento mettono al riparo dall’azione revocatoria gli atti compiuti in esecuzione degli stessi soltanto a fallimento aperto per contrastare l’azione revocatoria del curatore (controllo giudiziale solo successivo: elemento di grave incertezza)