Il fatto: Il Tribunale di Rovereto ha condannato la C.S. s.p.a. al risarcimento dei danni in favore dei congiunti di L.P., deceduto a seguito di un incidente.

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The joint liability of the ski area manager and the ski race organizer: a new perspective

Il fatto: Il Tribunale di Rovereto ha condannato la C.S. s.p.a. al risarcimento dei danni in favore dei congiunti di L.P., deceduto a seguito di un incidente sciistico verificatosi mentre effettuava una discesa di preriscaldamento in vista di una gara di slalom speciale.

I soggetti I congiunti di L.P. Organizzatore dell'attività agonistica (F.S.) Gestore impianti (C.S. spa)

Gradi della sentenza Primo grado: Tribunale di Rovereto condanna la C.S. spa Secondo grado: Corte d'appello di Trento riforma la sentenza condannando l'organizzatore dell'attività agonistica (F.I.S.I.), in applicazione del D.P.G.P. del 22 Settembre del 1987, n.11-51, art.25. Terzo grado: i congiunti della vittima propongono ricorso alla Corte di Cassazione esponendo tre motivi.

Violazione o falsa applicazione della L.P. n.7 del 1987 MOTIVAZIONI DEL RICORRENTE ( i congiunti di L.P.) VENGONO SOTTOPOSTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE: Violazione o falsa applicazione della L.P. n.7 del 1987 Violazione o falsa applicazione del principio NEMINEM LAEDERE Falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.

1. Pista interdetta al pubblico - poca cura della manutenzione degli impianti - sicurezza non adeguata, con mancata installazione di reti protettive. MOTIVAZIONE ACCETTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE Secondo la L.P. n.7 del 1987, non è configurabile alcun passaggio di responsabilità dall'esercente all'organizzatore della gara posto che sul primo gravava l'obbligo di provvedere alla corretta manutenzione dello tracciato allestito dal secondo.

2. Vigilanza non esaustiva per l'evento in corso - maltracciamento della pista MOTIVAZIONE ACCETTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE Secondo il principio Neminem Laedere, il giudice incaricato per la sentenza in questione avrebbe erroneamente escluso la generale responsabilità della C.S. ai sensi dell' art. 2043 c.c. per violazione dell'obbligo di vigilanza e prudenza che incombe su chiunque gestisce un impianto sciistico.

3. Falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. MOTIVAZIONE ACCETTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE Il gestore è sempre responsabile come si evince dall'art. 25 comma 2, le manifestazione agonistiche o l'allestimento di percorsi per l'allenamento devono essere previamente autorizzati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.

RESPONSABILITA' DEL GESTORE Legge 363/03 che dice il contratto che viene stipulato con il gestore ha oggetto non solo per il trasporto ma anche per la fruizione degli impianti di discesa. E’ del tutto improprio il riferimento al “passaggio di custodia” al quale fa riferimento la sentenza, sottintendendo una sorta di responsabilità da cosa in custodia di cui all’art. 2051c.c.

CONCLUSIONE Accolti i morivi del ricorso principale, la sentenza deve essere cassata ed il giudice del rinvio si adeguerà al principio secondo cui: in tema di responsabilità del soggetto titolare di autorizzazione all’esercizio della pista da sci, il D.P. Giunta Provinciale Trento 22 Settembre 1987, n.11-51/Legisl., art.25, deve essere interpretato nel senso che, in ipotesi di chiusura della pista per lo svolgimento di manifestazione agonistica o di allenamento alla stessa, la responsabilità dell’organizzatore della gara (consistente nella predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all’attività agonistica in concreto svolta) si aggiunge a quella incombente sul titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista, per il generale dovere del nominem laedere e per l’ottemperanza agli obblighi imposti dalla specifica normativa.

RICORSO INCIDENTALE Primo motivo svolto dalla C.S., concernente il rigetto dell’eccezione pregiudiziale di nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è INFONDATO. Altri motivi che concernono la mancata condanna alla restituzione della somma versata dalla C.S. agli attori in forza della provvisoria esecutività della condanna di primo grado e la compesazione delle spese dei giudizi di merito restano asorbiti.

P.Q.M. La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale, rigetta il primo dall’incidentale e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trento in diver4sa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.