Conubium Legittimazione a contrarre iustae nuptiae per individui appartenenti a ordinamenti diversi
Ipotesi storiografiche:
Assenza di conubium fra Romani e stranieri e fra patrizi e plebei: Assenza di un vincolo matrimoniale legittimo L’ordinamento giuridico romano non riconosceva la legittimità dei figli I figli nati dall’unione non potevano accedere al patriziato
445 a.C.: Proposta del tribuno Gaio Canuleio di abolizione del divieto di conubium fra patrizi e plebei. Rifiuto plebeo al dilectus come arma di lotta per l’approvazione della proposta. Accoglimento patrizio del plebiscito con una lex che prende il nome dal tribuno promotore e non dal magistrato rogante.
Lex Canuleia de conubio patrum et plebis: Iustae le nuptiae tra patrizi e plebei Cadeva l’esclusione dei figli nati dall’unione dalla partecipazione alla vita dei sacra gentilicia e alla capacità di prendere i pubblici auspici Cadeva ogni preclusione giuridico-religiosa all’esercizio dell’imperium da parte dei plebei