Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi
GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Corso di Istituzioni di diritto romano LIBRO CONSIGLIATO: GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Napoli, Editore Jovene, 2001
Celso (D.1.3.17): Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Conoscere le leggi non consiste nel fermarsi alle parole, ma impossessarsi dello spirito che le sostanzia.
D.1.3.24: Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. Non è conforme ai canoni della scienza giuridica giudicare e dare pareri sulla base di singole parti di una legge senza averla esaminata sistematicamente tutta.
Ist. di Gaio, I,1: Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: Tutti i popoli retti da leggi e consuetudini, impiegano in parte un diritto loro proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini:
nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; invero quel diritto che ciascun popolo stabilisce per sé è suo proprio e si chiama diritto civile, come a dire proprio della città;
quod vero naturalis ratio inter homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. mentre quello che una naturale ragione ha stabilito fra tutti gli uomini è osservato ugualmente da tutti i popoli e si chiama diritto delle genti, come a significare che di quel diritto tutte le genti si servono.
Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. (...) Pertanto il popolo romano impiega in parte un diritto proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini (…)
D.1.1.1.2. Huius studii (scil. iuris) duae sunt positiones, publicum et privatum. Due sono gli aspetti di questo studio (del diritto): il pubblico e il privato.
Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Diritto pubblico è quello che concerne l’utilità dello stato romano; diritto privato quello che riguarda l’interesse dei singoli: talune cose sono infatti utili allo stato, altre per i privati.
Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Il diritto pubblico consiste nelle cose sacre, nei sacerdozi, nelle magistrature.
Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. Il diritto privato si articola in tre parti: risulta infatti da precetti naturali, o (precetti) delle genti o (precetti) civili.
3. Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium … Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati: infatti questo non è proprio solo del genere umano, ma anche di tutti gli animali …
4. Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur 4. Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit. Il diritto delle genti è quello del quale si servono le genti umane. Ed è facile comprendere quanto si allontani dal diritto naturale, dal momento che quello è comune a tutti gli esseri animati, questo è comune ai soli uomini.
Gai 1.3.9. Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. 10. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Gaio, Istituzioni, 1.3.9. Ed invero, la più importante divisione relativa ai diritti delle persone è questa: tutti gli uomini o sono liberi o schiavi. 10. E ancora, degli uomini liberi alcuni sono ingenui, altri liberti.
Gai 1.3.11. lngenui sunt, qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt. 12. Rursus libertinorum tria sunt genera: nam aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt. 11. Sono ingenui coloro che sono nati liberi; liberti, coloro che sono stati manomessi da una giusta servitù. 12. Ed ancora, vi sono tre tipi di liberti: o cittadini romani, o Latini o quelli nel novero dei dediticii (liberti assimilati a quelli che si sono arresi a discrezione).
Inst.1.3: Summa itaque divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. Et libertas quidem est, ex qua etiam liberi vocantur, naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid aut vi aut iure prohibetur. Istituzioni (di Giustiniano) 1.3: La più importante divisione relativa ai diritti delle persone è questa : tutti gli uomini o sono liberi o schiavi. La libertà, dalla quale anche sono denominati i liberi, invero è una facoltà naturale di fare ciò che ciascuno vuole, se non ne è impedito dalla forza o dal diritto.
Servitus autem est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur. La schiavitù invece è un’istituzione del diritto delle genti, secondo la quale qualcuno è sottoposto contro natura al dominio di un altro.
Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere iubent ac per hoc servare nec occidere solent: qui etiam mancipia dicti sunt, quod ab hostibus manu capiuntur. Gli schiavi, poi, sono chiamati in questo modo (servi) perché gli imperatori ordinano di vendere i prigionieri e così di « conservarli » (servare) e di non ucciderli : questi sono detti anche « mancipia », perché sono presi con la mano dai nemici (manu capiuntur).
Servi autem aut nascuntur aut fiunt Servi autem aut nascuntur aut fiunt. Nascuntur ex ancillis nostris: fiunt aut iure gentium, id est ex captivitate, aut iure civili, veluti cum homo liber maior viginti annis ad pretium participandum sese venumdari passus est. In servorum condicione nulla differentia est. in liberis multae differentiae sunt: aut enim ingenui sunt aut libertini. Schiavi poi si nasce o si diventa. Si nasce dalle nostre schiave, si diventa o per diritto delle genti, cioè con la prigionia di guerra, o per diritto civile, come quando un uomo libero maggiore di 25 anni sopporta di essere venduto per condividere il guadagno. Nella condizione degli schiavi non vi è nessuna differenza, in quella dei liberi vi sono molte differenze. Infatti questi ultimi o sono ingenui o liberti.
Gai 1.55. Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) ... Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse. Istituzioni di Gaio 1.55. Ugualmente sono soggetti alla nostra potestà i nostri figli, che abbiamo procreato da legittime nozze. E questo diritto è proprio dei cittadini romani (difficilmente ci sono altri uomini che abbiano un tale potere sui loro figli, quale abbiamo noi) ... Non mi sfugge che la gente Galata crede che i figli siano in potestà dei genitori.
Gai 1.156. Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati, veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. At hi, qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur, non sunt agnati, sed alias naturali iure cognati. Sono agnati (=nati vicino) coloro che sono congiunti da parentela in linea maschile, come da un padre comune. Come il fratello nato dallo stesso padre, il figlio del fratello, o il nipote di lui, e così ancora lo zio (paterno) e il figlio dello zio e il nipote di lui. Coloro che, invece, sono uniti da parentela in linea femminile, non sono agnati, ma cognati (nati insieme), cioè diversamente legati da parentela naturale.