DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - Prof. Sara Tonolo - Trieste 23 ottobre 2017–

PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI Art. 38 par. 1 Statuto CIG PRINCIPI GENERALI Es.: buona fede, res judicata RICONOSCIUTI Riferimento a prassi preesistente DALLE NAZIONI CIVILI Significato anacronistico, parere del giudice Ammoun nel caso piattaforma continentale 1969 CIG

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI DAL CONTESTO INTERNAZIONALE DAI CONTESTI NAZIONALI

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI DAL CONTESTO INTERNAZIONALE PRINCIPI DI GIUSTIZIA E LOGICA GIURIDICA: desunti mediante un procedimento di astrazione dalle norme convenzionali o consuetudinarie in vigore: ad es. pacta sunt servanda; rebus sic stantibus.

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI DAL CONTESTO NAZIONALE PRINCIPI DI GIUSTIZIA E LOGICA GIURIDICA: rilevati dagli ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati, tramite un procedimento interpretativo fondato sulla comparazione giuridica: ad es. ad impossibilia nemo tenetur, ne bis in idem, favor debitoris, nemo iudex in re sua, ecc.

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI Dottrina divisa tra le due soluzioni; CIG propende per la prima: individuazione di principi generali dal contesto internazionale: principi interni solo in assenza dei primi-sentenza 18.7.1966 Sud Ovest africano; parere 11.7.1950 status Sud Ovest africano. Tribunali penali ad hoc (ex Jugoslavia, Ruanda propendono per la seconda soluzione).

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI DAL CONTESTO INTERNAZIONALE (CIG) DAI CONTESTI NAZIONALI (TRIBUNALI PENALI AD HOC)

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI CONSIDERAZIONE DELLA LORO DUPLICE NATURA: ART. 21 STATUTO DELLA CORTE PENALE DI GIUSTIZIA: Par. 1 lett. b): principi di diritto internazionale; Par. 1 lett. c): principi desunti dagli ordinamenti interni.

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI PROBLEMA: interpretazione della norma dell’art. 21 par. 1 lett. c) dello Statuto della corte penale internazionale: accertare se il contenuto originario dei principi generali di diritto di derivazione interna sia idoneo a operare nell’ordinamento penale internazionale.

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI E’ chiaro che un principio di diritto interno non può contrastare con le norme dello Statuto (artt. 22 – 33). E’ incerto quali norme di diritto internazionale possano essere violate dai principi interni di diritto… Forse tra gli “internationally recognized norms and standards”…dovrebbero figurare le norme in materia di diritti umani.

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI Interpretazione forse riduttiva perché i diritti umani vengono già in rilievo nel par. 3 dell’art. 21. Forse dunque tale espressione va riferita al diritto umanitario… Sicuramente gli standards internazionali sono gli standards enunciati dalla AG e dal Consiglio economico e sociale in materia di trattamento dei detenuti in attesa di giudizio o nell’esecuzione della pena.

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI ALTRO PROBLEMA: ruolo e rango dei diritti umani nell’interpretazione dei principi generali in tema di diritto internazionale penale: forse ragno superiore.

LORO RILEVANZA GIURIDICA Irrilevanza (Tunkin) Teoria della fonte suprema – super – principi (QUADRI) Assimilabilità alla consuetudine (Conforti)

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUNTI DAGLI ORDINAMENTI NAZIONALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE: applicazione regolata da estrema cautela – come fonte sussidiaria, solo in assenza di una fonte di diritto internazionale applicabile: es. caso Tadic (ex Jugo App. 31.1.2000)- definizione di poteri del tribunale in caso di oltraggio alla Corte desunti dalla comparazione dei sitemi giuridici in assenza di norma del diritto internazionale generale.

TRATTATI INTERNAZIONALI Trattato internazionale: incontro delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti di diritto internazionale dirette a creare norme giuridicamente vincolanti nei loro rapporti internazionali.

TRATTATI INTERNAZIONALI Art. 38, par. 1 Statuto CIG fa riferimento a:”convenzioni internazionali sia generali che particolari che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite” Trattati bilaterali, multilaterali: numero di parti. Trattato/Convenzione/Accordo/Scambio di note/memorandum di intesa/Statuto/Carta = sinonimi

DIRITTO DEI TRATTATI Disciplina di conclusione dei trattati è di fonte consuetudinaria: riportabile a norma pacta sunt servanda e a varie altre norme che regolano il procedimento di formazione dei trattati, l’interpretazione, ecc. Tali norme sono state codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Esposizione scritta e sistematica delle norme consuetudinarie vigenti in un determinato settore del diritto internazionale. Spesso si accompagna allo sviluppo progressivo del diritto internazionale generale – predisposizione di norme innovative

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Origini come fenomeno giuridico – Conferenze internazionali: Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato del 1893; Conferenza dell’Aja del 1899 e del 1907 per il diritto internazionale pubblico; Società delle Nazioni – Conferenza del 1930 sulla progressiva codificazione del diritto internazionale. Risultati poco rilevanti soprattutto se confrontati con quelli di………..

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Art. 13, par. 1 (a) Carta ONU: Assemblea Generale incoraggia lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. A tal fine l’Assemblea ha istituito la Commissione del diritto internazionale (34 esperti eletti dall’AG sulla base di liste presentate dagli Stati membri). AG può anche incaricare un comitato di esperti ad hoc nominato per studiare la questione.

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Commissione di diritto internazionale propone un progetto di articoli AG lo adotta in forma di accordo da sottoporre ala ratifica e adesione di Stati membri: es. Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati AG prende atto del progetto con una RISOLUZIONE NON VINCOLANTE: es.: progetto di articoli su responsabilità di Stati

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE L’accordo di codificazione crea norme vincolanti per gli Stati che vi aderiscono, ma ha un effetto dichiarativo nei confronti delle norme già vigenti nel diritto consuetudinario, o di cristallizzazione di norme in corso di formazione, o un effetto creativo quando crea norme innovative rispetto al diritto vigente. La risoluzione in cui si prende atto di un progetto di articoli non crea norme vincolanti, ma è utile nella ricostruzione della consuetudine.

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Talvolta un progetto di articoli si può trasformare in Convenzione: ad es. è accaduto per Progetto di articoli su immunità giurisdizionali degli Stati del 1991 (ris. 46/55 del 9.12.1991), che si è trasformato in Convenzione su immunità degli Stati nel 2004

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Vari ambiti del diritto internazionale pubblico oggetto di codificazione: Diritto dei trattati Convenzione di Vienna del 1969; Convenzione di Vienna del 1978 – con esiti diversi quanto a corrispondenza al dir. consuetudinario. Relazioni diplomatiche: Convenzione di Vienna del 1961; Diritto del mare: Convenzioni di Ginevra del 1958 poi Convenzione del 1982; Illecito internazionale – Progetto di articoli del 2001.

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Possibile estensione attualmente dibattuta: Codificazione del crimine di aggressione di cui allo Statuto della corte penale internazionale; Codificazione della disciplina degli investimenti internazionali;

APPLICABILITA’ DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1969 AMBITO DI APPLICAZIONE DEFINITO DALLA CONVENZIONE OGGETTIVO: TRATTATI STIPULATI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE (ART. 4) - 1980 SOGGETTIVO: AI TRATTATI STIPULATI TRA STATI CHE NE SONO PARTI (ART. 2 a).

APPLICABILITA’ DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1969 Ma…in quanto convenzione di codificazione di norme consuetudinarie…la Convenzione di Vienna del 1969 può applicarsi anche…

APPLICABILITA’ DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1969 …dal punto di vista oggettivo: a trattati stipulati prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Vienna, se le norme consuetudinarie dalla stessa enunciate esistevano già; ….dal punto di vista soggettivo: a trattati stipulati tra Stati che non sono parti della Convenzione di Vienna, in quanto norme generali; a trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali: conferma: Conv. di Vienna del 1986 sul dir dei trattati tra Stati e OIG non è ancora in vigore

CARATTERISTICHE GENERALI DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Analogia tra trattati internazionali e contratti del diritto interno. ….però vi sono profonde differenze….

CARATTERISTICHE GENERALI DEI TRATTATI INTERNAZIONALI …. PARTI: sono soggetti di diritto internazionale: Stati, OIG, altri soggetti, come la S. Sede, ma NON gli individui; Occorre la VOLONTA’ di creare obblighi internazionali; Stati hanno LIBERTA’ di derogare a norme generali.

FORMA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Principio generale: libertà di forma; Accordi verbali/accordi taciti = consuetudine particolare; Accordi conclusi in forma scritta sono più numerosi e sottoposti alla Convenzione di Vienna (art. 2a); Libertà di forma anche per trattati conclusi in forma scritta: art. 11 Conv. Vienna: “(…) qualsiasi altro mezzo convenuto”.

FORMA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Conclusione del trattato Procedimento in forma semplificata: adozione attraverso FIRMA Procedimento in forma solenne: adozione tramite RATIFICA

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI SOLENNE IN FORMA SEMPLIFICATA

PROCEDIMENTO SOLENNE DI FORMAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI 1 - NEGOZIAZIONE 2 - ADOZIONE/AUTENTICAZIONE TESTO/FIRMA 3 - STIPULAZIONE DEL TRATTATO/RATIFICA 4 - ENTRATA IN VIGORE

2 - ADOZIONE/AUTENTICAZIONE TESTO/FIRMA= 3 - STIPULAZIONE DEL TRATTATO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI IN FORMA SEMPLIFICATA 1 - NEGOZIAZIONE 2 - ADOZIONE/AUTENTICAZIONE TESTO/FIRMA= 3 - STIPULAZIONE DEL TRATTATO 4 - ENTRATA IN VIGORE

NEGOZIAZIONE Fase con cui gli Stati concordano le regole da inserire nel testo scritto sulla cui base manifestano la volontà di obbligarsi Art. 7 Convenzione di Vienna: plenipotenziari

ADOZIONE DEL TRATTATO/FIRMA Art. 9 Convenzione di Vienna : regola di unanimità? Art. 10 Convenzione di Vienna: firma che vale come autenticazione del testo nel procedimento solenne e invece come assunzione di un obbligo nel procedimento in forma semplificata Art. 12

RATIFICA DEL TRATTATO Art. 14 Convenzione di Vienna: manifestazione di volontà con cui lo Stato si impegna a osservare gli obblighi previsti dal trattato Art. 15: ADESIONE = ratifica da parte di uno Stato non firmatario RATIFICA AVVIENE IN UN MOMENTO TEMPORALE SUCCESSIVO ALLA FIRMA: art. 18: obbligo di astenersi da comportamenti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo nel tempo intercorrente tra FIRMA e RATIFICA (organo competente – Capo dello Stato): art. 18 Conv. Vienna – divieto di atti che priverebbero trattato di oggetto e scopo.

STIPULAZIONE/RATIFICA DEL TRATTATO Manifestazione del consenso può avvenire anche tramite un atto di ADESIONE – possibile solo per i trattati c.d. APERTI, che contengono clausola di adesione che autorizza Stati non firmatari ad aderire al trattato; Per gli Stati di nuova formazione l’atto di adesione si definisce NOTIFICAZIONE DI SUCCESSIONE – atto i cui effetti retroagiscono al momento dell’acquisto dell’indipendenza (art. 17 e 23 Conv. Vienna ‘78).

NORME NAZIONALI IN MATERIA DI RATIFICA Libertà degli Stati di definire la conclusione dei trattati secondo proprie norme: sovranità

NORME NAZIONALI IN MATERIA DI RATIFICA Art. 87 Cost.: competenza a ratificare i trattati del Presidente dell Repubblica; art. 89 controfirma Art. 80 Autorizzazione alla ratifica con legge del Parlamento per: Trattati che hanno natura politica; Trattati che prevedono regolamenti giudiziari; Trattati che comportano variazioni del territorio nazionale Trattati che comportano oneri alle finanze; Trattati che comportano modificazioni di leggi

NORME NAZIONALI IN MATERIA DI RATIFICA COMPETENZA DELLE REGIONI ITALIANE (non sono soggeetti del diritto internazionale): PROBLEMA AMPIAMENTE DIBATTUTO IN PASSATO ORA RISOLTO DALL’ART. 117 u.co. Cost., modificato dalla l. n. 3 del 18.10.2001: la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni allo Stato nelle materie di sua competenza e con le forme regolate dalle leggi dello Stato (art. 6 l. 5.6.2003, n. 131 l. La Loggia).

CONCLUSIONE DEI TRATTATI DA PARTE DELLE REGIONI SE CON ENTI TERRITORIALI INTERNI: procedura agile: comunicazione al Presidente del Consiglio e se entro 30 g. non risponde con rilievi la Regione stipula l’intesa SE CON ALTRI STATI: procedura più complessa, solo accordi esecutivi o applicativi di altri accordi internazionali in vigore, accordi di natura tecnico – amministrativa, accordi di natura programmatica : comunicazione al Ministro degli Esteri e per concludere trattato delega di pieni poteri ministeriali.

COMPETENZA DELLE REGIONI A CONCLUDERE TRATTATI INTERNAZIONALI ACCORDI CONCLUSI DALLE REGIONI INTESE CON ENTI TERRITORIALI INTERNI ACCORDI CON ALTRI STATI ACCORDI ESECUTIVI O APPLICATIVI DI TRATTATI INTERNAZIONALI IN VIGORE ACCORDI DI NATURA TECNICO AMMINISTRATIVA ACCORDI DI NATURA PROGRAMMATICA

COMPETENZA DELLE REGIONI A CONCLUDERE TRATTATI INTERNAZIONALI ACCORDI CONCLUSI DALLE REGIONI INTESE CON ENTI TERRITORIALI INTERNI Regione comunica tali intese alla Presidenza de Consgilio dei Ministri e al Ministro di Affari esteri prima della firma Decorsi 30 g senza rilievi si stipula INTESA ACCORDI CON ALTRI STATI Obbigo di comunicare inizio di negoziato al ministero affari esteri che può indicare principi e criteri da seguire Obbligo di comunicareprogetto di trattato prima della firma Ministero sentita Presidenza del Consiglio conferisce i pieni poteri di firma (a pena di NULLITA’).

SCAMBIO E DEPOSITO DELLE RATIFICHE Incontro di volontà dello Stato con scambio (t. bilaterali ) o deposito (multilaterale). ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO spesso subordinata al NUMERO DELLE RATIFICHE Art. 18: tra la stipulazione e l’entrata in vigore evitare comportamenti che priverebbeo il trattato del suo oggetto e del suo scopo. Art. 25: Stati possono stabilire l’APPLICAZIONE PROVVISORIA per ragioni di particolare urgenza.

PROCEDIMENTI IN FORMA SEMPLIFICATA Sono tali perché: -MANCA la fase della RATIFICA e l’impegno degli Stati si definisce tramite la FIRMA La procedura subisce delle VARIAZIONI nella fase del negoziato o della firma: ad es. Trattati conclusi nell’ambito delle organizzazioni internazionali

OBBLIGHI SUCCESSIVI Art. 102 Carta ONU impone ai membri delle Nazioni Unite l’obbligo di procedere alla registrazione dei trattati presso il Segretariato dell’Organizzazione che ne deve curare la tempestiva pubblicazione Se non si rispetta tale obbligo, non si ha invalidità del trattato ma solo impossibilità di invocare il trattato dinanzi agli organi ONU, compresa la CIG.

ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO Perfezionamento del trattato Momento successivo stabilito dal trattato Numero di ratifiche richiesto dal trattato Applicazione provvisoria:art. 25 Conv. Vienna: es. parte XI Conv. 1982mare