Pubblicità ingannevole d.lds 145/2007
Pubblicità ingannevole e comparativa Per tutelare i consumatori nei rapporti con le imprese è stato emanato il decreto legislativi n. 145/2007 che ha recepito delle direttive comunitarie ha introdotto una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa.
Pubblicità ingannevole La pubblicità utilizzata dalle imprese deve essere veritieta, palese, corretta. E’ ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo induce in errore o può indurre in errore le persone alle quali è rivolta; può pregiudicare il loro comportamento economico. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima delle dichiarazioni esagerate o che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
E’ INGANNEVOLE la pubblicità MENZOGNERA: quella che non dice la verità. RETICENTE: quella che non è completa e non fornisce tutte le informazioni necessarie per comprendere esattamente il messaggio NON TRASPARENTE: quella non riconoscibile come pubblicità in alcuni articoli di giornale
PUBBLICITA’ E PRODOTTI PERICOLOSI E’ ingannevole la pubblicità di un prodotto pericoloso per la salute o per la sicurezza dei consumatori che ometta di indicarlo espressamente, inducendo tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza.
PUBBLICITA’ E MINORI È considerata ingannevole la pubblicità che, destinata ai minori, abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che stimola comportamenti imitativi scorretti o pericolosi. È considerata ingannevole la pubblicità che può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Pubblicità comparativa Non è ingannevole se: confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi.
Tutela Il controllo sulla pubblicità ingannevole è affidata all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust). All’Autorità possono rivolgersi sia gli imprenditori concorrenti sia i consumatori e le loro associazioni. Una volta accertata la violazione l’Autorità può inibirne la continuazione disporre la pubblicazione di dichiarazioni di rettifica a spese dell’impresa responsabile irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 €