Dott. Alessandro Ferraro Dirigente Medico A.S.L. Biella

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Dott. Alessandro Ferraro Dirigente Medico A.S.L. Biella Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: la valutazione dei rischi in ottica di genere Tavolo interassociativo biellese per la sicurezza e igiene sul lavoro Biella 24 ottobre 2017 Dott. Alessandro Ferraro Dirigente Medico A.S.L. Biella Servizio S.Pre.S.A.L.

A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 Da un mondo del lavoro al maschile alla valutazione dei rischi in ottica di genere Anni ‘70-’90 89/391CEE, 92/85CEE, D. Lgs. 626/1994 Tutela delle lavoratrici limitata alla particolare condizione derivante dalla gravidanza e maternità mentre nessuna considerazione normativa era dedicata alla individuazione di fattori di rischio legati alla diversità biologica, tanto meno alla differenza di genere Anni 2000 La Comunità Europea si fa promotrice della integrazione di politiche per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro con le politiche di pari opportunità 2007/30CE modifica la 89/391CEE con l’art. 17 bis che prevede che nella relazione quinquennale sull’attuazione della direttiva vengano forniti, ove appropriati e disponibili, dati disaggregati per genere A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 2 2

A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della Legge 53 dell’8 marzo 2000" A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 Tutela della salute della madre, dell’embrione/feto e del neonato Beneficio dell’interdizione dal lavoro Congedi, riposi, permessi Diritto alla conservazione del posto di lavoro Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 4

D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 Capo II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE Art. 6 Tutela della sicurezza e della salute Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti […] La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 Capo II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE Art. 7 Lavori vietati E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri […] Divieto di esposizione a: sostanze chimiche, mutagene e cancerogene agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima) lavoro in stazione eretta per più di metà dell’orario lavorativo o in posizioni affaticanti guida o lavoro su mezzi meccanici di trasporto lavori di manovalanza pesante movimentazione manuale dei carichi esposizione a radiazioni ionizzanti A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 6

D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 Capo II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE Art. 8 Esposizione a radiazioni ionizzanti Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un mSv durante il periodo della gravidanza È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 7

In presenza di lavori vietati A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 ex art. 7 del D. Lgs. 151/2001 il Datore di Lavoro deve provvedere allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni: se le attività lavorative rientrano in quelle menzionate se le attività lavorative non rientrano in quelle menzionate ma sono accertate, come insalubri, dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro lo spostamento deve avvenire: a mansioni equivalenti (in mancanza di mansioni equivalenti) temporaneamente, anche a mansioni inferiori conservando la retribuzione e la qualifica originaria In caso di impossibilità allo spostamento ad altra mansione il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e per i sette mesi successivi l'inosservanza del divieto è punita con l'arresto fino a sei mesi A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 8

Benessere e differenze di genere Due “parole chiave” anche nel D. Lgs. 81/2008 TITOLO I – PRINCIPI COMUNI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 2 – DEFINIZIONI Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: […] o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità Articolo 1 – FINALITA’ 1. […] garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 9

L’attenzione alla differenza di genere nella valutazione dei rischi TITOLO I – PRINCIPI COMUNI CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE Articolo 6 – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione Articolo 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: il quadro produttivo ed occupazionale il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici […] A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 10

L’attenzione alla differenza di genere nella valutazione dei rischi TITOLO I – PRINCIPI COMUNI CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 11

A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 Genere e Medicina: un ritardo culturale Medicina di Genere "A new approach to health care based on insights into biological differences between women and men", primo corso di medicina di genere alla NY Columbia University 2002 OMS [dopo il 2002] ha inserito la Medicina di Genere nell'Equity Act a testimonianza che il principio di equità implica che la cura sia appropriata e sia la più consona al singolo genere A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 12

Genere e Medicina del Lavoro: fattori di rischio con valenza di Genere Fattori di rischio chimico Fattori di rischio fisico Fattori di rischio biologico Fattori di rischio ergonomico Fattori di rischio organizzativo Stress lavoro-correlato Lavoro a turni/Lavoro notturno A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 13

Differenze biologiche A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 Diversa risposta dell’organismo maschile e di quello femminile ai vari agenti nocivi presenti nei luoghi di lavoro (lavoro a turni, solventi, ecc.): differenze antropometriche e di costituzione fisica (app. muscoloscheletrico in genere, articolazioni, ecc.) differenze di ordine endocrinologico differenze di % nella composizione corporea di tessuto adiposo caratteristiche tossico-dinamiche e tossico-cinetiche (citocromo P450) salute riproduttiva Nelle donne: minor clearance renale, biotrasformazione epatica e legame a proteine plasmatiche, ridotto tempo di svuotamento gastrico, minori volumi polmonari, iperresponsività bronchiale aspecifica più frequente A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

DPI e strumenti di lavoro A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017 Generalmente sono progettati per adattarsi al lavoratore uomo medio opportuna scelta di DPI che forniscano adeguata protezione e sufficiente comfort per il genere femminile inadeguato peso e comfort di calzature antiinfortunistiche, guanti, elmetti (es. in lavoratrici con folte capigliature) inadeguati strumenti e postazioni di lavoro (posture incongrue, utensili con impugnatura inadeguata) minor protezione delle vie aeree per alcune maschere in lavoratrici (Han DH, 2000) A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

Università di Pisa – INAIL – Regione Toscana Progetto di ricerca Università di Pisa – INAIL – Regione Toscana Strumento di autovalutazione appropriatezza parametro genere in DVR area verde con associabile a valutazione adeguata area gialla associabile a valutazione per alcuni aspetti lacunosa area rossa associabile a valutazione che necessita di rivisitazione radicale per un adeguamento al mandato legislativo A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

Dipartimento di Prevenzione – Servizio S.Pre.S.A.L. A.S.L. Biella Progetto di ricerca Dipartimento di Prevenzione – Servizio S.Pre.S.A.L. A.S.L. Biella Proposta di applicazione di uno strumento di autovalutazione della appropriatezza della valutazione dei rischi in ottica di genere A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

Fasi del progetto di ricerca e sperimentazione sul campo Presentazione del progetto di ricerca e sperimentazione sul campo e delle finalità Individuazione delle Aziende che parteciperanno al progetto di sperimentazione sul campo Formazione delle figure professionali (DL, RSPP, MC, RLS) delle Aziende partecipanti al progetto sperimentale sull’impiego dell’applicativo elaborato dal progetto di ricerca INAIL – Università di Pisa – Regione Toscana e sulle finalità del progetto Impiego, in ogni singola Azienda partecipante al progetto sperimentale, dell’applicativo elaborato dal progetto di ricerca INAIL – Università di Pisa – Regione Toscana ed invio dei risultati (Tempo 0) Definizione, alla luce dei risultati ottenuti in ogni singola Azienda partecipante al progetto, di un piano di miglioramento Nuovo impiego dell’applicativo elaborato dal progetto di ricerca INAIL – Università di Pisa – Regione Toscana ed invio dei risultati A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

Finalità del progetto di ricerca e sperimentazione sul campo (1) Fornire alle Aziende uno strumento di autovalutazione della appropriatezza della valutazione dei rischi in ottica di genere Consentire una valutazione critica ed un perfezionamento della valutazione dei rischi in ottica di genere Sensibilizzare alla individuazione ed introduzione di misure di prevenzione specifiche in una percentuale crescente di Aziende del territorio Contribuire, in ottica futura, ad una riduzione dell’incidenza delle patologie lavoro-correlate, ad un incremento del benessere della popolazione lavorativa ed alla riduzione delle patologie croniche A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

Finalità del progetto di ricerca e sperimentazione sul campo (2) Il progetto sperimentale si pone anche l’obiettivo di: contribuire, mediante la collaborazione diretta con l’Università di Pisa, alla validazione dell’applicativo sperimentale impiegato A. Ferraro, Biella 24 ottobre 2017

Grazie per l’attenzione