Pronto soccorso per animali da compagnia fondamenti e aggiornamenti Perugia 24-26 ottobre 2017 Dr. Roberto Giannelli.

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Pronto soccorso per animali da compagnia fondamenti e aggiornamenti Perugia 24-26 ottobre 2017 Dr. Roberto Giannelli

RILEVAZIONE NEI CANILI SANITARI REGIONE UMBRIA Anno 2016 N° totale di cani presenti al 1° gennaio 2016 (A) N° totale di cani entrati nell'anno 2016 (B) N° totale di cani trasferiti dal canile sanitario al canile rifugio nel corso del 2016 (C) N° totale di cani usciti dal canile sanitario e restituiti al preoprietario nel corso del 2016 (D) N° totale cani di usciti dal canile sanitario e adottati da privati nel corso del 2016 (E) N° totale di cani nati nel canile sanitario nel corso del 2016 (F) N° totale di cani deceduti nel canile sanitario nel corso del 2016 (G) N° totale di cani presenti al 31 dicembre 2016 (calcolato) (H)* N° totale di cani presenti al 31 dicembre 2016 (effettivo) (H) 149 1677 477 663 499 1 30 158   * H = A + B - C - D - E + F - G RILEVAZIONE NEI CANILI RIFUGIO N° totale di cani presenti al 1° gennaio 2016 (L) N° totale di cani entrati nell'anno 2016 (M) N° totale di cani dati in adozione a privati nel corso del 2016 (N) N° totale di cani nati nel canile rifugio nel corso del 2016 (O) N° totale di cani deceduti nel canile rifugio nel corso del 2016 (P) N° totale di cani presenti al 31 dicembre 2016 (calcolato) (Q)* N° totale di cani presenti al 31 dicembre 2016 (effettivo) (Q) 3151 898 661 2 273 3117 * Q = L + M - N + O - P i cani entrati nei canili rifugio (M) sono in numero superiore ai cani trasferiti dai canili sanitari ai canili rifugio (c) perchè nel Canile di Perugia , come previsto dal Disciplinare approvato con Atto di Giunta Comunale n.59 del 19.02.2014 possono afferire direttamente al canile rifugio le “impossibilità al mantenimento” da parte dei proprietari e i cuccioli (che afferiscono in apposita sezione dove poi la ASL effettua ciò che previsto dalla legge). Gli 84 cani in più sono così suddivisi: - 27 cani lasciati direttamente al Canile Rifugio per impossibilità al mantenimento - 57 cuccioli entrati direttamente al Canile Rifugio per un totale di 84 cani

D.P.C.M. 12 gennaio 2017: LEA Punto D14: Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale Legge 281/91 art. 2 c.12 Legge 120/2010 - Nuovo codice della strada art. 31 Prevede il coordinamento degli Enti preposti e delle Associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali d’affezione coinvolti in un incidente stradale, con adeguata Informazione all’utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso

Circolare Ministero Salute n. 0014521-P-04/08/2010 Dai suddetti nuovi adempimenti deriva l'inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti.

Legge di modifica e integrazione ( L. n. 120 del 29. 07. 2010, art Legge di modifica e integrazione ( L. n. 120 del 29.07.2010, art.31) del D.L.gs. n. 285/1992- Codice della strada. L’ art. 189, comma 1, D.Lgs. 285/92 stabilisce l'obbligo di fermarsi ed attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto. 9-bis. L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o  più  ANIMALI D'AFFEZIONE, DA REDDITO O PROTETTI, ha l'obbligo di  fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più ANIMALI D'AFFEZIONE, DA REDDITO O PROTETTI devono  porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di soccorso. Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di una somma da euro 82 a euro 328.  

art.6- Stato di necessità Decreto 9 ottobre 2012, n.217 “Regolamento di attuazione dell'art.177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.31, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.” art.6- Stato di necessità 1- Ai sensi dell'art.177, comma1, del codice della strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie,prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.  

“Regolamento di attuazione dell'art “Regolamento di attuazione dell'art.177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.31, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.” Autoambulanze veterinarie per il soccorso o il trasporto degli animali in stato di necessità Veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila Veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade 8

“Regolamento di attuazione dell'art “Regolamento di attuazione dell'art.177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.31, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.” Carta di circolazione rilasciata esclusivamente a Amministrazioni e enti pubblici competenti in sanità pubblica veterinaria e di Polizia veterinaria o di protezione animale o preposti a vigilanza zoofila Associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute da Regioni o Ministero Imprese che esercitano trasporto e soccorso di animali come attività principale Ambulatori, cliniche e ospedali veterinari 9

“Regolamento di attuazione dell'art “Regolamento di attuazione dell'art.177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.31, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.” Caratteristiche delle ambulanze Almeno 2 posti a sedere, conducente compreso Porta posteriore e porta sulla fiancata Vano sanitario, separato dalla cabina di guida, con divisorio inamovibile

“Regolamento di attuazione dell'art “Regolamento di attuazione dell'art.177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.31, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.” Vano sanitario Coibentato, insonorizzato, ignifugo, lavabile, disinfettabile, antiscivolo Strutture di rivestimento arrotondate e prive di spigoli vivi Adeguato sistema di illuminazione e aerazione Dimensioni minime 2,40x1,60

“Regolamento di attuazione dell'art “Regolamento di attuazione dell'art.177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.31, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.” Segni distintivi Dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e allarme (art. 177 codice strada) Colore bianco Fascia riflettente arancione alta 20 cm su fiancate, parte posteriore, parte interna ante porta post Scritta Ambulanza veterinaria su parte anteriore Denominazione dell'Ente sulle due fiancate 2 estintori ( cabina e vano sanitario)

“Regolamento di attuazione dell'art “Regolamento di attuazione dell'art.177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.31, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.” Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva Esclusivamente per servizi urgenti di istituto inerenti soccorso o trasporto di animali che debbono essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate pubbliche o private perché in stato di necessità Il soccorso o il trasporto debbono essere stati richiesti da un medico veterinario o un medico veterinario abbia accertato successivamente lo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato

“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.177, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.285, COME MODIFICATO DALL'ART.31, COMMA1, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120, IN MATERIA DI TRASPORTO E SOCCORSO DI ANIMALI IN STATO DI NECESSITÀ.” Dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva anche per i veicoli - attività di protezione animale - vigilanza zoofila - solo per servizi urgenti inerenti la protezione animali o la vigilanza zoofila - solo se il mezzo e condotto da guardie particolari giurate

“Regolamento di attuazione dell'art “Regolamento di attuazione dell'art.177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.31, comma1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.” Documentazione Per consentire controlli su regolare utilizzo di lampeggiante e sirena da parte di polizia stradale, i conducenti di autoambulanze sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o trasporto o la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso, rilasciata da un medico veterinario ( anche a posteriori entro 30 gg da notifica)

Linee guida MinSal 27.08.2014 attrezzature ambulanze, requisiti personale, DPI, equipaggiamento Autoambulanze adibite al trasporto 1) cani, gatti e animali di piccola taglia Gabbie, trasportino, casse lavabili e disinfettabili dì dimensioni adeguate alla specie animale trasportata Barella o mezzo idoneo a recupero e trasporto all'interno del veicolo Strumenti per cattura e contenimento in sicurezza non traumatizzanti ( reti, museruole, laccio distanziale, guinzagli, manicotti anti morso, ecc.)

Linee guida MinSal 27.08.2014 attrezzature ambulanze, requisiti personale, DPI, equipaggiamento Autoambulanze adibite al trasporto 2- animali di grossa taglia Barella o mezzo idoneo al recupero e trasporto all'interno del veicolo Rampa ( caratteristiche reg CE 1/2005) Attrezzature di contenimento e separazione (paratie) Strumenti per cattura e contenimento in sicurezza non traumatizzanti

Linee guida MinSal 27.08.2014 attrezzature ambulanze, requisiti personale, DPI, equipaggiamento Autoambulanze adibite al soccorso Collegate a una struttura veterinaria Medico veterinario a bordo

Linee guida MinSal 27.08.2014 attrezzature ambulanze, requisiti personale, DPI, equipaggiamento Autoambulanze adibite al soccorso Fonte di ossigeno Strumenti per monitoraggio cardio- circolatorio Attrezzature/ambiente climatizzato per raffreddamento riscaldamento del paziente Attrezzature per ventilazione polmonare Materiali di consumo e strumenti per primo soccorso Presidi per disinfezione mani e strumentario

L.R. 11/2015 e s.m.i. Art. 219 quinqes Gli interventi di medicina veterinaria erogati agli animali di affezione consistono in prestazioni di primo livello e di secondo livello. Le prestazioni di primo livello, erogate dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti consistono, in particolare, nei seguenti interventi: a) inoculazione del microchip e iscrizione nell’anagrafe regionale; b) profilassi vaccinale; c) profilassi e cura di endo ed ectoparassitosi; d) profilassi e cura di malattie zoonotiche; e) prevenzione e controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione; f) interventi clinici e chirurgici di base e di primo soccorso. Le prestazioni di secondo livello consistono in interventi complessi, anche urgenti, e sono erogate, previa stipulazione di protocollo d’intesa con la Regione, dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università degli Studi di Perugia o da strutture private autorizzate per lo svolgimento di tali attività.

L.R. 11/2015 e s.m.i. Art. 219 quinqes Il servizio veterinario organizza servizi di pronto intervento, notturno e festivo, per garantire l’erogazione delle prestazioni veterinarie nei confronti di cani e gatti vaganti. Le spese per le prestazioni erogate a cani o gatti riconducibili ad un proprietario o ad un detentore sono, in ogni caso, a carico di questi ultimi. La Regione promuove, d’intesa con gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, l’attuazione di campagne straordinarie finalizzate all’erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, con particolare riferimento alle microchippature e alle sterilizzazioni, ai cani di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili, e ai cani e gatti impiegati negli IAA. Nell’ambito di ciascuna azienda unità sanitaria locale deve essere sempre assicurata la presenza di un canile sanitario dotato di un ambulatorio veterinario in grado di erogare le prestazioni di primo livello di cui al comma 2.

CONVENZIONE I Servizi Veterinari delle Aziende USL dell’Umbria usufruiscono delle prestazioni erogate dall’OVUD nei seguenti casi: interventi per animali in stato di necessità, previa stabilizzazione da parte dei veterinari AUSL, in condizioni di emergenza/urgenza nell’arco delle 24 ore prestazioni complesse/specialistiche non erogabili in maniera compiuta presso gli ambulatori veterinari delle AUSL quali: accertamenti diagnostici, strumentali, di laboratorio e visite specialistiche di II° livello; interventi chirurgici complessi; terapia intensiva e relativo ricovero; 

CONVENZIONE/2 I Servizi Veterinari della Azienda USL che usufruiscono dell’OVUD si impegnano a: attivare l’OVUD tramite il numero telefonico d’emergenza/accettazione dopo l’eventuale stabilizzazione del quadro clinico e comunque dopo l’erogazione di tutte le prestazioni di I° livello previste dalla DGR 1253 del 24.10.2011; provvedere al trasporto dell’animale con i mezzi propri dell’Azienda USL; accompagnare l’animale qualora il quadro clinico lo richieda e comunque fornire adeguate informazioni anamnestiche mediante schede sanitaria e contatto diretto con il Veterinario reperibile; farsi carico dell’animale al momento della dimissione per la successiva consegna al proprietario pubblico o privato; Mantenere aggiornata la Direzione Sanitaria dell’OVUD sui turni di servizio in pronta reperibilità ed i relativi numeri telefonici di attivazione; contribuire, tramite il proprio Servizio Veterinario di Sanità Animale, all’attività didattica universitaria garantendo la presenza di un medico veterinario di Sanità Animale per quattro ore a settimana, da concordare con la Direzione dell’OVUD. Durante questi periodi verranno eseguite operazioni chirurgiche di sterilizzazione e applicazione di microchip in presenza di Studenti e Tirocinanti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria.

CONVENZIONE/3 L’OVUD si impegna a: prendere in consegna e sottoporre agli accertamenti diagnostici e le cure necessarie ogni animale per il quale è stato chiesto l’intervento da parte del Servizio Veterinario di Sanità Animale, sia in regime di emergenza/urgenza che per l’erogazione di prestazioni complesse; erogare le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo in modo gratuito qualora non sia possibile individuare il legittimo proprietario dell’animale o lo stesso provenga da un canile sanitario; smaltire la carcassa dell’animale a proprie spese in caso di decesso o eutanasia; effettuare accertamento necroscopico presso le strutture del Dipartimento di Medicina Veterinaria, qualora sia ritenuto necessario; provvedere al trattamento eutanasico, qualora l’animale sia gravemente malato e/o incurabile, al fine di evitargli inutili sofferenze; mettere a disposizione della Azienda USL spazi ed attrezzature adeguate al fine di consentire, ai Dirigenti Medici Veterinari del Servizio di Sanità Animale individuati, l’attività clinica e chirurgica prevista dal presente accordo, nelle fasce concordate.

Animale in stato di necessità portato direttamente a OVUD da chi lo ha trovato:  se non viene attivata la pronta disponibilità ASL, chi conferisce l'animale PAGA la prestazione se l'animale è grave, al fine di evitare spostamenti che potrebbero comprometterne ulteriormente lo stato di salute, il veterinario reperibile si recherà presso l'OVUD per effettuare triage e valutazioni medico legali ( presenza microchip, ecc.) se non è grave dovrà essere portato presso l'ambulatorio veterinario pubblico da chi lo ha raccolto

MODALITA' DI INTERVENTO SU GATTI Il gatto vagante deve essere lasciato dove sta sia esso appartenente a colonia che a privato cittadino; le colonie possono essere spostate solo per motivi sanitari o di igiene pubblica; Il gatto ferito o malato, come previsto dalla DGR n. 477 del 22.12.1997, comma 4, viene soccorso dai Servizi Veterinari delle ASL presso le proprie strutture o, se necessario, presso l‘OVUD; una volta guarito viene reimmesso sul territorio dove è stato ritrovato o ceduto ad associazioni protezionistiche se non autosufficiente; le cucciolate di gatti vengono momentaneamente prese in carico da chi le ritrova e poi affidate, per il tramite dei Servizi Veterinari delle ASL, alle associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali che, a proprie spese, d'intesa con le ASL , possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà ( art. 9, comma 7, della LR 19/94).

PUNTI CRITICI Numero unico di attivazione Conferimento di animali feriti presso strutture private Animali di proprietà spacciati per randagi per avere prestazioni gratuite