L’art. 8 della Costituzione I rapporti Stato-religioni in Italia
Art. 8 Cost. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Significato della norma Eguale libertà davanti alla legge Diritto (e non dovere) di darsi uno statuto Gli eventuali statuti non devono contrastare con l’ordinamento giuridico italiano Intese. Copertura costituzionale della legge sulla base di intese
Intese stipulate Primi dieci anni Dal 2012 Arcidiocesi Ortodossa Tavola Valdese (L.449/1984) Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988) Avventisti Settimo Giorno (L. 516/1988) Comunità ebraiche (L.101/1989) Unione Evangelica Battista (L. 116/1995) Chiesa Evangelica Luterana (L. 520/1995) Arcidiocesi Ortodossa (L. 126/2012) Chiesa G.C. dei Santi degli U.G. (L. 127/2012) Chiesa Apostolica (L.128/2012) Unione Buddista (L.245/2012) Unione Induista (L.246/2012) Ist. Buddista Soka Gakkai (L. 130/2016)
I contenuti delle intese Intese «fotocopia» Necessità di una legge generale sulla libertà religiosa? Perché non si fa un’intesa con l’islam?
COS’È UNA CONFESSIONE RELIGIOSA? Criterio dell’autoqualificazione Finocchiaro: «Comunità sociali stabili dotate o non di organizzazione e normazione propria e aventi una propria e originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell’immanenza»
Le organizzazioni atee possono essere confessioni religiose? Richiesta da parte dell’UAAR di avviare le trattative per la stipulazione di un’intesa Presidenza del CM risponde che le intese sono riservate ai soggetti confessionali e che l’UAAR non può essere considerato tale. Nota 5/12/2003. Secondo il governo italiano una religione è «un atto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto alla società tramite una particolare struttura istituzionale» Cardia: «Esiste una differenza ontologica che oppone ateismo e religione»
Consiglio di Stato, IV sez., sent. 18/11/2011 n. 6083 L’UAAR ha un vero e proprio diritto ad avviare la procedura per la stipula di un’intesa. «quanto meno l'avvio delle trattative può considerarsi obbligatorio laddove si possa pervenire in sede di prima approssimazione ad un giudizio di qualificabilità dell'istante come confessione religiosa, salvo restando, da un lato, la facoltà di non stipulare l'intesa all'esito delle trattative o di non tradurre in legge l'intesa medesima, e dall'altro, la possibilità, nell'esercizio della discrezionalità tecnica della Amministrazione, di escludere motivatamente che il soggetto in esame presente le caratteristiche che gli consentirebbero di rientrare nella suddetta categoria».
Corte di Cassazione, sez. un., 28/6/2013, n. 16305 L'attitudine di un culto a stipulare intese con lo Stato non può essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere dell'esecutivo, risultando altrimenti incompatibile con la garanzia di eguale libertà di cui all'art. 8, comma 1 della Costituzione. Né lo Stato può trincerarsi, per negare tale possibilità, dietro la difficoltà di elaborazione della definizione di confessione religiosa. Se da tale nozione discendono conseguenze giuridiche, è infatti inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano carico, restando altrimenti affidato al loro arbitrio il riconoscimento di diritti e facoltà connesse a tale qualificazione. Altrimenti il comportamento del governo è discriminatorio
Corte Costituzionale sentenza n. 52 del 2016
Nel sistema costituzionale le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovarsi dell’applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell’ordinamento. Non può affermarsi che la mancata stipulazione di un’intesa sia di per sé incompatibile con la garanzia di eguaglianza tra le confessioni religiose diverse da quella cattolica
L’art. 8, III co., pretende una concorde volontà delle parti, non solo nel condurre e nel concludere una trattativa, ma anche, prima ancora, nell’iniziarla. Il Governo ha ampia discrezionalità politica nello stabilire con quali soggetti iniziare una trattativa Il semplice avvio delle trattative costituisce una «legittimazione» del soggetto confessionale Non è configurabile una pretesa giustiziabile all’avvio delle trattative per la stipulazione dell’intesa ai sensi dell’art. 8, III co.