Pubblicità: Casistica Forense

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Transcript della presentazione:

Pubblicità: Casistica Forense Enrico Moscoloni Cristiano Bacchini

Excursus storico legislativo L’art. 2 della Lg 248/2006, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 204 (conversione in legge Decreto Bersani) stabilisce che: “In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: (…) b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

Excursus storico legislativo LEGGE 14 settembre 2011, n. 148: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Art. 3 comma 5 lett. g) recita: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie;

Excursus storico legislativo DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Art. 4 recita: «E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Excursus storico legislativo LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247  Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense Art. 10 recita: «E’ consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.»

Excursus storico legislativo L. 148/2011: Pubblicità relativa ai compensi è libera Dpr. 137/2012: Pubblicità relativa ai compensi è ammessa L. 247/2012: Pubblicità relativa ai compensi non viene contemplata

Excursus storico legislativo LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247  Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense Art. 65: «Il codice deontologico e' emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu' favorevoli per l'incolpato.

Codice deontologico forense Art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale 1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2.Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. 3.In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Codice deontologico forense Art. 35 – Dovere di corretta informazione (1) 1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita' professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attivita' professionale. 3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza. 4. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 5. L'iscritto nel registro dei praticanti puo' usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non e' consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato. 7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi consentano. 9. Le forme e le modalita' delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita' e decoro della professione. 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. (1) Articolo così modificato dal Comunicato 26.1.2016 del CNF pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2016, n. 102

Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 4-bis legge 247/2012 introdotto dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 Esercizio della professione forense in forma societaria L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società… Le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

Pubblicità: modalità ed estensione del messaggio Quesito del COA di Ancona: è lecito fare pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (ad es., pulmino o autobus)? Si chiede se sia possibile da parte di un iscritto all’albo utilizzare forme di comunicazione e di informazione pubblicitaria aderendo ad un progetto di pubblica utilità denominato “progetto mobilità garantita”, concretizzandosi tale fattispecie nel noleggio di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo (pulmino od autobus) attrezzato per il trasporto di anziani, diversamente abili o persone con difficoltà motorie, ove collocare il logo ed i recapiti dello studio professionale. La risposta al quesito deve rendersi nei seguenti termini. Né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico, in corso di pubblicazione. Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2). Sotto tale ultimo profilo l’indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisce indubbiamente contenuto lecito dell’informativa mentre l’utilizzazione di uno spazio “pubblicitario” sulla superficie di un automezzo appare in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva. Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie. Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 12

Pubblicità e internet La piattaforma Amica Card altro non è che un lecito strumento con il quale gli avvocati possono farsi pubblicità cercando di creare un primo contatto con il potenziale cliente, fermo restando che, per l'eventuale conferimento del mandato (non essendo il primo approccio per nulla vincolante) si seguiranno le vie ordinarie; non si stipulerà quindi un contratto a distanza ma ci si procurerà un incontro con il professionista per verificare se sussistono le condizioni per conferirgli il mandato. T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 01/07/2015,  n. 8778

Pubblicità informativa e compensi infimi Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta, consistente in due pareri all’anno, per tre anni, verso un corrispettivo, invariabile e modesto, prefissato a forfait). Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 nomvebre 2016 n. 349

La pubblicità non deve essere lesiva della dignità e del decoro I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016 n. 55

Pubblicità e la c.d. notorietà «da rimbalzo» Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ai familiari delle vittime di un crimine molto noto ai mass-media, proponendosi come legale per la costituzione di parte civile, che -in caso di effettivo conferimento dell’incarico professionale- sarebbe stata totalmente gratuita. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense (Pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016 n. 390

La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, a suo dire non altrettanto informati e documentati). Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin) sentenza del 11 novembre 2015 n. 163

La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncdf (già artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il “pieno successo” degli incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna competenza professionale). Consiglio Nazionale Forense (pres. F.f. Picchioni rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017 n. 8

La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncdf (già 17 e 17 bis cod. deont. previgente) deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specialista assoluto”, enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale). Consiglio Nazionale Forense (Pres. F.f. Picchioni rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017 n. 49

Pubblicità professionale: la valutazione deontologica riguarda i contenuti più che lo strumento usato per diffonderli I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016 n. 391

Pubblicità e nominativo clienti È legittima la sanzione dell'avvertimento nei confronti degli avvocati che pubblicano sul sito internet del proprio studio legale il nominativo dei loro clienti, dopo averne ottenuto il consenso. In tal caso, afferma la Cassazione, non si tratta di pubblicità dello studio legale, consentita dopo il decreto Bersani del 2006, ma entra in gioco la peculiarità della professione forense e il dovere di riservatezza, anche per tutelare l'attività processuale. Per la Corte, l'elevato valore pubblicistico dell'attività forense "spiega perché il rapporto tra il professionista e il cliente (attuale o potenziale) rimanga in buona parte scarsamente influenzabile dalla volontà e dalle considerazioni personali (o dalle valutazioni economiche) degli stessi protagonisti e come possa pertanto non risultare dirimente, nel senso di escludere il relativo divieto, il consenso prestato dai clienti del medesimo avvocato alla diffusione dei propri nominativi a fini pubblicitari". Cass. 19.4.2017 n. 9861

Pubblicità redazionale In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, poiché l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall'art. 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. nella l. 4 agosto 2006 n. 248, non preclude all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagli art. 17, 17 bis e 19 del codice deontologico forense, e tanto più che l'art. 4 comma 2 d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 statuisce che la pubblicità informativa deve essere "funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria". (Nel caso di specie, si è ritenuto che integrasse "pubblicità occulta" della propria attività professionale, come tale non consentita, l'intervista ad un legale, pubblicata sul supplemento mensile di un quotidiano che per caratteristiche intrinseche quali il tipo di pubblicazione, il titolo dell'articolo, la forma, e il contenuto dell'intervista, non consentiva al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di un'informazione pubblicitaria). Cassazione civile, sez. un., 03/05/2013,  n. 10304

App e siti web per la ricerca di nuovi clienti Negli ultimi anni, sulla scia della sharing economy, stanno nascendo molti siti web e app per la ricerca di clienti sul web (sullo stile dei minijob) Si pubblicizzano con frasi del seguente tenore: «Ogni giorno ti mettiamo in contatto con centinaia di clienti che cerano un professionista nella tua città» e simili… In alcuni casi sono espressamente rivolte al mondo degli avvocati

Il meccanismo L’avvocato si iscrive al servizio gratuitamente e crea un proprio profilo utente, completo di descrizione del proprio background, delle proprie tariffe, aree di competenza, territorio ove opera, ecc… Ora l’avvocato è iscritto e può visualizzare gli annunci di potenziali clienti (e ricevere notifiche via sms, email e app) ogni qualvolta vi siano nuovi casi caricati sul portale/app. Il potenziale cliente può ricevere un numero limitato di preventivi, attraverso i canali di comunicazione ufficiali del servizio, e successivamente accettare il miglior offerente o quello che ritiene più adeguato al suo caso.

Il meccanismo L’avvocato può visualizzare gli annunci di potenziali clienti ed inviare il proprio preventivo MA per farlo, spesso, occorre comprare dal sito/app/servizio-intermediario- vetrina un pacchetto di crediti virtuali da poter «spendere» per poter contattare il possibile cliente ed inviargli il preventivo. id est l’avvocato paga il soggetto terzo che gli mostra l’annuncio per avere la possibilità di inviare il proprio preventivo al possibile cliente, con cui il soggetto terzo lo mette in contatto, per uno specifico affare

Il meccanismo Per fare tutto ciò l’avvocato ha creato un proprio account tuttavia manca ancora qualcosa …il collega infatti vuole aumentare le proprie possibilità di successo con i clienti… Ebbene, l’app/sito/servizio permette di abilitare la funzione «chiedi recensioni», ossia consentire ai clienti eventualmente acquisiti attraverso l’app di lasciare all’avvocato/studio legale una recensione sulla prestazione ricevuta, e addirittura richiedergliela (con link da condividere via email e sui social). Il sistema suggerisce inoltre che più elevato è il numero di recensioni, più alte sono le possibilità di acquisire l’incarico.

Accapparamento di clientela Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela 1.L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. 2.L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali. 3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 4. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5.E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. 6.La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

I casi Facebook e LinkedIn Social Media I casi Facebook e LinkedIn

Facebook attraverso il meccanismo delle Recensioni (consentito su alcune tipologie di pagine fb) il Cliente può VOTARE e RECENSIRE un avvocato/studio legale

attraverso il meccanismo di Conferma delle competenze e di Recommendation il Cliente può valutare le singole competenze e recensire un avvocato/studio legale