Il contratto di rete Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Il contratto di rete
Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Le reti dal punto di vista economico Modalità di organizzazione produttiva di più imprese senza integrazione proprietaria
Le caratteristiche delle reti Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Le caratteristiche delle reti La reciproca indipendenza delle imprese La almeno tendenziale stabilità del rapporto La flessibilità dell’intreccio che viene a costituirsi tra le imprese, che può risultare più o meno fitto: mera collaborazione, presenza di un’impresa leader, integrazione, ecc. La mancanza di una finalità – di un oggetto – anticoncorrenziale
Prima del contratto di rete: reti contrattuali e reti organizzative Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Prima del contratto di rete: reti contrattuali e reti organizzative Le reti contrattuali: si avvalgono soprattutto di contratti bilaterali, spesso plurimi e tra loro coordinati, alle volte con caratteri tali da dar vita sotto il profilo funzionale a un collegamento negoziale (licenza di brevetti o know-how; contratti di subfornitura; contratti di franchising). Le reti organizzative: hanno a disposizione varie figure; i consorzi e le società consortili, le società lucrative o cooperative, il geie o la società europea nel caso di reti internazionali. In certi casi si fa ricorso anche alle associazioni o alle fondazioni associative.
Il contratto di rete: gli interventi legislativi Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Il contratto di rete: gli interventi legislativi [2008: art. 6-bis d.l. n. 112/2008 (decreto Bersani): previsione di un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di definizione delle caratteristiche delle reti (abrogato)] 2009: art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del d.l. n. 5/2009 (decreto incentivi) convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 2009: legge 23 luglio 2009, n. 99 2010: legge 30 luglio 2010, n. 122, che converte il d.l. n. 78/2010 (manovra correttiva) 2012: legge 7 agosto 2012, n. 134, che converte il d.l. n. 83/2012 2012: legge 17 dicembre 2012, n. 221, che converte il d.l. n. 179/2012
La disciplina normativa vigente Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza La disciplina normativa vigente
Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Lo scopo Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Obiettivi strategici Il contratto di rete indica gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate per misurarne la progressiva realizzazione
Programma comune di rete Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Programma comune di rete Il contratto contiene il programma comune di rete, nel quale vanno enunciate le “modalità di realizzazione dello scopo comune” e sulla base del quale va definito l’oggetto Il programma di rete (o il contratto?) contiene l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante Se è prevista l’istituzione del fondo patrimoniale comune, il programma (o il contratto?) contiene anche altri elementi a questo relativi Il programma di rete assume rilievo per individuare le obbligazioni per le quali può applicarsi un regime di limitazione della responsabilità al fondo comune
Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza L’oggetto collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero 2) scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica 3) esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa
Fondo patrimoniale e organo comune Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Fondo patrimoniale e organo comune Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Conseguenze della presenza di fondo patrimoniale e organo comune Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Conseguenze della presenza di fondo patrimoniale e organo comune Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi: al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni codicistiche sui consorzi con attività esterna dell’art. 2614 (autonomia patrimoniale) e dell’art. 2615, secondo comma (regime di responsabilità per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati/partecipanti); in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’art. 2615-bis, terzo comma, del codice civile (indicazioni negli atti e nella corrispondenza della sede e dell’ufficio del registro delle imprese con il relativo numero di iscrizione).
L’organizzazione: 1. l’organo comune Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza L’organizzazione: 1. l’organo comune Se il contratto prevede l’istituzione dell’organo comune, il contratto indica il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L’organizzazione: 2. le decisioni dei partecipanti Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza L’organizzazione: 2. le decisioni dei partecipanti Il contratto indica anche regole e modalità per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti: - su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo; - se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, sulle sue modificazioni
La soggettività della rete Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza La soggettività della rete se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione la rete acquista soggettività giuridica; per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere concluso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è per ciò solo dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquistarla con l’iscrizione della rete nel registro delle imprese.
Elementi caratterizzanti la rete soggetto di diritto Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Elementi caratterizzanti la rete soggetto di diritto Indicati dalla legge il fondo comune la sede della rete Forse sistematicamente necessari organo comune svolgimento di un’attività (anche commerciale) verso terzi denominazione
L’organo comune della rete soggetto di diritto è previsto dalla legge? Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza L’organo comune della rete soggetto di diritto è previsto dalla legge? La lett. e) del co. 4-ter, che si apre con le parole “se il contratto ne prevede l’istituzione (…)”, dispone anche: “L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza”.
Rete soggetto di diritto e responsabilità limitata Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Rete soggetto di diritto e responsabilità limitata La responsabilità limitata della rete per le obbligazioni contratte in relazione al programma di rete presuppone l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi. Pertanto: se la rete soggettivata può fare e fa a meno dell’organo comune non beneficia della responsabilità limitata né è soggetta alla disciplina volta a tutelare i terzi (redazione e deposito situazione patrimoniale; indicazioni negli atti e nella corrispondenza) se, invece, nel caso di rete soggettivata l’organo comune deve esserci (e si considera implicito che l’organo svolga attività con i terzi), la rete dotata di soggettività gode sempre del regime di responsabilità limitata con l’applicazione delle norme connesse; la compatibilità dell’art. 2614 (autonomia patrimoniale) può dirsi certa
Rete priva di soggettività Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Rete priva di soggettività La rete contrattuale può essere senza limitazione di responsabilità non essenzialità del fondo patrimoniale e dell’organo comune, al quale comunque non si applica il regime della rappresentanza organica; non sono obbligatori redazione e deposito della situazione patrimoniale; non vi sono obblighi relativi agli atti e alla corrispondenza; la responsabilità per le obbligazioni assunte non è limitata al fondo comune eventualmente costituito con responsabilità limitata Sulla base della lettera della legge può esservi una rete con fondo patrimoniale e organo comune, quest’ultimo destinato a svolgere un’attività esterna, anche commerciale, con autonomia patrimoniale (se si considera compatibile l’applicazione dell’art. 2614 c.c.) e, in ogni caso, limitazione della responsabilità, soggetta a obblighi di rendicontazione, con relativa pubblicità legale, e di indicazione negli atti e nella corrispondenza; ma, per scelta delle parti, priva di soggettività
Responsabilità e soggettività Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Responsabilità e soggettività Presupposti responsabilità limitata fondo patrimoniale comune organo comune destinato a svolgere attività con i terzi Presupposti soggettività iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese dove questa ha sede
Dissociazione tra soggettività e responsabilità limitata Avv. Gian Domenico Mosco Ordinario di Diritto commerciale Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza Dissociazione tra soggettività e responsabilità limitata Rete soggetto di diritto senza organo comune con responsabilità illimitata Rete soggetto di diritto con organo comune con responsabilità limitata *** Rete contrattuale senza fondo o organo con responsabilità illimitata Rete contrattuale con fondo e organo con responsabilità limitata