IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE
FUNZIONE LEGISLATIVA L’art.70 della Cost. dispone che “la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere”. Il parlamento, dunque, discute ed approva le leggi attraverso un iter che è disciplinato agli artt. 71 e ss della Costituzione
ITER LEGISLATIVO IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI UNA LEGGE ORDINARIA SI ARTICOLA IN 5 FASI: 1. INIZIATIVA 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 3. PROMULGAZIONE 4. PUBBLICAZIONE 5. ENTRATA IN VIGORE
FASI 1. Iniziativa legislativa 2. Discussione Approvazione 3. Promulgazione 4. Pubblicazione 5. Entrata in vigore
INIZIATIVA LEGISLATIVA I FASE Il procedimento legislativo si apre con la presentazione di un progetto di legge. Possono presentare progetti di legge: 1) Il Governo 2) Ciascun membro delle Camere 3) elettori 4) Ciascun Consiglio regionale 5) Il CNEL
FASE 2 DISCUSSIONE E APPROVAZIONE P ROCEDURA NORMALE P ROCEDURA ABBREVIATA Commissione in sede referente Commissione in sede deliberante
FASE 2 COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE IL PROGETTO DI LEGGE PRESENTATO E’ AFFIDATO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE COMPETENTE PER MATERIA La Commissione verifica se il testo può essere approvato e spesso vi apporta delle modifiche, poi con una relazione lo trasmette alla Camera.
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE II FASE Ciascuna Camera discute il testo di legge ( con la possibilità di ulteriori modifiche ) e lo vota. Il testo votato e approvato dalla prima Camera viene trasmesso alla seconda Camera che può approvarlo, non approvarlo, o modificarlo. In tal caso il testo deve essere approvato nuovamente dalla prima Camera ………
II FASE Proc. abbreviato - Comm. deliberante Il procedimento si svolge solo nella commissione competente che procede direttamente all’approvazione del progetto di legge. Il testo è poi trasmesso all’altra Camera ……
PROMULGAZIONE III FASE UNA VOLTA APPROVATA LA LEGGE DEVE ESSERE PROMULGATA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente laddove la legge appaia in palese contrasto con la Costituzione può rinviare il testo alle Camere affinchè lo ridiscutano …..
PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE IV FASE Dopo la promulgazione il testo originale della legge, munito del sigillo dello Stato viene inserito nella “Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana”, una copia viene inviata alla redazione della Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione CON LA PUBBLICAZIONE LA LEGGE è UFFICIALMENTE RESA NOTA A TUTTI
ENTRATA IN VIGORE V FASE LA LEGGE ENTRA IN VIGORE DOPO UN TERMINE DALLA SUA PUBBLICAZIONE CHE E’ SOLITAMENTE DI 15 GIORNI ( vacatio legis )
ITER LEGISLATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE Secondo la procedura fissata dall’art. 138 Cost.: devono essere approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a distanza non minore di tre mesi.
ITER LEGISLATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE Se nella seconda votazione il testo di legge ottiene la maggioranza qualificata = 2/3 dei suoi componenti la legge è approvata Se nella seconda votazione il testo ottiene la maggioranza assoluta=metà +1 dei componenti si può chiedere un referendum confermativo. In questo caso, la legge è promulgata solo se ottiene la maggioranza dei voti validi
Procedimento Nella seconda approvazione se si ottiene la maggioranza qualificata la legge è approvata. Se si raggiunge la maggioranza assoluta si può chiedere un referendum confermativo. In questo caso, se vincono i SI al referendum, la legge costituzionale è approvata.
REFERENDUM ABROGATIVO ART. 75 COST E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Sintesi del procedimento referendario Fase preparatoria Fase controllo Fase costitutiva Fase deliberativa del risultato La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
LE ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Controllo dell’attività del Governo esercitata attraverso l’istituto della Fiducia nonché attraverso mozioni, interpellanze ed interrogazioni Deliberazione dei provvedimenti di amnistia e indulto Deliberazione dello stato di guerra
AMNISTIA E INDULTO L’amnistia è una causa di estinzione del reato L’indulto è una causa di estinzione della pena Amnistia e indulto vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale (art. 79, co. 1, Cost.)
L’ITALIA E LA GUERRA Art. 78 COST. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Lo stato di guerra deliberato dal Parlamento è dichiarato dal Presidente della Repubblica