Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 (16 marzo 1936, n. 63) Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 - [Natura delle funzioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito] In vigore dal 30 marzo 1938 al 31 dicembre 1993 Articolo abrogato dal decreto legislativo 01.09.93 n.385, art.161, in vigore dal 01.01.94 TUTELA DEL RISPARMIO E DISCIPLINA DEL CREDITO [La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge. Tali funzioni sono esercitate da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale, da casse di risparmio e da istituti, banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.] (1) ----- (1) Il presente articolo, prima così sostituito dalla legge di conversione L. 07.03.1938, n. 141 (G.U. 15.03.1938, n. 61 S.O.) è stato poi abrogato dall' art. 161 D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 (G.U. 30.09.1993, n. 230 S.O.).
Articolo 32 - [Istruzioni dell'ispettorato per le aziende di credito] In vigore dal 30 marzo 1938 al 31 dicembre 19 TUTELA DEL RISPARMIO E DISCIPLINA DEL CREDITO Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunichera`, conformemente alle deliberazioni del comitato dei ministri, relativamente: [a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalita` per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'ispettorato delle situazioni periodiche stesse;] (1) [b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito di conto corrente;] (1) [c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;] (1) d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidita`, sia alle diverse branche di attivita` economiche alle quali si riferiscono gli investimenti; [e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;] (1) f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita` ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso; [g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intendera` senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;] (1) [h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.] (1) Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo. (2)
2195. (Imprenditori soggetti a registrazione) 2195. (Imprenditori soggetti a registrazione). Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (2188) gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (21352); 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (1678); 4) un’attività bancaria (1834 ss.) o assicurativa (1882); 5) altre attività ausiliari delle precedenti (1754). Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (3713, 397, 425, 2201).
47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese
Decreto legislativo 01. 09. 1993, n. 385 (S. O. n Decreto legislativo 01.09.1993, n. 385 (S.O. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230) Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. TITOLO II Banche - CAPO I Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio Articolo 10 - Attivita` bancaria ATTIVITA` BANCARIA 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonchè attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.