Filiazione (Cenni)
Nozione di parentela Secondo l’art. 74 c. c. (testo precedente), "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite". Larilevanza giuridica della parentelaè fissata in via generale entro il 6° (art. 77 c. c.). Tuttavia, per singoli, specifici rapporti, essa può esseresuperiore- così è per l’impedimento al matrimonio che sussiste tra parenti in linea retta all’infinito (art. 87, c. c.) – oinferiore– così è per la legittimazione a promuovere il giudizio d’interdizione o d’inabilitazione spetta ai parenti entro il 4° grado (art. 417 c. c.).
Parentela in linea collaterale Per la parentela in linea collaterale sussiste l’impedimento al matrimonio entro il 3° grado (art. 87, 3° co., c. c.). Mentre l’obbligo di prestare gli alimenti sussiste sino al 2° grado (art. 433, n. 6, c. c.).
La c. d. parentela naturale Il problema della rilevanza giuridica della parentela naturale si poneva in relazione ai gradi diversi dal 1°, poiché, in caso di riconoscimento di figlio naturale o di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, vi era,entro tale grado,equiparazione tra filiazione legittima e filiazione naturale, ai sensi dell’art. 258 c. c. (testo previgente) chelimitava il rapporto di parentela a quello tra il figlio ed il genitoreautore del riconoscimento (o nei cui confronti era giudizialmente accertato il rapporto di filiazione).
Consangiuneità Oltre tale grado sussisteva solamente una relazione di fatto di consanguineità, priva di rilevanza giuridica, se non in casi specifici: come causa che impediva il riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c. c.); come impedimento al matrimonio (art. 87,nn. 1, 2 e 3, c. c.).
Effetti successori della c. d. parentela naturale In ordine alla successionemortiscausa, ferma restando la facoltà di istituire erede o legatario un consanguineo, la Corte Costituzionale (sentenza 14.04.1990, n. 184) ha statuito che possono succedereexlegei fratelli o sorelle naturali, se riconosciuti o giudizialmente dichiarati, prima dello Stato, in mancanza di altri successibili (art. 565 c. c., per cui succedonoab intestatoi figli naturali, ma non i fratelli naturali).
Segue Invece, la Corte Costituzionale (sentenza 23.11.2000, n. 532) ha statuito che l’istituto della rappresentazione non riguarda i discendenti dei collaterali naturali. Secondo l’art. 468 c. c. succedono per rappresentazione, in linea retta, i discendenti (anche naturali) dei figli, legittimi e naturali (e adottivi), e, in linea collaterale, i discendenti (anche naturali, secondo C.Cost., 11.04.1969, n. 79)dei fratelli e delle sorelle legittimi, deldecuius.
Parentela derivante da adozione di minori Nell’adozione legittimante di minori, l’adottato acquistava lostatusdi figlio legittimo e dunque ne derivava un rapporto di parentela con tutti i parenti dei genitori adottivi. Cessano i rapporti di parentela inerenti alla famiglia d’origine, ed eccezione degli impedimenti al matrimonio. Nell’adozione di maggiorenni, invece, non si creava (né si crea) alcuna rapporto di parentela tra l’adottato ed i parenti dell’adottante (art. 300 c. c.).
Affinità L’affinità è la relazione che si stabilisce tra un coniuge ed i parenti dell’altro. L’affinità non cessa per morte del coniuge da cui deriva, pur quando il vedovo/a contrae nuove nozze. Tuttavia, l’obbligo alimentare del suocero/suocera cessa quando: - il vedovo passa a nuove nozze; il vedovo ed i figli nati dalla sua unione con il coniuge da cui deriva l’affinità ed i loro discendenti siano morti.
Segue Permane l’impedimento al matrimonio tra affini in linea retta, ma il divieto può essere superato a fronte di un’autorizzazione del tribunale. In caso di dichiarazione di nullità del matrimonio da cui l’affinità deriva, viene meno il divieto di riconoscimento del figlio generato dagli affini.
Segue L’affinità cessa in caso di sentenza di nullità del matrimonio o di sentenza che rende efficace la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico. In caso di divorzio, la giurisprudenza opta per la permanenza in vita del vincolo di affinità, come in caso di morte.
Effetti dell’affinità L’affinità non attribuisce diritti successori. L’unico effetto patrimoniale consiste nell’obbligo/diritto alimentare a carico/a vantaggio del suocero/suocera e del genero/nuora, se sussiste lo stato di bisogno (art. 433,nn. 4 e 5, c. c.). Nell’istituto dell’impresa familiare rileva l’affinità entro il 2° grado (art. 230 bis. c. c.). Quanto agli effetti personali, gli affini entro il 2° possono promuovere il giudizio d’interdizione e d’inabilitazione (art. 417 c. c.).
Nuova nozione di parentela L'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 ha riformato la nozione di parentela presente nel codice civile. Secondo l’art. 74 c. c. (testo vigente), «La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.»
Segue Art. 258 c. c. testo vigente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. L’art. 258 c. c. (testo previgente): «Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge», nel sancire la relatività degli effetti del riconoscimento (fatta eccezione di alcune ipotesi tipiche, come la rappresentazione), dava luogo ad una forma di discriminazione tra le due tipologie di filiazione.
Art. 258 c. c. testo vigente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. L’art. 258 c. c. (testo previgente): «Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge», nel sancire la relatività degli effetti del riconoscimento (fatta eccezione di alcune ipotesi tipiche, come la rappresentazione), dava luogo ad una forma di discriminazione tra le due tipologie di filiazione.
Stato giuridico di figlio Art. 315 c. c. testo vigente: «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".
Segue Art. 315 bis c. c. «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori.»
Segue I nonni possono far valere in giudizio il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Delega al governo per uniformare la disciplina relativa ai doveri dei genitori verso i figli e per adeguare la disciplina delle successioni e della donazione al nuovo status unico di figlio, in attuazione dell’art. 30Cost. (art. 2, co. 1°,lett.h)el), L. 219/2012).
Stato di figlio e disciplina delle successionimortiscausa La filiazione naturale ha i medesimi effetti successori della filiazione legittima (identità di trattamento successorio). Più in particolare: i figli naturali sono chiamati a succedere al genitore dalla legge, al pari di quelli legittimi (art. 565 c. c.), in parti uguali (art. 566 c. c.); i figli naturali sono inclusi dall’art. 536 c. c. nel novero dei legittimari, le persone cui la legge riserva una quota dell’eredità o di altri diritti nella successione, e l’art. 537 c. c. riserva loro, insieme ai figli legittimi, metà del patrimonio, se c’è un solo figlio, i due terzi, se i figli sono più di uno (un terzo e la metà, se vi è concorso con il coniuge deldecuius).
Facoltà di commutazione Secondo l’art. 537, 3° co., c. c., i figli legittimi hanno facoltà di estromettere i figli naturali dalla comunione ereditaria, soddisfacendo in denaro o in beni immobili la quota a costoro spettante, salvo che costoro facciano opposizione. Si tratta di un diritto potestativo che si esercita con un atto avente natura divisionale, con cui si attribuisce un diritto diverso dal diritto alla quota. Il diritto è soggetto al controllo del giudice che, in caso di opposizione, è chiamato a valutare se la commutazione è giustificata (alla luce delle «circostanze personali e familiari») e se la stima dei beni offerti è adeguata.
Segue Per effetto deld.lg.N. 154/2013, negli artt. 536 e 565 c. c. è scomparsa ogni distinzione tra diverse categorie di figli. L’art. 537, 3° co., c.c., sulla facoltà di commutazione è stato espressamente abrogato.
Doveri verso i figli L’art. 147 c. c. include tra gli effetti del matrimonio la nascita dei doveri di mantenere, istruire ed educare ifigli, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c. c. L’art. 148 c. c.disponevache entrambi i coniugi debbono ottemperare ai doveri verso i figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o domestico (obbligazione solidale con criterio di ripartizione interna).
Segue In caso di inadempimento, il giudice può ordinare che una quota dei redditi (di lavoro o capitale, ma anche rendite e canoni, come pure somme dovute da terziuna tantum) dell’obbligato (tutela monitoria), in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge od a chi sopporta le spese per il mantenimento (art. 148, 2° co., c. c.).
Oneri gravanti sugli ascendenti Ai sensi dell’art. 148 c. c., quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli oneri di mantenimento gravano sugli ascendenti, sia legittimi, sia naturali, in ordine di prossimità. Costoro: non sono obbligati verso i discendenti, ma debbono corrispondere ai figli (che agisconoiure proprio) i mezzi necessari per adempiere al dovere di mantenimento, solo in via sussidiaria e qualora ne abbiano la possibilità economica; hanno invece un obbligo alimentare verso i nipoti (art. 433 c. c.) in stato di bisogno.
Segue La disciplina un tempo recata dall’art. 148 c. c. è ora contenuta nel nuovo art. 316 bis c. c., dal titolo «concorso nel mantenimento», relativo ad ogni specie di filiazione.
Segue Il diritto del figlio al mantenimento deve essere quantificato in misura tale da garantirgli un tenore di vita adeguato alle condizioni patrimoniali della famiglia.
Quantificazione del diritto al mantenimento in caso di crisi della famiglia In caso di separazione o divorzio, come pure in caso di crisi della convivenzamore uxorio, l’ammontare del mantenimento viene stabilito dal giudice (art. 155 c. c.), sempre avuto riguardo al principio di proporzionalità al reddito, tenuto conto: delle esigenze attuali del figlio; del tenore di vita goduto in costanza di convivenza; dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; delle risorse economiche di ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dovere di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio Secondo l’art. 30Cost., i doveri di mantenimento e di cura discendono dal solo fatto della procreazione, con la conseguenza che,anche indipendentemente e prima del riconoscimentodel figlio naturale o dell’azione di accertamento della filiazione: sussiste la responsabilità del genitore, per inadempimento dei suddetti doveri; tali doveri sono suscettibili di esecuzione forzata ai sensi dell’art. 148 c. c.; l’inadempimento costituisce delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c. p.);
Segue l’inadempimento può comportare anche decadenze o limitazioni della potestà genitoriale, ai sensi degli art. 330 (decadenza dalla potestà se il genitore viola i suddetti doveri con grave pregiudizio del figlio) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole per il figlio, con conseguenti provvedimenti convenienti, incluso l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare o del genitore o del convivente autore di tali condotte) c. c.
Segue - in caso di decadenza della potestà genitoriale il figlio non è tenuto agli alimenti (nuovo art. 448-bis c. c.) a favore del genitore decaduto e può escluderlo dalla successione; - dovrà essere ridefinita la nozione di abbandono morale e materiale, ancorandola alla provata impossibilità di recuperare le capacità genitoriali in un tempo ragionevole, tale da garantire al minore il diritto alla propria famiglia (art. 2,lett.n), L. 219/2012).
Azione per il mantenimento del figlio I doveri di cui agli art. 147 e 148 c. c. sussistono anche nei confronti dei figli naturali riconosciuti, sin dalla nascita (Cass. 11.07.2006, n. 15756) Il genitore che da solo abbia provveduto a mantenere il figlio può agire in regresso nei confronti dell’altro genitore secondo le regole delle obbligazioni solidali e l’azione si prescrive in dieci anni dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale nei confronti dell’altro coniuge. Può inoltre agire nei confronti degli ascendenti ai sensi dell’art. 148 c. c.
Azione per il mantenimento del figlio Anche il figlio non riconoscibile o che comunque non sia stato riconosciuto può agire per il mantenimento (art. 279 c. c.) e, se maggiorenne e in stato di bisogno, per glialimenti,a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’art. 315 bis c. c. sia venuto meno(nuovo testo). Non può essere riconosciuto il figlio incestuoso (art. 251 c. c.) se non previa autorizzazione del giudice,né colui che abbia lo stato di figlio(già legittimoolegittimato)di altri (art. 253 c. c.). Quando il riconoscimento non è ammesso, non può essere proposta la dichiarazione giudiziale di maternità o di paternità.
Nuova tutela del diritto dei figli al mantenimento A garanzia dei provvedimenti del giudice in materia di mantenimento della prole, il giudice può (art. 3, 2° co., L. 219/2012): imporre al genitore di prestare idonea garanzia personale o reale, se c’è pericolo che possa sottrarsi all’adempimento; disporre il sequestro dei beni dell’obbligato, ai sensi art. 8, L. 898/1970;
Nuova tutela del diritto dei figli al mantenimento - ordinare ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto ai sensi art. 8, L. 898/1970 ; i provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c. c.
Nuova disciplina del riconoscimento del figlio naturale Art. 250 c. c. (testo vigente) Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso (prima occorreva l’assenso dell’ultra sedicenne).
Nuova disciplina del riconoscimento del figlio naturale Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni (prima sedici anni) non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Sia l’assenso che il consenso sono negozi integrativi del riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio (possibili danni allo sviluppo del minore, accertati in concreto). Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore.
Segue Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata.
Segue Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.
Segue Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice: assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento (art. 155 bis. s. c. c.) e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis; assume i provvedimenti relativi al suo cognome ai sensi dell'art. 262 c. c.
Cognome del figlio Ai sensi dell’art. 262c. c., il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o del padre, in caso di riconoscimento congiunto; se il padre riconosce il figlio dopo la madre, il figlio può assumere il cognome del padre,sostituendolo, anteponendoloo aggiungendolo a quello della madre(già CorteCost., 16.02.2006, n. 61, ha chiarito chel’assunzione del cognome del padre non è automaticoe può essere escluso quando il cognome materno sia diventato elemento costitutivo dell’identità personale del figlio).
Segue Art. 262, nuovo 3° co., c. c.: se la filiazione è accertata o riconosciuta dopo l’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applicano i primi due commi, ma il figlio può mantenere tale cognome, ove sia divenuto autonomo segno della sua identità personale. Art. 262, nuovo4°co., c. c.:in caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore,
Potestà in caso di riconoscimento La potestàspettavaal genitore/i che ha/hanno riconosciuto (art. 317 bis c. c., vecchia formulazione),congiuntamente, se convivono, altrimenti a colui col quale il figlio convive o, se non c’è convivenza, al primo ad aver effettuato il riconoscimento. Attualmente si applica l’art. 316 c. c. «Responsabilità genitoriale», se i genitori convivono. Altrimenti, si applicano gli artt.da 337 bis a 337septiesc. c.
Riconoscimento di figli incestuosi Art. 251 c. c. (testo vigente) Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciutoprevia autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni.
Segue Art. 251 c. c. (testo previgente): "(Riconoscimento di figli incestuosi). - I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado , ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l' affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. Il riconoscimento è autorizzato dal giudice , avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio."
Segue Sono figli incestuosi quelli nati da soggetti tra cui sussiste un legame: - di consanguineità in linea retta all’infinito o in linea collaterale entro il secondo grado; di affinità in linea retta, salvo che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui l’affinità deriva. Il figlio incestuoso poteva essere riconosciuto dai o dal genitore in buona fede (ignoranza del vincolo tra loro esistente).
Segue Il riconoscimento del figlio incestuoso era autorizzabile, tenuto conto dell’interesse del figlio, ma solo in caso di buona fede o di nullità del matrimonio da cui discende l’affinità. La funzione della limitazione veniva individuata nella tutela dell’interesse del figlio, ma anche nell’intento di comminare una sanzione ai responsabili dell’incesto.
Segue La norma veniva giudicata contraria all’art. 30Cost., ma la CorteCost., 28.11.2002, n. 494, si era pronunciata solo sull’illegittimità della norma che inibiva la dichiarazione giudiziale della filiazione (art. 278 c. c.), sul presupposto che, mentre l’azionede quaè volta a tutelare gli interessi del figlio, il riconoscimento invece varrebbe a realizzare gli interessi del genitore che intende riconoscere.
Deleghe per la riforma del riconoscimento E’ stata data delega per la riforma dei seguenti profili: inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore (art. 252 c. c.); imprescrittibilità dell’impugnazione del riconoscimento, per difetto, di veridicità, da parte del figlio e introduzione di un termine di decadenza per i terzi (art. 263 c. c.); inammissibilità del riconoscimento compiuto in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato di altri (art. 253 c. c.).
Inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima, successivo al matrimonio Ai sensi dell’art. 252, 2° co., c. c. (nuovo testo ), l'eventualeinserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altroconiuge (convivente)edegli altri figli cheabbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altrogenitoreche abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizionicui ciascun genitore deve attenersi.
Segue La previsione è stata intesa come volta a tutelare la famiglia del genitore che compie il riconoscimento. Il consenso dell’altro genitorepuò esseresostituito da un’autorizzazione giudiziale che riscontri l’interesse del minore. In base all’art. 252cpv, c. c., in caso di disaccordo tra i genitori e di dissenso degli altri figli conviventi, decide il giudice tenendo conto dell’interesse dei minori.
Inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima anteriore al matrimonio Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famigliaèsubordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale. E' altresì richiesto il consenso dell'altrogenitorecheabbia effettuato il riconoscimento.