L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO: L’ITER DELLA LEGGE IL GOVERNO IL GOVERNO 1.Come nasce.
Advertisements

Di alcuni “svolgimenti” della forma di governo parlamentare in Italia Note su composizione e funzioni del Parlamento.
L’attuale presidente del consiglio dei ministri (M. Renzi) e i ministri. A cura di Alessandro Bloisi.
Argomenti verifica parziale Percorso I: Capitoli: I, II (tranne par. 9 e sottoparagrafi), III (tranne par. 7 e sottoparagrafi), IV Percorso II: Capitolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA elezione ruolo e funzioni Maria Herta Palomba.
GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
Il Presidente della Repubblica
IL GOVERNO.
Il Parlamento L’Italia è una repubblica parlamentare; l’unico organo costituzionale eletto diretta- mente dal corpo elettorale è il Parlamento, che è formato.
Verso il Referendum Un SÌ per cambiare l'Italia
Diritto pubblico.
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
Novità per la camera dei deputati
Il Parlamento Diritto pubblico Lezione n. 6 Struttura, organizzazione
IL PARLAMENTO ITALIANO
Le Fonti del diritto pubblico italiano
FONTI DEL DIRITTO.
CAMERA SENATO NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
La riforma del senato e del titolo V della costituzione
IL PARLAMENTO.
Diritto Il Governo.
Il Presidente della Repubblica
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Art1coli 1-12)
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO
PRINCIPALI ASPETTI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
Gli atti aventi forza di legge
Diritto pubblico dell’economia
4 A B C D AUMENTO DEI QUORUM PER L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
IL PARLAMENTO STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ARTT. 55 E SS DELLA COSTITUZIONE. maria herta palomba
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
IL GOVERNO COMPOSIZIONE RUOLO E FUNZIONI. COMPOSIZIONE E’ un organo COMPLESSO in quanto è formato da più organi:  Presidente del Consiglio Presidente.
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Articoli 1-12)
LE RIFORME ISTITUZIONALI
Le Fonti del diritto pubblico italiano
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
IL GOVERNO.
prof.ssa Carli Moretti Donatella
IL PARLAMENTO ITALIANO
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
LE RIFORME ISTITUZIONALI
Composizione Organi Funzioni
Composizione Organi Funzioni
IL GOVERNO.
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
REFEReNDUM COSTITUZIONALE 4 Dicembre 2016
LE RIFORME ISTITUZIONALI
FONTI DEL DIRITTO.
IL GOVERNO.
Le immunità parlamentari L’organizzazione delle Camere L’iter legislativo La composizione e la formazione del Governo La responsabilità del Presidente.
IL PARLAMENTO FUNZIONE LEGISLATIVA
La condizione di parlamentare
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
Vanessa Bianolini-Anna Lussignoli-Alessia Ragazzini (Cl: 4^Cs)
CONSULTA 5As Nichol, Silvia, Rosa, Coumba.
Il Presidente della Repubblica
LA DEMOCRAZIA DIRETTA.
FONTI DEL DIRITTO.
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
Il Governo Che cos’è il Governo La formazione del Governo
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
Il Parlamento I compiti La composizione L’organizzazione delle Camere
Diritto costituzionale
Il Presidente della Repubblica
Il presidente della repubblica
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Le Fonti del diritto pubblico italiano
La formazione delle leggi
Transcript della presentazione:

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO: L’ITER DELLA LEGGE IL GOVERNO Come nasce il Governo Crisi di Governo Le funzioni del Governo IL CAPO DELLO STATO

Il Parlamento L’Italia è una repubblica parlamentare; l’unico organo costituzionale eletto diretta-mente dal corpo elettorale è il Parlamento, che è formato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica: poiché, secondo quanto adottato dai Costituenti, le due Camere hanno identici poteri (ogni provvedimento deve essere approvato sia dalla Camera sia dal Senato), possiamo affermare che in Italia esiste un bicameralismo perfetto. CAMERA SENATO Composizione: 315 senatori e i senatori a vita Elettorato attivo: 25 anni Elettorato passivo: 40 anni Sede: Palazzo Madama Presidente: senatore eletto dai senatori, dirige i lavori di Palazzo Madama e ha l’importantissimo compito di fare da supplente del Presidente della Repubblica 12 deputati e 6 senatori vengono eletti dagli Italiani all’estero Diventano senatori a vita: Gli ex Presidenti della Repubblica 5 cittadini, scelti dal Presidente della Repub., che abbiano «illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». Composizione: 630 deputati Elettorato attivo: 18 anni (è necessario aver compiuto 18 anni per votare la Camera) Elettorato passivo: 25 anni Sede: Montecitorio Presidente: deputato eletto dai deputati, rappresenta la Camera all’estero e dirige i lavori

Partecipazione del corpo elettorale alle elezioni politiche http://elezioni.interno.it/ Affluenza alle urne elezioni politiche 2013: 75,2%

LA FUNZIONE LEGISLATIVA Come si crea una legge? PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo 15 gg entra in vigore L’INIZIATIVA LEGISLATIVA Chi può proporre una legge? Il Governo (disegno di legge) Uno o più parlamentari Ciascun Consiglio regionale 50 000 elettori Il Consiglio Nazionale dell’Econ. e del Lavoro PROMULGAZIONE RINVIO ALLE CAMERE (una sola volta) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Testo approvato dalle Camere APPROVAZIONE PARLAMENTO Lo stesso testo deve essere approvato da Camera e Senato. Se la Camera lo approva il testo passa al Senato. Se il Senato lo approva, ma con delle modifi-che, il testo torna alla Camera. PROCEDIMENTO NORMALE - PROCEDIMENTO SPECIALE

Art. 71 L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 50 000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine stabilito. Le leggi sono promulgate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse non stabiliscano un termine diverso. Vacatio legis: i 15 giorni che intercorrono fra la pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale e la sua entrata in vigore, per dare la possibilità di conoscerne il contenuto.

IL GOVERNO La composizione Ministeri: grandi apparati burocratici, in cui si divide la Pubblica Amministrazione e per cui sono previsti specifici stanzia-menti nel bilancio dello Stato. IL GOVERNO La composizione Art. 92: Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Art. 95: Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo l’attività dei ministri. MINISTRI CON PORTAFOGLIO AFFARI ESTERI INTERNO GIUSTIZIA DIFESA ECONOMIA E FINANZE SVILUPPO ECONOMICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LAVORO E POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA BENI E ATTIVITÀ CULTURALI SALUTE

UN RIMPASTO: LA SOSTITUZIONE DEL MINISTRO DIMISSIONARIO CON UNO NUOVO LA CRISI DI GOVERNO Il PdR dopo le consultazioni (dei leader di tutti i partiti del Parlamento, degli ex-Presidenti della Repubblica, dei Presidenti di Camera e Senato) conferisce l’incarico. Il Presidente del Consiglio incaricato accetta «con riserva» e, dopo nuove consultazioni, esercitando un autonomo potere di scelta, forma il Governo (i ministri appartengono ai partiti della futura maggioranza). Entro 10 gg. dalla formazione il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per esporre il programma ed ottenere la fiducia (art. 94). La mozione di fiducia deve essere approvata a maggioranza semplice e con voto palese. SI HA CRISI DI GOVERNO QUANDO IL GOVERNO PERDE L’APPOGGIO DELLA MAGGIORANZA PARLAMENTARE IN CASO DI DIMISSIONI (DI UNO O PIÙ MINISTRI) NON SI HA LA CRISI DI GOVERNO MA SOLO UN RIMPASTO: LA SOSTITUZIONE DEL MINISTRO DIMISSIONARIO CON UNO NUOVO Se i partiti non riescono a trovare un accordo per formare una nuova maggioranza parlamentare (che appoggi il nuovo Governo) il Presidente della Repubblica deve sciogliere anticipatamente le Camere e si va alle elezioni anticipate

LE FUNZIONI DEL GOVERNO Il motore dello Stato. Il Governo esercita la funzione esecutiva, attuando le leggi approvate dal Parlamento. Inoltre le altre sue funzioni sono: DI INDIRIZZO POLITICO Indirizzare e dirigere la politica economica e sociale, attuando il programma su cui si è ottenuta la fiducia alle Camere. Gli strumenti attraverso i quali viene realizzato l’indirizzo politico sono: - la presentazione dei disegni di legge in Parlamento; la presentazione del bilancio dello Stato e la relativa attuazione; la guida della politica economica; le deliberazioni sui trattati internazionali. LA QUESTIONE DELLA FIDUCIA - Il governo condiziona la sua permanenza in carica alla approvazione di un disegno di legge o d.l. che viene votato a scrutinio palese, interamente e non articolo per articolo. Il DECRETO LEGISLATIVO, emanato dopo una legge delega del Parlamento (per testi lunghi e complessi, la cui discussione e approvazione bloccherebbe l’attività del Parlamento). FUNZIONE LEGISLATIVA Il DECRETO LEGGE Art. 77 Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che … sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 gg. FUNZIONE AMMINISTRATIVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Italia, repubblica parlamentare Art. 84 Può essere eletto PdR ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici. Art. 83 Il PdR è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del PdR ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. COME SI DIVENTA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE (non nel semestre bianco, cioè negli ultimi sei mesi del mandato, per non condizionare la propria rielezione) CONCESSIONE DELLA CLEMENZA PENALE Amnistia, indulto, grazia NOMINA DEI SENATORI A VITA POTERE DI MESSAGGIO E DI ESTERNAZIONE Art. 59 È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato PdR. Il PdR può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, Scientifico, artistico e letterario. NOMINA DEL GOVERNO