Il medico competente e la sorveglianza sanitaria

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Transcript della presentazione:

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria Giuseppe Petrioli – Direttore Dipartimento di Prevenzione Firenze,

Medico competente: figura indispensabile o orpello burocratico? Importanti condizionamenti ne ostacolano l’operato Dipendenzada DL Compiti medico legali Richieste improprie dei lavoratori Figura ricca di potenzialità Competenza professionale Consulente a 360° Rapporto fiduciario con lavoratore Rapporto di collaborazione con RLS Rapporto fiduciario con Datore di Lavoro Giudizio di idoneità e denuncia malattia professionale

Medico competente: figura indispensabile o orpello burocratico? Se non si instaura il rapporto fiduciario con lavoratori ed RLS impossibile svolgere proficuamente il ruolo Indispensabile anche il rapporto di collaborazione con D.L. e RSPP Elementi a comune con RSPP Consulenti DL Differenza con RSPP Ha responsabilità proprie

E’ utile la sorveglianza sanitaria ? Si per evidenziare precocemente sintomi correlabili al lavoro Si per avere elementi importanti per la valutazione dei rischi. Prevista revisione DVR in base ad esiti di sorveglianza sanitaria Si per adempimenti medico legali Si per assistenza e informazione dei lavoratori Si se la visita medica è una parte dell’attività del m.c.

E’ utile la sorveglianza sanitaria ? No se la sorveglianza sanitaria è un adempimento burocratico o ha solo finalità medico legali Non se l’attività del medico competente si esaurisce con la sorveglianza sanitaria

Deve possedere requisiti specifici Ha responsabilità penali proprie Medico competente Deve possedere requisiti specifici Ha responsabilità penali proprie Invia annualmente alla ASL una relazione sullo stato di salute dei lavoratori Effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce e conserva la cartella sanitaria Fornisce ai lavoratori informazioni sul significato e sugli esiti della sorveglianza sanitaria Rilascia giudizi di idoneità in forma scritta Collabora alla valutazione dei rischi Visita i luoghi di lavoro (di norma una volta all’anno)

Medico competente Comunica in forma scritta i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria Contribuisce a definire il programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Sopralluogo Valutazione dei rischi Sorveglianza sanitaria (effettuazione visita, tenuta cartella sanitaria, informazione lavoratori, consegna documentazione sanitaria al cessare del rapporto di lavoro al lavoratore e al datore di lavoro, comunicazione dei risultati anonimi collettivi, giudizio di idoneità) Debiti informativi con il SSN Alcool e sostanze

Il Medico competente e la valutazione dei rischi Tema di grande attualità e di articolata interpretazione La sentenza della Cassazione ha dato un orientamento La posizione dei servizi della Regione Toscana

Il medico competente nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Uno dei soggetti della prevenzione aziendale Lavora in collaborazione con gli altri soggetti della prevenzione: DL, RSPP, RLS, consulenti Si rapporta con altri soggetti anche esterni all'impresa: organi di vigilanza, medici di famiglia, medici specialisti È un soggetto "competente" in generale, per la valutazione di alcuni rischi è il soggetto "competente"

Le responsabilità derivanti dal Codice Penale Il MC può essere chiamato a rispondere della violazione degli art. 589 e 590 C.P. (anche l'RSPP) Indagini per infortuni sul lavoro o malattie professionali Qualora la violazione commessa dal MC (es. mancata collaborazione alla VR o visita medica effettuata con superficialità) abbia nesso di causa con l'evento lesivo Esempio: un lavoratore ha contratto una MP il rischio che l'ha determinata non era stato valutato - è un rischio la cui valutazione è di pertinenza prevalente del MC

Gli obblighi derivanti dai Codici etici Il medico competente nello svolgimento della sua attività professionale deve rispettare il Codice Internazionale di Etica per gli operatori di Medicina del Lavoro (ICOH), richiamato dall'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 "gli Operatori di Medicina del Lavoro (OML) dovranno fare uso di validi metodi di valutazione del rischio, dovranno proporre misure preventive efficaci e quindi controllarne l’applicazione. Gli OML dovranno assistere con competenza e chiarezza i datori di lavoro sulle modalità di adempimento delle proprie responsabilità per quanto concerne la sicurezza e la salute sul lavoro e i lavoratori per quanto riguarda la protezione e promozione della salute in rapporto all’attività lavorativa" (estratto dal capitolo DOVERI E COMPITI DEGLI OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO)

La vigilanza sull‘attività del medico competente: chi? Controllo formale (mera esistenza di documenti obbligatori, effettuazione dei sopralluoghi): tutti gli operatori con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria Controllo di merito (adeguatezza del contenuto delle cartelle, coerenza dei protocolli sanitari, aderenza alle linee guida e ai protocolli internazionali, aggiornamento al passo degli indirizzi scientifici più avanzati): è necessario che nel team sia presente il medico del lavoro

DEBITI INFORMATIVI DEL MEDICO COMPETENTE Trasmissione informazioni di cui all’allegato 3B (art. 40 c. 1) Scadenza 31 Marzo Obbligatoria trasmissione per via telematica

Rapporto con il datore di lavoro Dipendente del datore di lavoro Libero professionista Dipendente o collaboratore di struttura esterna pubblica o privata convenzionata con D.L. Nomina comunque ad personam Incompatibilità con vigilanza Ricorso a specialisti

Rapporti con il datore di lavoro Aziende con più unità produttive, gruppi di imprese, condizioni in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità: Più medici Possibile la nomina di un coordinatore (uno dei medici competenti) Suddivisione di compiti Non rotazione indiscriminata, ma sostituzione occasionale e motivata.

Rapporti con il datore di lavoro Il datore di lavoro fornisce informazioni su natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione misure preventive e protettive, descrizione impianti e processi produttivi, infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati da organo vigilanza (sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 € per D.L.) Il D.L. Vigila sul rispetto degli obblighi da parte del M.C.

Rapporti con il datore di lavoro Il D.L. invia i lavoratori a visita medica (art. 18 c.1 g) e comunica la cessazione del rapporto di lavoro (art. 18 c.1 g bis) Il D.L. concorda, per tutte le aziende, il luogo di custodia della cartelle cliniche

Sorveglianza sanitaria Nei casi previsti dalla normativa vigente Nei casi indicati dalla commissione consultiva permanente A Richiesta del lavoratore Visita preassuntiva Legittima Sulla base del protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per quella mansione

Sorveglianza sanitaria Dopo assenza prolungata (60 giorni) per qualsiasi causa, prima di nuova esposizione a rischio specifico Accertamenti per tossicodipendenza si collocano all’interno della sorveglianza sanitaria Accertamenti per alcol si collocano all’interno della sorveglianza sanitaria

Cartella Sanitaria e di rischio - decreto 9/7/2012 Copia al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro Conservazione originale per 10 anni (da parte del D.L.) Non invio a ISPESL Non più obbligatoria la firma del D.L. Giudizio di idoneità scritto a lavoratore e D.L.

Regime sanzionatorio per sorveglianza sanitaria rivolto al lavoratore Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal M.C. (fino ad 1 mese; 200 – 600 €)

Regime sanzionatorio per il medico competente Non consegna, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria al D.L. nel rispetto del segreto professionale (fino ad 1 mese; 200 – 800 €), art 25 d Non consegna al lavoratore che abbandona il lavoro copia della cartella sanitaria (fino ad 1 mese; 200 – 800 €) art. 25 e Non programma ed effettua la sorveglianza sanitaria sulla base di protocolli appropriati (fino a 2 mesi; 300 – 1200 €) art 25 b

Regime sanzionatorio per il medico competente Non istituisce e conserva la cartella sanitaria con salvaguardia del segreto professionale nel luogo di custodia concordato al momento della nomina (fino a 2 mesi; 300 – 1200 €) art 25 c Non fornisce ai lavoratori ed agli RLS informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di controlli anche dopo la cessazione dell’esposizione (fino a 2 mesi; 300 – 1200 €) art. 25 g

Regime sanzionatorio per il medico competente Non collabora alla valutazione dei rischi (fino a 3 mesi; da 400 a 1.600 €) art. 25 a Non visita gli ambienti di lavoro una volta all’anno o con la periodicità prevista nel DVR (fino a 3 mesi; da 400 a 1.600 €) art. 25 l Non informa ogni lavoratore dei risultati degli accertamenti o non rilascia, a richiesta dello stesso, copia della documentazione (S.A. da 200 a 600 €) art. 25 h,

Regime sanzionatorio per il medico competente Non comunica per iscritto in occasione delle riunioni ex art. 35 a D.L., RSPP, RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria spiegandone il significato (S.A. da 200 a 600 €) art. 25 i Non trasmette per via telematica (piattaforma INAIL) al servizio ASL le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari (S.A. da 1.000 a 4.000 € a partire dal 31/3/2014) art 40

Regime sanzionatorio per il medico competente Effettua visite per accertare lo stato di gravidanza o negli altri casi vietati dalla legge (S.A. da 1.000 a 4.000 €) art. 41 Non riporta sulla cartella sanitaria di cui all’allegato 3° gli esiti della visita medica (S.A. da 1.000 a 4.000 €) art. 41 Non esprime il giudizio per iscritto dandone copia a lavoratore e D.L. (S.A. da 1.000 a 4.000 €) art. 41 (ritardo nella trasmissione del giudizio ?)

Regime sanzionatorio per il medico competente Nei diversi titoli del D.L.vo 81/2008 sono previsti ulteriori obblighi per il medico competente con le relative sanzioni Normativa specifica prevale su generale

L’organo di vigilanza Favorire confronto e formazione condivisa con medici competenti e loro associazioni Maggiore attenzione alla attività del medico competente Protocollo sanitario non coerente con la valutazione dei rischi (art. 25 let. b) Esami in eccesso rispetto a quelli suggeriti dal DVR da motivare (principio precauzione, medicina preventiva, ma non obbligatori per lavoratore) art. 25 let b

Danno alla persona e medico competente Lesioni colpose e omicidio colposo possono essere imputati a chiunque L’imputazione può essere legata al mancato adempimento di un obbligo previsto dal D.L.vo 81/2008 ma anche a negligenza ed imperizia nello svolgimento delle attività professionali

Giuseppe Petrioli Direttore Dipartimento di Prevenzione ALCOL E LAVORO Giuseppe Petrioli Direttore Dipartimento di Prevenzione

Lo stato dell’arte per alcol e sostanze Entrambe le normative sono finalizzate a tutelare lavoratori e terzi Sono troppo disomogenee, sia per il campo di applicazione che per le procedure diagnostiche che per i provvedimenti imposti La differenza è in parte dovuta ad una filosofia che ritiene accettabile l’assunzione di alcol e demonizza l’assunzione di sostanze

Se si effettua visita periodica indagare anche alcol dipendenza I Punti Fissi Divieto di assunzione durante il lavoro nelle mansioni a rischio (Intesa Stato – Regioni). Sanzioni per il lavoratore inadempiente Se si effettua visita periodica indagare anche alcol dipendenza Possibili test alcolimetrici ad opera del medico competente e dei medici dei servizi di vigilanza

Principali dubbi interpretativi residui Obbligo di accertamenti sanitari per i lavoratori ricompresi nella lista? Obbligo o facoltà di effettuare controlli alcolimetrici? Valore massimo accettabile? Divieto di assunzione durante il lavoro o anche prima? Solo autisti o tutti coloro che guidano per lavoro? Valutazione dei rischi per alcol?

Valutazione e gestione del rischio alcol correlato che deve valutare: Indirizzi della Regione Toscana in corso di emanazione: Compiti dell’Azienda Il D.L. Elabora un regolamento sulle politiche aziendali in relazione all’alcol con riferimento a: - Programmi e azioni di promozione della salute, informazione, formazione in relazione all’alcol Valutazione e gestione del rischio alcol correlato che deve valutare: esistenza di mansioni a rischio Esistenza di possibili mansioni alternative Definizione di procedure per impedire la somministrazione di alcolici Definire le procedure da adottare in presenza di lavoratori positivi all’alcol test con etilometro e di rifiuto di sottoporsi al test

Indirizzi della Regione Toscana in corso di emanazione: Compiti dell’Azienda Definire il programma dell’informazione di tutti i lavoratori e della formazione degli addetti a mansioni a rischio. La formazione comprende: - Effetti dell’alcol sulla performance lavorativa - Effetti cronici dell’alcol su performance e su salute Interazione tra alcol e altre sostanze presenti nel ciclo lavorativo Interazioni tra alcol e farmaci Normativa su alcol e sorveglianza sanitaria Informazione su estensione divieto alle ore precedenti il lavoro Modalità di esecuzione test con etilometro Esplicitazione di protocollo sanitario Provvedimenti aziendali in caso di positività al test

Indirizzi della Regione Toscana in corso di emanazione: Il medico competente Collabora con il D.L. per l’adempimento agli obblighi precedentemente esposti

Protocollo sanitario: Valutazione alcolemica tramite etilometro Gli etilometri potranno essere “omologati” o “non omologati” ma con sensore elettrochimico entrambi con marchio “CE medicale” Il medico effettuerà i controlli secondo il programma previsto dal regolamento aziendale e dal protocollo sanitario Il limite sarà 0, ma dovrà tener conto dei limiti di tolleranza dell’apparecchio e della produzione endogena

Protocollo sanitario: Valutazione sanitaria di I° livello Anamnesi Visita medica Colloquio orientato al rischio alcol MCV,AST,ALT, gGT, Trigliceridi AUDIT C/AUDIT test

Counselling e intervento breve Protocollo sanitario: comportamento in presenza di consumo a rischio o dannoso Counselling e intervento breve Eventuale ravvicinamento periodicità visite Controlli con etilometro a sorpresa Collaborazione con MMG o altri specialisti previo consenso informato

Sorveglianza sanitaria prevista per rischi specifici Movimentazione manuale di carichi (titolo VI) Patologia osteoarticolare Attrezzature munite di videoterminali Problemi posturali Problemi della vista Rumore (titolo VIII – per esposizioni superiori a 85 dbA o a 80 dbA su richiesta del lavoratore) Effetti uditivi Effetti extrauditivi Vibrazioni (titolo VIII – per esposizioni superiori a 2,5 m/sec2 su mano braccio e superiori a 0,5 m/sec2 per vibrazioni trasmesse a tutto il corpo)

Sorveglianza sanitaria prevista per rischi specifici Campi elettromagnetici (titolo VIII) Radiazioni ottiche artificiali(titolo VIII)