RIFLESSIONI SUL DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 Valutazione ed esami di stato Cesena 3 ottobre 2017 Massimo Perazzoni 3 ottobre 2017
CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: dal 1° settembre 2017 Valutazione periodica e finale espressa in decimi, compresa quella dell’esame di stato; I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; se più docenti di sostegno seguono lo stesso alunno con h, la valutazione è espressa congiuntamente e vale per un solo voto. ART. 2 Valutazione nel primo ciclo Ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno ¾ del monte ore annuo. Possibilità di deroghe a detto limite, deliberata dal collegio dei docenti. La frequenza deve comunque garantire elementi per procedere alla valutazione. ART. 5 Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 3 ottobre 2017
CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SEGUE CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE ART. 6 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all’esame conclusivo del primo ciclo Le prove INVALSI di italiano, matematica e inglese si svolgono nella classe terza nel mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame. Per gli assenti per gravi motivi documentati, è prevista prova suppletiva. ART. 7 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 3 ottobre 2017
CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SEGUE CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE La commissione d’esame è presieduta dal DS o da un suo collaboratore. Tre prove scritte (italiano, matematica e lingue straniere) e il colloquio sono valutate in decimi. La valutazione finale, in decimi, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d’esame. Per i candidati privatisti, l’esito dell’esame tiene conto delle prove scritte e del colloquio. Per gli assenti è prevista una prova suppletiva. ART. 8 Svolgimento ed esito dell’esame di stato DM ART. 10 Anche gli alunni privatisti devono sostenere le prove INVALSI. Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti 3 ottobre 2017
CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SEGUE CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita alle attività svolte base del PEI e del PDF. 3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il PEI. 4. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Sono previste misure compensative o dispensative; predisporre specifici adattamenti o prevedere l’esonero della prova. 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove d’esame utilizzando le attrezzature e i sussidi didattici utilizzati nel corso dell’anno, per l’attuazione del PEI. 6. La commissione predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto al PEI e hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 8. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, VIENE RILASCIATO UN ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO. Tale attestato costituisce titolo per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado e alla formazione professionale. 9. Per gli alunni con DSA, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione sono coerenti con il PDP. ART. 11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 3 ottobre 2017
CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SEGUE CAPO II – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 10. Per gli alunni con DSA sono previste misure compensative e dispensative da indicare nel PDP. 11. Per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni è consentito l’utilizzo di strumenti informatici solo se utilizzati nel corso dell’anno e previsti nel PDP, senza che venga pregiudicata la validità della prova scritta. 12. Per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di inglese, la sottocommissione d’esame stabilisce i contenuti della prova orale sostitutiva. 13. Se l’alunno con DSA è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato, in sede d’esame di stato sostiene prove differenziate coerenti col percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 14. Per gli alunni con DSA il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta d’inglese o esonerati dall’insegnamento delle lingue non sostengono la prova INVALSI di lingua inglese. ART. 11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 3 ottobre 2017
CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SEGUE CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE Anche gli studenti con disabilità e con DSA sono ammessi all’esame conclusivo sulla base dei requisiti di cui all’art. 13: Frequenza di almeno ¾ delle lezioni Partecipazione alle prove INVALSI Svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro; Raggiungimento della sufficienza in ogni disciplina o gruppo di discipline. Gli studenti con disabilità partecipano quindi alle prove INVALSI; il Consiglio di Classe può prevedere misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti della prova. Il consiglio di classe stabilisce per gli studenti con disabilità la tipologia delle prove d’esame e se hanno valore equipollente in relazione al PEI. La commissione d’esame predispone prove differenziate che, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio. La commissione può avvalersi del supporto di docenti o esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno, per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove, per le quali potrà assegnare un tempo differenziato. Se le prove non sono di valore equipollente o se gli studenti non partecipano all’esame o non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo. ART. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 3 ottobre 2017
SEGUE CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE: dal 1° settembre 2018 Gli studenti con DSA partecipano alle prove INVALSI per lo svolgimento delle quali il consiglio di classe può disporre di strumenti compensativi coerenti con il PDP; se dispensati o esonerati dalle lingue straniere, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. - I candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare strumenti compensativi previsti nel PDP utilizzati nel corso dell’anno o che siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame. I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico con la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta sostengono una prova orale sostitutiva. In casi di particolari gravità del DSA, su richiesta della famiglia e con approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dalle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede d’esame sostengono prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, per il solo rilascio dell’attestato di credito formativo. ART. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 3 ottobre 2017
CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SEGUE CAPO III – ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE Al diploma è allegato il curriculum dello studente in cui sono riportate: le discipline ricomprese nel piano di studi con il monte ore; I livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI compresa la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese; - le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; - le attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico; - le attività di alternanza scuola-lavoro ART. 21 Diploma finale e curriculum dello studente 3 ottobre 2017
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI ART. 22 Per gli alunni e gli studenti frequentanti la scuola in ospedale, i docenti che impartiscono le lezioni trasmettono alla scuola di appartenenza il percorso formativo attuato dai predetti alunni e studenti ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui i percorsi di scuola in ospedale abbiano una durata prevalente rispetto a quella nella propria classe, i docenti che hanno impartito i corsi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento la quale fornisce loro i dati in suo possesso. Analogamente accade quando l’alunno o lo studente deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le stesse modalità di valutazione si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare. Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale In caso di istruzione parentale i genitori degli alunni o degli studenti sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al D.S. del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva come candidati esterni presso una scuola statale o paritaria fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. ART. 23 Istruzione parentale 3 ottobre 2017
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI SEGUE CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI ART. 26 Le disposizioni di cui al ai Capi I e II del presente decreto e l’art. 23, si applicano dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto e l’art. 22, si applicano dal 1° settembre 2018. Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni 3 ottobre 2017