Responsabilità del vettore per sinistri e danni alle persone

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Responsabilità del vettore per sinistri e danni alle persone Trasporto di persone Responsabilità del vettore per sinistri e danni alle persone Cass.civ., sez.III, 18 Gennaio 2012, n°666. Giulia Maiorano 817544 Chiara Maria Mariani 817580

MASSIMA Per danni subito dal trasportato durante il viaggio ai sensi dell’art.1681c.c, devono considerarsi anche quelli conseguenti alle operazioni preparatorie e accessorie, quali la salita e la discesa dal mezzo di trasporto. La presunzione di colpa stabilita dal 1681 c.c a carico del vettore opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto.

Soggetti coinvolti Ricorrente Controricorrente (chi denuncia il fatto): S.A (figlia del viaggiatore) S.C (viaggiatore) G.D, G.R,G.S (eredi) (chi si oppone) INA Assitalia s.p.a STP (Società Trasporti Pubblici di Brindisi)

Il fatto Il sig. S.C impegnato a scendere dal bus, cade a terra (1984) La figlia di S.C fa ricorso contro l’azienda STP assicurata da ASSITALIA Alla figlia non viene riconosciuto il risarcimento ne dal Tribunale di Brindisi ne dalla Corte d’appello di Lecce (1999) Dopo qualche anno dall’incidente interviene la Cassazione che riapre il caso e lo rimanda alla Corte d’appello di Lecce (2003) La Corte d’appello di Lecce riconosce un risarcimento di circa € 25 mila a S.A (2005) Si ritorna alla Cassazione per volere degli eredi di S.A e di Assitalia (2007) Tutti i ricorsi vengono rigettati (2011)

Svolgimento del processo/1 e P.Q.M Il tribunale di Brindisi prima, e la Corte d’Appello di Lecce nel 1999, rigettano la domanda di S.A per il risarcimento dei danni subiti dal padre(S.C) Perché La figlia ha riportato testimonianze inconsistenti di persone che non hanno assistito all’incidente, Non esistono elementi di giudizio che possano collegare il sinistro al contratto di trasporto e non è stato quindi chiarito che la caduta di S.C sia stata cagionata anche solo in parte dal vettore. -

Svolgimento del processo/2 e P.QM S.A Denuncia l’errore commesso dal giudice della Corte di Lecce consistito nell’avere prima riconosciuto che l’incidente si era verificato nella fase terminale della discesa e poi affermato che l’erede della vittima avrebbe dovuto provare che la caduta era stata cagionata da un comportamento del vettore o da qualsiasi anomalia riconducibile all’esecuzione del trasporto. Lei sostiene in base alla presunzione della responsabilità 1681 c.c che anche il vettore avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Per queste motivazioni ,Con sentenza n°11194 del 17/07/2003 ,la Corte di Cassazione accoglie la domanda di S.C

Svolgimento del processo/3 e P.Q.M La corte di Cassazione rimanda alla corte d’Appello di Lecce che nel 2005 accoglie la domanda di S.A e condanna Assitalia a pagare la somma di €25784,11 perché la donna aveva provato il nesso di causalità tra l’evento e il trasporto STP non aveva fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno

Svolgimento del processo/4 e P.Q.M Nel 2007, a riproporre la vicenda in Cassazione, sono gli eredi di S.A e di conseguenza anche la compagnia assicurativa Assitalia interviene I temi sono: Attribuzione della responsabilità Quantificazione del risarcimento. I ricorsi vengono tutti rigettati in data 30/11/2011 perché: Piena prova del fatto che il bus era partito prima che il viaggiatore scendesse dal mezzo. Il risarcimento viene confermato, nonostante Assitalia voleva rivederlo in connessione alla aspettativa di vita e all’età.

Art. 2043 c.c(Risarcimento per fatto illecito). Quadro normativo CODICE CIVILE Art. 2043 c.c(Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Art. 2056 c.c Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Quadro normativo Art. 1223 c.c (Risarcimento del danno). Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Art. 1681 c.c.(Responsabilita' del vettore). Salva la responsabilita' per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se', se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita' del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Art. 115 cpc (Responsabilita' del vettore). Quadro normativo LEGGI E ARTICOLI Art. 115 cpc (Responsabilita' del vettore). Salva la responsabilita' per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se', se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita' del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Legge n.990 del 1969 Art. 18 (Azione diretta del danneggiato). Quadro normativo Legge n.990 del 1969 Art. 18 (Azione diretta del danneggiato). Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Legge n.990 del 1969 art.1 (Veicoli con obbligo di assicurazione) Quadro normativo Legge n.990 del 1969 art.1 (Veicoli con obbligo di assicurazione) I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!