PROPRIETARIO NON RESPONSABILE Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-534/13 FRANCESCA PERETTI.

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Transcript della presentazione:

PROPRIETARIO NON RESPONSABILE Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-534/13 FRANCESCA PERETTI

LE PARTI: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ispra VS Fipa Group Srl costruzione e riparazione imbarcazioni; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ispra VS Tws Automation Srl vendita apparecchi elettronici; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ispra VS Ivan Srl;  agenzia immobiliare

IL FATTO: ‘60-’80 Gruppo Edison S.p.A. ha causato una grave contaminazione dei terreni a causa di sostanze chimiche; 1995 bonifica; non sufficiente qualifica dei terreni come «sito di interesse nazionale di Massa Carrara»; 2006-8-11 Le tre società diventano proprietarie di vari terreni facenti parte del sito; 2007 provvedimenti amministrativi: ingiunzione alle tre società di eseguire misure specifiche di «messa in sicurezza d’urgenza» (barriera idraulica e variazione del progetto di bonifica del 1995) in quanto «custodi dell’area»;

APPELLO E RINVIO ALLA CGUE: In quanto non autrici della contaminazione, le società adiscono il TAR annulla i provvedimenti in quanto, ai sensi del principio «chi inquina paga», l’amministrazione non può imporre l’esecuzione delle misure ad imprese che non hanno alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno di contaminazione; Il Ministero appella le sentenze dinanzi al Consiglio di Stato un’interpretazione delle disposizioni titolo V, parte IV del codice ambiente alla luce del principio «chi inquina paga» e del principio di precauzione» consente di considerare che il proprietario di un sito contaminato sia tenuto all’esecuzione di misure di messa in sicurezza di emergenza. Consiglio di Stato rinvia alla Corte di Giustizia, rilevando come la giurisprudenza italiana non sia concorde su quali siano gli obblighi del proprietario di un sito contaminato.

LA DOMANDA I principi europei in materia ambientale (TFUE-DIRETTIVA 2004/35) ostano ad una normativa nazionale che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica?

Le norme in gioco: Diritto dell’UNIONE EUROPEA: Art 191, par. 2, I comma, TFUE 4 PRINCIPI CARDINE in materia ambientale: Precauzione Azione preventiva Correzione in via prioritaria alla fonte «Chi inquina paga»

Direttiva 2004/35: Principio del «chi inquina paga» l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile. Responsabilità civile necessario nesso di causalità danno-operatore. Definizioni di: Operatore; Attività professionale; Misure di prevenzione; Misure di riparazione;

Campo di applicazione: Attività allegato III; Attività non allegato III in caso di comportamento doloso-colposo; Principio «chi inquina paga» operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione/riparazione, salvo provi che danno/minaccia: Causato da un terzo, nonostante esistenza di opportune misure di sicurezza; Conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da autorità pubblica;

Relazione con il diritto nazionale: La direttiva non preclude agli Stati di mantenere disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese: Individuazione di altre attività da assoggettare a tali obblighi; INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI. La direttiva si applica al danno causato da emissione, evento o incidente verificatosi DOPO 30.04.2007.

DIRITTO ITALIANO: TITOLO V, PARTE IV, DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006; Misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica dei siti; Art 241 oneri del soggetto responsabile dell’inquinamento; Art 244 superamento soglia di contaminazione: Provincia diffida con ordinanza il responsabile, notifica anche al proprietario del sito; se non individuabile/non provvede interventi sono adottati dall’amministrazione competente; Art 250 «oneri reali e privilegi speciali»: sono esercitabili sul proprietario non responsabile solo ex provvedimento; Art 253, paragrafo 4 in ogni caso, il proprietario non responsabile può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito degli interventi medesimi.

DECISIONE DELLA CORTE: Sull’applicabilità dell’art 191, paragrafo 2, TFUE (non invocabile dai privati in quanto principio è rivolto all’azione dell’Unione); Sull’applicabilità ratione temporis della direttiva 2004/35 (30.04.2007); Sulla nozione di «operatore»; Sui requisiti della responsabilità ambientale (necessità di nesso attività operatore-danno per l’applicazione del principio «chi inquina paga» nella direttiva 2004/35; se non può essere dimostrato: ambito giuridico nazionale)

«La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 «La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.04.2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi».