Ordinamento sindacale Ordinamento fondato su norme interne Sistema autoreferenziale Dinamiche sociali spontanee “Patto fra gentiluomini”
Principio di libertà sindacale Art. 39, comma 1, Cost. L’organizzazione sindacale è libera
Principio di libertà sindacale ORGANIZZAZIONE Una collettività, anche minima e occasionale, di lavoratori, unificata dal perseguimento di uno scopo comune (concetto più ampio di quello di “associazione” previsto dall’art. 18 Cost., la forma più strutturata e perfezionata di organizzazione) dunque: anche coalizioni occasionali PLURALISMO SINDACALE
Principio di libertà sindacale Definizione Criterio teleologico: tutela di un interesse collettivo Criterio degli strumenti impiegati: autotutela diretta (contratto collettivo; sciopero) Criterio soggettivo: lavoratori subordinati
Azione sindacale Potere di autonomia contrattuale (ex art. 39, comma 1, Cost.) Libertà di contrattazione collettiva (fondamento costituzionale)
Contratto collettivo Il contratto collettivo è un contratto stipulato tra le contrapposte associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori
Le funzioni del contratto collettivo - funzione normativa (in via spontanea e/o su delega di legge): detta le regole destinate a trovare applicazione nei rapporti individuali di lavoro, stabilisce i trattamenti minini retributivi e normativi - funzione obbligatoria: si pongono diritti e obblighi per e tra gli stessi soggetti collettivi
Struttura del contratto collettivo 2 livelli: 1. Contratto collettivo nazionale di categoria (ccnl) 2. Contrattazione decentrata (il contratto collettivo territoriale, contratto collettivo aziendale)
Contratto collettivo Durata 3 anni (contratto collettivo nazionale, contratto collettivo aziendale) Sia per la parte economica, sia per la parte normativa
I rapporti tra le fonti LEGGE e CONTRATTO COLLETTIVO Principio di inderogabilità in peius Nella normativa lavoristica si riscontrano oggi numerose disposizioni di legge derogabili anche peius da parte dei contratti collettivi (fatte salve “diverse” previsioni dei contratti collettivi)
CONFLITTO TRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO I rapporti tra le fonti CONFLITTO TRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO Clausola di non ripetibilità: divisione delle competenze e principio ne bis in idem Clausole di uscita: competenza della contrattazione aziendale a derogare in peius
Derogabilità Art. 8 l. 14 settembre 2011, n. 148 Riconosce alla contrattazione aziendale/territoriale la facoltà di derogare: i contratti collettivi la legge
Successione temporale tra contratti collettivi di eguale livello Il contratto posteriore contiene miglioramenti: nulla quaestio Il contratto posteriore può però comportare dei peggioramenti: non vi sono diritti acquisiti per il futuro, salvo i diritti già maturati (es. i diritti retributivi per prestazioni di lavoro già svolte)
La questione dell’ultrattività dei contratti collettivi Alla scadenza del contratto: I contratti collettivi operano soltanto entra l’ambito temporale pattuito dalle parti firmatarie, salvo che le parti stesse non ne abbiano previsto l’ultrattività mediante clausola negoziale