Economia Aziendale I Scambi economici.

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Transcript della presentazione:

Economia Aziendale I Scambi economici

La compravendita Secondo l’articolo 1470 del Codice Civile: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.

Caratteristiche giuridiche del contratto di compravendita Bilaterale, poiché richiede la presenza di due contraenti (venditore e compratore), ognuno assume obblighi nei confronti dell’altro Consensuale, in quanto si perfeziona (cioè produce conseguenze giuridiche) nel momento in cui venditore e compratore raggiungono l’accordo su tutti gli elementi del contratto

Caratteristiche giuridiche del contratto di compravendita A titolo oneroso, perché ciascun contraente sopporta un “sacrificio” in cambio di un “vantaggio” economico: il venditore si priva della proprietà del bene in cambio di una somma di denaro; il compratore cede mezzi monetari in cambio della proprietà del bene

Obblighi del venditore (art. 1476 CC) Consegnare la cosa venduta al compratore Garantire il compratore dall’evizione e da vizi occulti Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto sulla cosa futura, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto

Obblighi del compratore (art. 1498 CC) Ritirare la merce oggetto del contratto nel luogo stabilito Pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto

Analisi di un caso Il signor Bianchi desidera acquistare una casa per la sua famiglia. A tale scopo contatta la società di costruzioni, la Neri Srl, che sta realizzando un edificio composto da sei appartamenti. Egli sceglie l’appartamento esaminando il progetto che il costruttore sta realizzando e per il quale dispone di tutte le autorizzazioni necessarie. Il 10 agosto il signor Bianchi e il costruttore, davanti al notaio Parodi, stipulano il contratto di vednita in cui è stabilito quanto segue: La società dovrà consegnare l’appartamento alla conclusione dei lavori, prevista per il successivo mese di marzo; Bianchi dovrà versare un acconto di 25.600 euro al momento della stipula del contratto, mentre pagherà il saldo, pari a 105.000 euro, quando riceverà le chiavi dell’appartamento ultimato.

Terminologia Evizione: possibilità che un terzo possa far valere sulla cosa venduta diritti acquisiti in precedenza. Vizi occulti: difetti nascosti che diminuiscono in modo significativo il valore del bene o, addirittura, lo rendono inidoneo all’uso cui è destinato (ad esempio, i difetti di funzionamento di una lavatrice o di un cellulare).

Analisi di un caso Il giorno 20 maggio la signora Rossi ha acquistato dalla Concessionaria Realauto Snc un’auto usata, mediante regolare contratto. Pochi giorni dopo l’acquisto, si fa avanti il signor Tizio dichiarando di essere proprietario della stessa auto per effetto del contratto stipulato il giorno 10 maggio con la medesima concessionaria. L’esistenza dell’obbligo del concessionario di garantire l’acquirente in buona fede dall’evizione non impedirà a Tizio di riprendere possesso dell’auto, ma costringerà il venditore a restituire alla signora Rossi il prezzo pagato e a versarle un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno subito.

Le fasi della compravendita Le trattative La stipulazione del contratto L’esecuzione del contratto

Le trattative E’ la fase preparatoria del contratto di vendita I potenziali contraenti entrano in contatto, presentano le proprie proposte e le discutono Contrattazioni in presenza: venditore e compratore sono sulla stessa piazza Contrattazioni a distanza: risiedono su piazze diverse

Stipulazione del contratto di vendita Nelle contrattazioni in presenza il contratto di vendita si considera concluso quando i contraenti raggiungono l’accordo su tutti gli elementi del contratto A distanza, invece, il contratto si considera concluso quando chi ha fatto la proposta (o l’eventuale controproposta) viene a conoscenza dell’accettazione della controparte

Tipologia di contratto Verbale: le merci contrattate non hanno un valore elevato, i contraenti si trovano sulla stessa piazza, c’è fiducia reciproca Scritto non formale: i contraenti sono su piazze diverse. Il contratto è documentato da lettere, fax, telegrammi, ecc. Scritto formale: i contraenti vogliono una prova scritta e completa dello scambio di merci, oppure le merci hanno un valore elevato

Riepilogando …..

Il trasferimento della proprietà nella vendita di specie Nelle vendite di specie, in cui la merce venduta è esattamente determinata e identificata, il passaggio di proprietà si ha al momento della stipulazione del contratto (ad esempio, la vendita di un personal computer è una vendita di specie perché si tratta di un PC che ha quelle determinate caratteristiche)

Il trasferimento della proprietà nella vendita di genere Nelle vendite di genere, in cui la merce venduta è indicata solo nel genere e nella quantità, il trasferimento avviene dopo la “specificazione” della merce (che si ha quando i due contraenti individuano esattamente la merce oppure quando il venditore consegna la merce al soggetto incaricato del trasporto)

La firma digitale Oggi i contratti di vendita redatti su carta e sottoscritti con le firme autografe del venditore e del compratore possono essere sostituiti dai cosìddetti “documenti informatici” e sottoscritti con la firma digitale. La nostra legislazione si è adeguata al progresso tecnologico stabilendo che: I documenti e gli atti formali, archiviati e trasmessi con strumenti informatici sono validi a tutti gli effetti di legge, in quanto soddisfano il requisito della forma scritta; I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale sono efficaci e pertanto da essi derivano per i contraenti i diritti e gli obblighi di legge; La firma digitale attribuisce certezza alla sottoscrizione del documento o del contratto. I contratti conclusi tramite posta elettronica sono disciplinati dalla legge sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Gli elementi del contratto Essenziali Accessori Qualità della merce: deve essere indicata con precisione. Se non fosse possibile, come nelle vendite di genere, deve essere almeno determinabile; Quantità della merce: può essere indicata con riferimento al peso, lunghezza, volume, ecc.; Prezzo di vendita: deve essere determinato o determinabile. Tempo e luogo di consegna della merce; Ripartizione dei costi e dei rischi del trasporto tra venditore e compratore; Tipo e costo dell’imballaggio; Tempo, luogo e modalità di pagamento del prezzo; Altre condizioni di vendita, come ad esempio l’assistenza post-vendita, il montaggio, il collaudo ecc.

Riepilogando …..

Il prezzo Rappresenta la sintesi di tutte le clausole contrattuali sulle quali le parti si sono accordate al momento della stipulazione del contratto.

Il tempo di consegna della merce Il contratto di vendita deve indicare sia il tempo sia il luogo di consegna della merce. Con riferimento al tempo, la consegna può essere: Immediata: la merce viene consegnata al momento della stipulazione del contratto Pronta: la merce viene consegnata entro pochi giorni dalla stipulazione del contratto (“consegna entro 5 giorni”, “ consegna entro 10 giorni” ecc.)

Il tempo di consegna della merce Differita: la merce viene consegnata dopo un certo periodo di tempo rispetto alla stipulazione del contratto (“consegna entro fine mese prossimo”, “consegna il 20 di giugno”, ecc.) Alternativa: il venditore può scegliere tra due o più date per la consegna della merce (“consegna entro fine mese corrente o fine mese prossimo”, ecc.)

Il tempo di consegna della merce Ripartita: la merce viene consegnata in modo frazionato nel tempo (“consegna metà fina novembre e metà fine dicembre”, “consegna 1/3 entro 15 giorni e 2/3 a fine marzo”, ecc.)

Il luogo di consegna della merce L’indicazione del luogo di consegna della merce è importante perché permette di ripartire i costi di trasporto tra venditore e compratore e di delimitare i rischi riguardanti la conservazione e il trasporto delle merci

Clausole di consegna della merce Consegna franco partenza (o franco magazzino venditore): tutti i costi e tutti i rischi del trasporto gravano sul compratore Costi e Rischi del trasporto COMPRATORE VENDITORE

Clausole di consegna della merce Consegna franco destino (o franco magazzino compratore): tutti i costi e i rischi del trasporto gravano sul venditore Costi e Rischi del trasporto COMPRATORE VENDITORE

Influenza delle clausole di consegna sul prezzo di vendita Nella consegna franco partenza i costi di trasporto sono a carico del compratore e quindi non concorrono a formare il prezzo di vendita. Nelle consegna franco destino, invece, i costi di trasporto gravano sul venditore e quindi concorrono a formare il prezzo di vendita.

Prezzo di vendita della merce Consegna franco partenza Consegna franco destino Prezzo della sola merce Prezzo della merce + I costi di trasporto Ne deriva che: Prezzo franco partenza Prezzo franco destino

Esempio Un’impresa commerciale ha acquistato 20 t di merce al prezzo totale di 6.250,00 euro e intende ottenere dalla vendita un guadagno pari al 20% del costo di acquisto. Inoltre decide di addebitare alla clientela costi di trasporto per € 9,50 la tonnellata in caso di vendita con consegna franco destino. Calcoliamo i prezzi di vendita alla tonnellata da proporre ai clienti in caso di consegna franco partenza e di consegna franco destino.

Vediamo come si fa …. Determiniamo il costo unitario di acquisto della merce: € 6.250,00/t 20 = € 312,50 costo d’acquisto di 1 t di merce 2. Determiniamo il prezzo di vendita nei due diversi casi: Consegna franco partenza Costo acquisto 1 t di merce € 312,50 + guadagno 20% (su € 312,50) € 62,50 Prezzo di vendita € 375,00 Consegna franco destino + costi di trasporto per 1 t € 9,50 Prezzo di vendita € 384,50

Il trasporto a mezzo vettore PORTO FRANCO PORTO ASSEGNATO Il venditore effettua la spedizione e paga materialmente il trasporto al vettore (il costo del trasporto rimane a suo carico se la consegna è franco destino, mentre è a carico del compratore se la consegna è franco partenza). Il venditore spedisce la merce e il compratore, quando la riceve, deve pagare il trasporto al vettore (il costo del trasporto rimane a carico del compratore se la consegna è franco partenza, mentre dovrà essergli rimborsato dal venditore se la consegna è franco destino)

Riepilogando ….. VENDITORE COMPRATORE VENDITORE COMPRATORE

Ricorda Le clausole porto franco e porto assegnato indicano il soggetto materialmente incaricato del pagamento del vettore e non il soggetto a carico del quale vengono posti i costi di trasporto; questo, come sappiamo, dipende dalle clausole franco partenza e franco destino.

L’imballaggio Resistente Robusto Leggero Economico Inalterabile a contatto delle merci che contiene Ecologico Esteticamente valido (confezione)

Le norme europee Distinguono gli imballaggi in tre categorie: Imballaggi primari: ad esempio la carta che avvolge una saponetta profumata; Imballaggi secondari: ad esempio la scatola di cartone colorato che contiene tre saponette incartate); Imballaggi terziari: ad esempio lo scatolone di cartone grezzo che contiene ottanta confezioni multiple da tre saponette.

La tutela dell’ambiente e l’UE L’UE ha stabilito che gli imballaggi devono essere riutilizzabili, riciclabili o recuperabili; Marchio per in contenitori inoffensivi per l’ambiente; Istituzione del CONAI, consorzio nazionale al quale tutte le imprese che producono o utilizzano imballaggi devono iscriversi, pagando un contributo ambientale che va a finanziare progetti di ricupero e riciclaggio dei rifiuti.

Vediamo i simboli

Clausole relative all’imballaggio Gratuito: viene fornito gratuitamente dal venditore che recupera il costo dell’imballaggio aumentando il prezzo di vendita della merce dell’importo corrispondente Fatturato a parte: il venditore addebita al compratore un importo separato per la cessione dell’imballaggio;

Clausole relative all’imballaggio A rendere: il compratore deve restituire l’imballaggio entro un certo termine al venditore. In questo caso il venditore può richiedere al compratore una cauzione, che verrà rimborsata al momento della restituzione dell’imballaggio; Fornito dal cliente: quando è il compratore che fornisce l’imballaggio.

Riassumendo le clausole dell’imballaggio …..

Il tempo di pagamento del prezzo Anticipato: il prezzo viene pagato prima della consegna della merce; Immediato (o per pronta cassa): il prezzo è pagato alla consegna della merce; Per contanti: il prezzo è pagato entro un breve termine (5-10 giorni) dalla consegna della merce; Differito (o posticipato o dilazionato): è pagato un certo tempo dopo la consegna della merce; Misto: si utilizzano più forme tra quelle elencate

Riassumendo il tempo di pagamento …..

Effetti del tempo di pagamento sul prezzo di vendita Le relazioni tra prezzo di vendita e tempo di pagamento possono essere così rappresentate: Prezzo per pagamento anticipato Prezzo per pagamento pronta cassa Prezzo per pagamento con dilazione breve Prezzo per pagamento con dilazione lunga < < <

Gli strumenti di pagamento Il denaro contante Gli assegni e le cambiali Le procedure bancarie di incasso elettronico Il contrassegno Bonifici e giroconti bancari e postali

Lo sconto mercantile Consiste in una riduzione percentuale del prezzo di listino, che di solito scaturisce dalla trattativa tra venditore e compratore.

Lo sconto cassa Ha lo scopo di stimolare il compratore ad eseguire il pagamento tempestivamente Spesso infatti il venditore dà al compratore la possibilità di scegliere tra il pagamento immediato o il pagamento dilazionato, concedendo in caso di pagamento immediato uno sconto mercantile

Esempio Un’azienda ha venduto a un commerciante al dettaglio merci per € 6.800,00, Consentendogli di scegliere tra il pagamento a prezzo pieno a 60 giorni dalla data della fattura e il pagamento immediato con sconto mercantile 2%. Calcoliamo l’importo che il dettagliante deve versare all’impresa venditrice in base alle due condizioni di pagamento. Pagamento a 60 giorni: Il dettagliante deve pagare il prezzo pieno, cioè € 6.800,00. Pagamento immediato: Importo fornitura € 6.800,00 Sconto mercantile: 6.800*2/100 = € 136,00 Prezzo da pagare € 6.664,00

Sconto per redistribuzione Viene concesso alle imprese commerciali che vendono prodotti con prezzo al pubblico imposti dalle imprese industriali che li hanno fabbricati. Tali imprese commerciali non possono effettuare alcun ricarico sui prezzi imposti e pertanto lo sconto per redistribuzione rappresenta il loro margine di guadagno sulle vendite.

Esempio Supponiamo che una fabbrica di pitture per esterni abbia fissato il prezzo di vendita al pubblico di una latta di pittura da cinque litri a € 24,00. Se la merce viene acquistata da un negozio al dettaglio di vernici al quale la fabbrica applica lo sconto per redistribuzione 15%, il costo di acquisto per il negozio al dettaglio sarà pari a: Prezzo di listino di una latta di pittura da 5 l € 24,00 - Sconto redistribuzione 15% = 24,00*15/100 = € 3.60 Costo di acquisto € 20,40

Sconto a percentuali successive Talvolta lo sconto mercantile viene espresso come somma di più percentuali (sconto cumulativo). In tal caso alla prima percentuale di sconto se ne aggiunge una seconda e talvolta una terza, ciascuna da calcolare sul prezzo già ridotto delle percentuali precedenti (esempio: “sconto mercantile 15%+5%”, ecc.).

Esempio Un’impresa commerciale acquista da un’impresa produttrice 40 fotocamere digitali al prezzo unitario di € 150,00, sconto 8%+7% per redistribuzione e quantità. Determiniamo l’importo scontato pagato dal compratore. N° 40 fotocamere digitali a € 150,00 ciascuna € 6.000,00 Sconto redistribuzione 8% su € 6.000,00 (6.000*8/100) = € 480,00 € 5.520,00 Sconto quantità 7% su 5.520,00 = € 386,40 Importo scontato € 5.133,60