Periodizzazioni.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
LINTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE I. LINTERPRETAZIONE IN GENERALE Levoluzione in materia nei paesi di civil law, è stata nel senso di una graduale valorizzazione.
Advertisements

LE ANTINOMIE NORMATIVE
LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO
INTERPRETAZIONE.
13. PRODUZIONE E COSTRUZIONE DEL DIRITTO: IL SISTEMA DELLE FONTI
Fonti di produzione e fonti di cognizione
Le fonti del diritto.
Diritto Privato L’interpretazione. Interpretazione: la interpretazione o le forme di interpretazione Il codice civile pare distinguere la disciplina della.
1 DONATELLA MONTEVERDI UMG CATANZARO. 2 Donatella MONTEVERDI UMG CATANZARO IL RESPONSUM ESPRESSO DAL GIURISTA CONFERMERÀ O DARÀ UNA NUOVA SOLUZIONE AL.
Fonti del diritto amministrativo
GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Iter legis nella legge di revisione costituzionale
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Il sistema delle fonti (cenni)
FONTI DEL DIRITTO.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione:(documenti)
La riforma del senato e del titolo V della costituzione
CONTRATTO Elementi essenziali (art.1325 c.c.) Accordo Oggetto Causa
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
8) Differenza fra norme di principio e principi generali dell’ordinamento Il principio fondamentale, come del resto si desume dal terzo comma dell'art.
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Diritto romano IURA E FORMA CIVITATIS DIRITTO E POTERE IN ROMA ANTICA
IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Gli atti aventi forza di legge
Amministrazione e ordinamenti
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Regio decreto legge  , n. 375 (16 marzo 1936, n. 63)
Istituzioni di Diritto Pubblico per Economia e Finanza
Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti
Convegno in Como, 18 maggio 2018
prof.ssa Carli Moretti Donatella
Testo unico “enti locali”
LE LEGGI DELLE XII TAVOLE
La funzione dei “principi supremi” può essere compresa attraverso l’analisi sul sindacato delle fonti: nei confronti di quali norme si esercita il controllo.
Le Fonti del diritto Principi generali.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Schema delle fonti.
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
INTRODUZIONE Il Medioevo.
Le Fonti del diritto Principi generali.
Limiti competenza regione Sardegna
FONTI DEL DIRITTO.
Limiti regione Sardegna 2
Il «sistema» delle fonti regionali 1948
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
Diritto romano IURA E FORMA CIVITATIS DIRITTO E POTERE IN ROMA ANTICA
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
L’amministrazione della giustizia
Occidente e Oriente nel V secolo
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico
FONTI DEL DIRITTO.
«Ordinamento» e complessità
Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (III)
L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE (1)
AMMINISTRAZIONE, FONTI E ORDINAMENTI
«Ordinamento» e complessità
ORDINAMENTO GIURIDICO
Abrogazione implicita
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Transcript della presentazione:

Periodizzazioni

Criterio dei manuali di Istituzioni (p.e. Guarino) Periodo arcaico (sec. VIII a.C. – 367 a.C.) Periodo preclassico (367 a.C. – 27 a.C.) Periodo classico (27 a.C. – 285 d.C.) Periodo postclassico (285 d.C. – 565 d.C.)

Criterio Cronologico-Costituzionale: Età monarchica (dalle origini al 509 a.C.) Repubblica (dal 509 a.C. all’avvento di Ottaviano Augusto) Principato (da Augusto a Diocleziano, 284 d.C.) Dominato (dal 284 d.C. alla caduta dell’Impero d’Occidente) Età giustinianea (527 d.C. – 565 d.C.)

Fonti di produzione e fonti di cognizione

Fonti di produzione del diritto: Atti o fatti che nei diversi ordinamenti sono idonei a porre norme del diritto

Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;] (1) 4) gli usi. (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 12. Interpretazione della legge. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Età monarchica: Repubblica: Principato: Dominato: Mores Leges regiae Repubblica: XII tabulae Leges rogatae Responsa prudentium Edictum praetoris Principato: Constitutiones principis Senatusconsulta Dominato: Volontà imperiale in ogni modo espressa

Fonti di cognizione: Ogni materiale che ci consente di conoscere forme e contenuti del diritto romano

Opere giuridiche (ad esempio: Corpus iuris civilis, Institutiones Gai, Tituli ex corpore Ulpiani, Fragmenta Vaticana, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, Leges romano-barbariche, etc.) Opere della letteratura non giuridica (ad esempio: Livio, Tacito, Appiano, Cassio Dione, ma anche Plauto, Cicerone, Plinio, etc.) Fonti archeologiche, numismatiche, epigrafiche, papirologiche, etc.; ma anche raffigurazioni, oggetti, simboli, etc.

Art. 8. Usi. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. [Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] (1) (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Art. 9. Raccolte di usi. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.