Periodizzazioni
Criterio dei manuali di Istituzioni (p.e. Guarino) Periodo arcaico (sec. VIII a.C. – 367 a.C.) Periodo preclassico (367 a.C. – 27 a.C.) Periodo classico (27 a.C. – 285 d.C.) Periodo postclassico (285 d.C. – 565 d.C.)
Criterio Cronologico-Costituzionale: Età monarchica (dalle origini al 509 a.C.) Repubblica (dal 509 a.C. all’avvento di Ottaviano Augusto) Principato (da Augusto a Diocleziano, 284 d.C.) Dominato (dal 284 d.C. alla caduta dell’Impero d’Occidente) Età giustinianea (527 d.C. – 565 d.C.)
Fonti di produzione e fonti di cognizione
Fonti di produzione del diritto: Atti o fatti che nei diversi ordinamenti sono idonei a porre norme del diritto
Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;] (1) 4) gli usi. (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 12. Interpretazione della legge. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Età monarchica: Repubblica: Principato: Dominato: Mores Leges regiae Repubblica: XII tabulae Leges rogatae Responsa prudentium Edictum praetoris Principato: Constitutiones principis Senatusconsulta Dominato: Volontà imperiale in ogni modo espressa
Fonti di cognizione: Ogni materiale che ci consente di conoscere forme e contenuti del diritto romano
Opere giuridiche (ad esempio: Corpus iuris civilis, Institutiones Gai, Tituli ex corpore Ulpiani, Fragmenta Vaticana, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, Leges romano-barbariche, etc.) Opere della letteratura non giuridica (ad esempio: Livio, Tacito, Appiano, Cassio Dione, ma anche Plauto, Cicerone, Plinio, etc.) Fonti archeologiche, numismatiche, epigrafiche, papirologiche, etc.; ma anche raffigurazioni, oggetti, simboli, etc.
Art. 8. Usi. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. [Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] (1) (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Art. 9. Raccolte di usi. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.