IL LAVORO AGILE Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017 e alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 Per informazioni.

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L. 22 maggio 2017 n. 81 “Misure per la tutela del lavoratore autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi.
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IL LAVORO AGILE Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017 e alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si rinvia alla normativa di riferimento

PREMESSA La L. n. 81 del 22 maggio 2017 rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” è stata pubblicata sulla GU n. 135 del 13 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 14 giugno 2017.

È formata da 26 articoli suddivisi in 3 capi: Capo I Tutela del Lavoro autonomo (articoli 1-17) Capo II Lavoro Agile (articoli 18-24) Capo III Disposizioni Finali (articoli 25 e 26).

Gli articoli 18-24 della Legge n Gli articoli 18-24 della Legge n. 81 del 2017 disciplinano, pertanto, il lavoro agile o smart working.

Finalità Incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

AMBITO DI APPLICAZIONE Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, infatti, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'accordo L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. Si ricorda infatti che lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Tale accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81 del 2015, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

SICUREZZA SUL LAVORO Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

 Nello stesso tempo il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

LAVORO AGILE E TELELAVORO 

nel lavoro agile l’utilizzo di strumenti tecnologici è solo eventuale nel telelavoro, il lavoratore può essere subordinato, parasubordinato o autonomo mentre il lavoro agile si configura come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato nel lavoro agile l’utilizzo di strumenti tecnologici è solo eventuale nel lavoro agile viene meno il vincolo a un preciso luogo di lavoro: ciò che realmente conta è il raggiungimento degli obiettivi assegnati. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa

LAVORO AGILE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le disposizioni relative al lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

L’art. 14 della L. n. 124 del 2015 prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a: - fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro; - sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017 fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione. Le linee guida, che ne costituiscono parte integrante, contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.