L’organizzazione dell’Ufficio Entrate nei Comuni

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L’organizzazione dell’Ufficio Entrate nei Comuni Caltanissetta – 27 novembre 2017 Pasquale Mirto P. Mirto - 27.11.2017

LA GESTIONE DELL’UFFICIO TRIBUTI P. Mirto - 27.11.2017

COME GESTIRE? Varie alternative Gestione totalmente interna Gestione mista: alcuni tributi a gestione diretta altri a gestione esterna Gestione per processi: alcune fasi interne altre esterne Gestione associata: Unioni o convenzioni Due gli ingredienti: Politica attenta e consapevole dell’importanza dei tributi locali Adeguato personale, sia in termini di dotazione che in termini di professionalità PARTICOLARE ATTENZIONE DEVE ESSERE PRESTATA ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI, SIA TRIBUTARIE CHE NON. P. Mirto - 27.11.2017

COME GESTIRE? Personalmente, sussistendo le condizioni, ritengo che la gestione interna sia quella più efficiente, efficace ed economica. Tutto dipende però da una dotazione interna adeguata. Alternativamente, in presenza di risorse scarse è possibile una gestione associata, sia tramite semplice convenzione che Unione Io porto come esempio una gestione associata (prima come convenzione tra comuni e poi come Unione) partita nel «lontano» 1999. P. Mirto - 27.11.2017

La gestione associata Una strada già percorsa che ha mostrato risultati ottimi è quella della gestione associata tra Comuni. Si uniscono le debolezze (poco personale) per costituire un ufficio che può raggiungere, con pochi investimenti, risultati ottimi. È necessario: Volontà politica Almeno una persona altamente qualificata Dotazioni informatiche sufficienti Vediamo come fare P. Mirto - 27.11.2017

FASE – 1- RACCOLTA DEI DATI Data per acquisita la volontà politica di procedere alla gestione in forma associata, occorre realizzare uno studio di fattibilità, che presuppone la raccolta dei dati, ed in particolare: Volume attività; Personale impiegato; Dotazioni informatiche; Altri variabili, quali distanza dai comuni. Se non c’è volontà politica è inutile spendere soldi per studi di fattibilità che saranno utilizzati impropriamente per giustificare la mancata adesione P. Mirto - 27.11.2017

FASE 1- PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO Primo passo: predisposizione questionario Premessa: Occorre garantire un servizio di supporto alla compilazione per garantire uniformità dei dati; I dati non esprimono un giudizio su come è stato finora gestito l’ufficio tributi ma servono solo a fotografare la situazione. Vediamo un esempio di questionario Questionario rilevazione Tributi ver_2017.xls P. Mirto - 27.11.2017

FASE 2 – PRIMA ANALISI DEI DATI Raccolti i dati occorre fare un prima relazione illustrativa delle informazioni raccolte La relazione ci darà delle prime indicazioni sulla possibilità di effettuare la fase successiva che è lo studio di fattibilità Serve a confrontare lo stato di fatto presente nei comuni analizzati e a verificare se ci sono gli elementi minimi per poter ipotizzare una gestione associata P. Mirto - 27.11.2017

FASE 3 – Lo studio di fattibilità Con lo studio di fattibilità si costruisce l’ipotetico ufficio associato. Occorre quindi definire gli elementi portanti: Locali Apertura pubblico Numero dipendenti Strumentazione informativa Catena di comando Costi Criteri di riparto Rendicontazione P. Mirto - 27.11.2017

Stesura della convenzione Lo studio di fattibilità dovrà tradursi poi in una CONVENZIONE Esempio nostra convenzione Convenzione Serivizo Tributi Unione.pdf P. Mirto - 27.11.2017

Dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Parte II Le esperienze consolidate Il servizio Tributi Dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord P. Mirto - 27.11.2017

I comuni aderenti al Servizio Tributi popolazione al 1° gennaio 2011   Comuni Camposanto (dal 1° gennaio 2011) 3.218 Cavezzo 7.390 Concordia Sulla Secchia 9.059 Medolla 6.331 Mirandola 24.602 San Felice Sul Panaro 11.135 San Possidonio 3.828 San Prospero 5.888 TOTALE 71.451 Finale Emilia 16.072 Popolazione UCMAN 87.523 Superficie territoriale 500 kmq P. Mirto - 27.11.2017

Il Percorso 1 – evoluzione forma associativa Il 30.01.1999 si costituisce il Servizio Tributi Intercomunale dell’Associazione dei Comuni Il personale è “comandato” Il 21 novembre 2003 si costituisce l’UCMAN Il 1° febbraio 2004 il personale viene trasferito all’Unione P. Mirto - 27.11.2017

Il percorso 2- Le ragioni politiche La necessità di perseguire maggiore equità fiscale nell’applicazione dei tributi comunali La necessità di avere un controllo del territorio “uniforme” sul territorio dell’UCMAN La necessità di raggiungere un più elevato grado di autonomia tributaria La consapevolezza che la gestione associata non vuol dire delegare le funzioni ad un comune capofila o all’Unione, ma vuol dire svolgere le funzioni in modo unitario P. Mirto - 27.11.2017

Il percorso 3- Le ragioni tecniche Il riconoscimento dell’eccellenza Mirandola (nel 1998 era l’unico che effettuava attività di recupero ICI) La possibilità di elevare le competenze professionali dei dipendenti di tutti i comuni L’opportunità di partire fin da subito con l’attività di recupero dell’ICI, utilizzando il modello Mirandola P. Mirto - 27.11.2017

Recupero evasione 1 - Associazione Comune Associazione (1999-2003) Media annuale Cavezzo 589.184 117.837 Concordia 1.148.916 229.783 Medolla 708.871 141.774 Mirandola 2.803.311 560.662 S. Felice 1.192.983 238.597 S. Possidonio 510.233 102.047 S. Prospero 579.649 115.930 TOTALE 7.533.147 1.506.629 P. Mirto - 27.11.2017

Recupero evasione 2 – Anni 2004-2011 Comune TOTALE Media Annuale Camposanto 225.690,00 Cavezzo 1.040.494,00 130.061,75 Concordia 1.141.743,00 142.717,88 Medolla 1.325.336,00 165.667,00 Mirandola 4.968.619,00 621.077,38 S. Felice 1.826.929,00 228.366,13 S. Possidonio 624.791,00 78.098,88 S. Prospero 1.116.026,00 139.503,25 12.269.626,00 1.533.703,25 P. Mirto - 27.11.2017

Recupero evasione ICI -IMU Comune 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE IMU TOTALE ICI TOTALE   ICI IMU Camposanto 75.433,00 12.488,00 155.849,00 76.311,00 27.877,00 60.272,00 320.959,00 331.919,00 652.878,00 Cavezzo 31.992,00 29.273,00 22.496,00 66.348,00 33.798,00 71.730,00 184.465,00 189.289,00 373.754,00 Concordia sulla Secchia 103.881,00 91.563,00 81.820,00 175.609,00 73.220,00 55.322,00 524.601,00 405.806,00 930.407,00 Medolla 39.727,00 22.807,00 145.802,00 131.874,00 27.235,00 2.307,00 432.357,00 237.878,00 670.235,00 Mirandola 210.372,00 158.503,00 191.778,00 711.902,00 278.906,00 149.405,00 1.774.085,00 988.964,00 2.763.049,00 San Felice sul Panaro 62.944,00 68.879,00 31.571,00 94.595,00 115.908,00 84.942,00 289.640,00 364.244,00 653.884,00 San Possidonio 184.564,00 84.677,00 23.549,00 110.269,00 36.002,00 10.095,00 328.764,00 338.887,00 667.651,00 San Prospero 69.760,00 17.403,00 47.992,00 425.871,00 50.257,00 44.911,00 917.137,00 230.323,00 1.147.460,00 TOTALI 778.673,00 485.593,00 700.857,00 1.792.779,00 643.203,00 478.984,00 4.772.008,00 3.087.310,00 7.859.318,00 P. Mirto - 27.11.2017

Recupero evasione 3 Comune Associazione (1999-2003) Unione (2004-2011) Unione ICI 2012-2016 Unione IMU 2013-2016 TOTALE Camposanto   331.919,00 320.959,00 652.878,00 Cavezzo 589.184,00 225.690,00 189.289,00 184.465,00 1.188.628,00 Concordia 1.148.916,00 1.040.494,00 405.806,00 524.601,00 3.119.817,00 Medolla 708.871,00 1.141.743,00 237.878,00 432.357,00 2.520.849,00 Mirandola 2.803.311,00 1.325.336,00 988.964,00 1.774.085,00 6.891.696,00 S. Felice 1.192.983,00 4.968.619,00 364.244,00 289.640,00 6.815.486,00 S. Possidonio 510.233,00 1.826.929,00 338.887,00 328.764,00 3.004.813,00 S. Prospero 579.649,00 624.791,00 230.323,00 917.137,00 2.351.900,00 7.533.147,00 11.153.602,00 2.755.391,00 4.451.049,00 25.893.189,00 P. Mirto - 27.11.2017

TAX GAP IMU A decorrere dal 2012 abbiamo stime nazionali sul Tax gap IMU Il tax gap IMU e definito come la differenza tra il gettito IMU teorico e il gettito IMU effettivo. Per gettito IMU teorico si intende il gettito che dovrebbe affluire a legislazione fiscale vigente, mentre per gettito IMU effettivo si intende il gettito IMU effettivamente riscosso dai Comuni. L’indicatore in termini percentuali maggiormente utilizzato per identificare il tax gap e dato dal rapporto tra la differenza come sopra definita e il gettito IMU teorico (propensione al gap). Il calcolo del tax gap IMU viene effettuato considerando l’aliquota di base, o aliquota standard, definita dal legislatore su base nazionale; pertanto sia il gettito IMU teorico sia il gettito IMU effettivo sono valutati ad aliquota di base. La determinazione del gettito IMU teorico è basata sui dati dell’archivio catastale, aggiornato all’ultima annualità disponibile (2015). Le stime effettuate fanno riferimento a tutti gli immobili esclusi i terreni, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali strumentali che richiederebbero uno sforzo rilevante di omogeneizzazione delle basi imponibili (ad esempio, per le aree fabbricabili la base imponibile e data dal valore di mercato in luogo della rendita catastale). Il gettito IMU effettivo standard e determinato per gli altri fabbricati attraverso una procedura di standardizzazione del gettito effettivo, in considerazione della necessita di isolare il gettito ad aliquota di base a partire dal gettito effettivamente riscosso, che incorpora non solo le differenti aliquote deliberate dai Comuni, ma anche le varie forme di agevolazione fiscale. Soltanto in assenza di sforzo fiscale e agevolazioni fiscali, ossia quando l’aliquota deliberata coincide con l’aliquota di base, il gettito effettivo standard e equivalente al gettito effettivamente riscosso. P. Mirto - 27.11.2017

L’evasione IMU in Italia Nel 2012, il tax gap IMU è stimato di quasi 4,2 miliardi pari al 18,37% del gettito IMU teorico. Nel 2013, il tax gap IMU sugli altri fabbricati è di quasi 5,5 miliardi, pari al 28,13% del gettito IMU teorico. Per il 2014, il tax gap IMU/TASI è stimato in circa 4,3 miliardi escludendo i terreni, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali, pari al 22,6% del gettito IMU e TASI teorico Nel 2015, il tax gap IMU è stimato per un ammontare di circa 5,2 miliardi, pari al 26,9% del gettito IMU teorico. La differenza tra la base imponibile IMU teorica e la base imponibile IMU effettiva è di circa 680 miliardi. P. Mirto - 27.11.2017

L’evasione IMU in Italia nel 2015 P. Mirto - 27.11.2017

Tax gap IMU 2015 per provincia P. Mirto - 27.11.2017

Dinamica evasione P. Mirto - 27.11.2017

Tax gap 2012 P. Mirto - 27.11.2017

Tax gap 2013 P. Mirto - 27.11.2017

Correlazione evasione e dimensione comune P. Mirto - 27.11.2017

L’organizzazione 1 La convenzione trasferisce all’Unione la sola “gestione” dei tributi La potestà attiva rimane in capo ai comuni La riscossione è “formalmente” in capo ai comuni P. Mirto - 27.11.2017

L’organizzazione 2 Ufficio centrale presso il Comune di Mirandola Sportelli “Informatributi” presso ogni singolo comune, aperti due giorni a settimana P. Mirto - 27.11.2017

L’organizzazione 3 Unico applicativo Uniformità regolamenti, fatta salva l’autonomia decisionale di ogni ente Interpretazione unica ed uniforme della normativa Gestione centralizzata contenzioso tributario Gestione centralizzata acquisiti, gare, etc. P. Mirto - 27.11.2017

L’organizzazione 4 Problema del “funzionario responsabile d’imposta” Il dirigente del Servizio svolge il duplice ruolo di: A) funzionario responsabile d’imposta nominato dalle singole giunte comunali, cui compete la firma degli atti di accertamento, provvedimenti rimborsi, etc. B) dirigente del servizio cui competono tutti gli altri atti gestionali. P. Mirto - 27.11.2017

L’organizzazione 5 Gestione del Contenzioso tributario Delibera singolo comune + Delega Rappresentanza in giudizio del Dirigente Sistema validato anche dalla Corte di Cassazione ! (Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2016, n. 24947) P. Mirto - 27.11.2017

(Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2016, n. 24947) «Diversamente da quanto così sostenuto, deve ritenersi la validità della procura in oggetto, in quanto proveniente dal soggetto legittimato (il Sindaco, costituitosi in giudizio nella sua qualità di rappresentante dell'ente impositore, e previa delibera della Giunta Comunale), e rivolta ad un soggetto nominativamente indicato e dotato della qualifica soggettiva idonea allo scopo. Tale qualifica, in particolare, era agevolmente ed univocamente desumibile dalle risultanze di causa, attestanti il fatto che il Mirto fosse: - il dirigente responsabile dell'ufficio tributi intercomunale; - il sottoscrittore degli avvisi di accertamento opposti, in relazione ai quali rivestiva il ruolo di responsabile del procedimento; - il soggetto a favore del quale veniva rilasciata, proprio in ragione delle suddette qualità, l'autorizzazione alla difesa in giudizio da parte della Delib. GC n. 83 del 2007 cit.; il difensore tecnico in giudizio, tale qualificato negli atti di causa, in quanto dirigente responsabile del servizio tributi dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. La qualità soggettiva del Mirto doveva essere, del resto, perfettamente nota al M. il quale aveva ricevuto gli avvisi di accertamento proprio dall'Unione; con la quale aveva interagito - in persona del Mirto - nella procedura, poi rimasta senza esito, di accertamento con adesione. La procura in oggetto non poteva dunque ritenersi invalida per la mancata indicazione della qualifica professionale del Mirto, posto che quest'ultima emergeva ampiamente dalle risultanze di causa, così da non potersi ingenerare alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del ruolo professionale ed organico rivestito dal difensore designato, nè sulla sua legittimazione alle attività processuali da lui compiute. Quanto all'ulteriore aspetto costituito dal fatto che il Mirto fosse dipendente non del Comune ma dell'Unione dei Comuni Modenesi, rileva quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, secondo cui "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"; nonchè dal D.Lgs. n. 267 del 2000,art. 30 (TUEL), il quale prevede la possibilità che gli enti locali stipulino tra loro apposite convenzioni per il coordinamento di funzioni e servizi determinati; con la possibilità che tali convenzioni prevedano (comma 4) "anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti". Nel caso di specie, non vi era alcun dubbio - per le indicate ragioni - che il Comune di Concordia sulla Secchia avesse stipulato una convenzione di adesione all'Unione Comuni Modenesi, avvalendosi, per l'attività di accertamento Ici in oggetto, del servizio tributi di quest'ultima e del personale dirigenziale distaccato (del quale faceva parte il Mirto.) presso di esso» P. Mirto - 27.11.2017

L’organizzazione 6 Politica di incentivazione del personale mediante: A) Accordo decentrato per l’incentivazione di tutto il personale col riconoscimento di un fondo costituito dal 2,9% dell’accertato definitivo (solo Ici purtroppo!); B) Regolamento per il riconoscimento di un fondo costituito dal 70% delle spese di lite liquidate in sentenze definitive da destinare al personale che si occupa del contenzioso tributario. P. Mirto - 27.11.2017

I vantaggi della gestione associata Vantaggi di tipo qualitativo: uniformità regolamenti, interpretazione delle norme, aumento professionalità di tutti i dipendenti Vantaggi di tipo economico: non è sempre facile. Sono intuitivi i vantaggi economici nell’approvvigionamento di beni e servizi, come pure i più elevati livelli di recupero dell’evasione, la gestione del contenzioso, la riduzione di spese per consulenza, etc. Il vantaggio economico più rilevante è però la mancata erosione delle basi imponibili. Chi non fa attività di recupero non solo perde le risorse dell’evasione ma si vede erodere sempre di più la base imponibile a causa della disaffezione al pagamento spontaneo. Peraltro, il danno economico derivante dalla mancata o insufficiente attività di contrasto all’evasione non è quantificabile, anche se è sempre consistente. In generale comunque una gestione ordinaria non ottimale crea perdita di risorse finanziarie. Basti pensare alle certificazione delle perdite di gettito per i fabbricati D, per le abitazioni principali, per i fabbricati ex rurali. Tutte queste certificazioni se non fatte bene hanno determinato minori entrate P. Mirto - 27.11.2017

LA RISCOSSIONE COATTIVA PARTE II LA RISCOSSIONE COATTIVA P. Mirto - 27.11.2017

La riscossione coattiva Le entrate degli enti locali sono riscosse: o su base volontaria, ovvero con versamento spontaneo del contribuente, mediante l’utilizzo di molteplici modalità di pagamento (F24, c/c postale, bonifico, versamento in contanti, mav, carta di credito, etc.)- RISCOSSIONE ORDINARIA – Più si agevola /favorisce la riscossione ordinaria più la gestione complessiva diventa efficienza  ovviamente nel rispetto delle norme, il che vuol dire agevolare i pagamenti (precompilato), ricordare le scadenze, sollecitare prima di riscuotere coattivamente; - o su base coattiva - RISCOSSIONE COATTIVA Una volta accertato il mancato pagamento spontaneo si procede alla riscossione coattiva, che può essere attuata sia mediante strumenti «pubblici» sia mediante strumenti privatistici. P. Mirto - 27.11.2017

Le regole di governo della riscossione locale Concentrando l’attenzione sulla fase «patologica» del processo di riscossione delle entrate, ovvero la riscossione coattiva, oggi l’ordinamento offre ai Comuni tre modalità di riscossione coattiva, nessuna delle quali esclude l’altra, potendo essere utilizzate alternativamente: riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al Dpr n. 602/1973; riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, di cui al Rd n. 639 del 1910; riscossione coattiva tramite gli ordinari mezzi giudiziari (Cass. Sez. Un. n. 20137/2006). In alternativa alla riscossione coattiva l’ente può anche procedere alla cessione dei crediti tributari, disciplinata dall’art. 76 della legge 342/2000 P. Mirto - 27.11.2017

Strade per riscuotere coattivamente ----- l’ente locale può anche decidere non di agire mediante i particolare strumenti «pubblici-autoritativi» individuati dal legislatore ma anche seguendo la strada civilistica, ovvero quella seguita da qualsiasi persona privata. Cass. civ. Sez. Unite, 20-09-2006, n. 20317 «All'ente pubblico, in vero, quando non intenda avvalersi della facoltà, attribuitale dall'ordinamento, d'attuare coattivamente le proprie pretese, non è precluso di fare ricorso agli ordinari mezzi giudiziari, onde conseguire altrimenti un titolo esecutivo, e di proporre, a tal fine, una domanda diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale di condanna del soggetto obbligato al pagamento della somma pretesa, purché, tuttavia, ciò faccia innanzi al giudice cui sia attribuita dall'ordinamento medesimo la cognizione della controversia» P. Mirto - 27.11.2017

Cessione crediti tributari Legge 342/2000 - Art. 76. (Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio) 1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale. 2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. 3. Le cessioni di cui al comma 1: a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile; (.. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata ) b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti. 4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale. 5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta P. Mirto - 27.11.2017

Disegno di legge n. 2263 - Senato (Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione ) 1. Al fine di assicurare l’interesse finanziario dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, e per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi di tali enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettarle a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, degli enti possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta. 2. L’affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e i seguenti princìpi: a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni; b) i rapporti tra gli enti e le società di recupero crediti, di cui all’articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono regolati da appositi contratti c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente nelle casse degli enti impositori; d) le società di recupero crediti prestano adeguata garanzia a favore dell’ente a tutela del corretto svolgimento del servizio; e) l’ente locale committente colloca nel proprio bilancio un’apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, che tenga conto della natura dei crediti, della loro anzianità e delle concrete possibilità di realizzo. 3. Al fine di assicurare un’idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a princìpi di trasparenza, di equità e di proporzionalità. 4. La mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non può in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico. P. Mirto - 27.11.2017

La scelta organizzativa Le modalità di organizzazione della riscossione delle entrate comunali/provinciali dipendono da una molteplicità di fattori, esterni: quadro normativo, soggetti abilitati alla riscossione; interni: organizzazione, personale sufficiente / qualificato, capacità di controllo di ciò che è affidato all’esterno (Equitalia, concessionario, affidatario servizi di supporto, ma anche società in house). L’esigenza di investire sulla professionalità del personale è peraltro fotografata nella legge delega n. 23/2014: «individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie». P. Mirto - 27.11.2017

Il contesto di riferimento Il quadro normativo di riferimento è alquanto sconcertante. La normativa prevede strumenti (ruolo ed ingiunzione) più veloci e più semplificati per il recupero dei crediti comunali, rispetto agli ordinari mezzi giudiziari (ma anche più limitati rispetti agli strumenti ordinari, vedi pignorabilità abitazione principale) continue proroghe in attesa di una riforma che stenta a concretizzarsi quote inesigibili congelate da decenni, ma via via erose dal depotenziamento degli strumenti di controllo, oltre che dal carattere ormai preistorico del credito; due strumenti (ruolo ed ingiunzione) non paritari sotto il profilo dei poteri coercitivi; regole incerte per l’ingiunzione di pagamento (aggio ed altre somme ripetibili dal debitore); anomalia delle «ex concessionarie» non scorporate: assenza di regole e di tutele per gli enti locali: riscuotono con ingiunzione ma dubitano dell’applicabilità delle regole relative all’inesigibilità P. Mirto - 27.11.2017

La riforma: un obiettivo del legislatore (art. 10, legge n. 23/2014) Assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale P. Mirto - 27.11.2017

Le priorità per una rapida riforma La necessità di provvedere in tempi rapidi alla riforma della riscossione locale deriva, da un lato, dall’ampliamento del numero di enti/soggetti che utilizzano, a vario titolo, l’ingiunzione di pagamento e, dall’altro lato, dall’obbligo di avere un quadro normativo certo, con oneri a carico dei contribuenti certi e trasparenti. Dalle informazioni fornite da Equitalia nell’audizione del 20 settembre 2016, emerge un progressivo aumento dei Comuni che hanno deciso di utilizzare strumenti e soggetti diversi per la riscossione: rispetto ai 6.161 Comuni che nel 2011 utilizzavano il soggetto pubblico nazionale (affidamento di almeno un flusso di riscossione), nel 2015 il numero scende a 3.622 con una situazione territorialmente molto diversificata. Nel 2016 erano 3.354 Comuni Sono tre le criticità che necessitano di una rapida soluzione e che vedremo meglio dopo: aggio, notifica, ufficiale della riscossione. P. Mirto - 27.11.2017

Aspettative AUDIZIONE ANCI SU DL 193/2016 È indubbio che occorra una riforma organica, perché una riscossione efficace ed efficiente, oltre che rispettosa dei diritti dei cittadini, non dipende solo dal soggetto che riscuote, ma dagli strumenti apprestati dalla legislazione per concretizzare l’effettiva riscossione. Una riforma organica è altresì uno strumento essenziale per migliorare la complessiva capacità di riscossione attraverso – in primo luogo – la crescita della compliance e l’aumento delle quote riscosse spontaneamente. La priorità è quindi una migliore regolamentazione degli strumenti e delle procedure, perché solo tramite questa si realizza una parità di trattamento tra i diversi livelli di governo, e – a fronte di un debito nei confronti della Pubblica Amministrazione – si ha la certezza di una effettiva parità di trattamento dei cittadini- contribuenti, indipendentemente dal soggetto deputato alla riscossione e dallo strumento utilizzato. P. Mirto - 27.11.2017

SOLUZIONI Occorre tener conto delle particolarità del mondo Comuni, non solo in termini di popolazione ma anche in termini di organizzazione/storia (scarsità personale, professionalizzazione, scelte operate nel passato, eccetera). Partendo da questa premessa occorre ripensare la riscossione degli enti locali, per permettere a tutti di effettuarla in modo efficiente ed efficace, sia tramite Agenzia entrate-riscossione, sia tramite affidamenti a concessionari privati, sia tramite altre soluzioni, ma tutte con l’obiettivo, bene evidenziato nell’Audizione Anci, di garantire trasparenza e parità di trattamento, perché alla fine il conto finale da pagare deve essere lo stesso, sia che a chiederlo sia l’AdER sia che a chiederlo sia un concessionario privato o il Comune stesso. P. Mirto - 27.11.2017

Infine….. È condivisibile la soluzione a regime contenuta nel Dl 193/2016, con la possibilità di utilizzare sia il ruolo che l’ingiunzione, perché si soddisfano tutti i fabbisogni comunali. Per un Comune di 500 abitanti è impensabile non solo gestire direttamente, ma anche fare una gara, e quindi AdER rappresenta la soluzione più efficiente. Per Comune più strutturato che ha attuato un percorso di compliance con i proprio debitori, potrebbe essere ottimale gestire internamente tutto il processo, così come avverrà per l’Agenzia delle Entrate, in base anche alle indicazione contenute nel Rapporto FMI “un unico ente con un insieme di responsabilità dell’intero processo in termini di assistenza, accertamento fiscale, controlli e riscossione coattiva è ottimale per favorire una gamma completa di approcci coordinati per la gestione della compliance agli obblighi fiscali”. Infine va valorizzata l’esperienza delle centrali di committenza, che in alcuni regioni hanno prodotto risultanti difficilmente raggiungibili dal singolo Comune (Gara Intercenter Emilia Romagna). P. Mirto - 27.11.2017

La legge n. 23/2014 L’art. 10. Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: … criteri tutti (o quasi) pienamente condivisibili, ma che oggi rappresentano lettera morta! Vediamoli  P. Mirto - 27.11.2017

La legge n. 23/2014 c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di: 1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale; P. Mirto - 27.11.2017

La legge n. 23/2014 2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria; (nota: deroga principio indisponibilità) 3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro; 4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione; P. Mirto - 27.11.2017

La legge n. 23/2014 5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto; 6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione; P. Mirto - 27.11.2017

La legge n. 23/2014 7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 8) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi; d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente; e) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito. P. Mirto - 27.11.2017

Concessionario iscritto art. 53 del D.lgs. N. 446/97 Fatte queste lunghe premesse occorre decidere, ma per farlo occorre conoscere Per decidere la modalità di riscossione delle proprie entrate occorre conoscere le alternative: AdeR Concessionario iscritto art. 53 del D.lgs. N. 446/97 Affidatario servizi di supporto alla riscossione diretta Riscossione diretta (problema ufficiale della riscossione) Società in house Ufficio associato tra comuni Utilizzo strumenti privatistici Cessione credito ………. Ma qual è lo strumento di riscossione più efficace P. Mirto - 27.11.2017

Ma è più efficiente il ruolo o l’ingiunzione di pagamento? In realtà si tratta di strumenti simili che permettono le stesse azioni cautelari ed esecutive, sicché la differenza tra l’uno e l’altro, in teoria è solo «psicologica»: fa più paura un cartella di Equitalia o un’ingiunzione, magari notificata con busta verde? Equitalia ha l’accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari dei debitori, ma utilizza con molta cautela tale strumento. L’accesso dovrebbe essere consentito anche ai Comuni ma è previsto un Dm mai emanato. Tuttavia il Comune può presentare istanza al Presidente del Tribunale di accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. Una volta ottenuta l’autorizzazione questa, unitamente all’istanza, deve essere inviata alla Direzione regionale dell’AE che fornisce l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti (nell’Archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti). Quindi, alla fine la vera differenza sta nelle modalità di svolgimento. È evidente che se ci si ferma alla notifica della cartella/ingiunzione si ha un risultato, mentre se si fanno anche gli step successivi, ad iniziare dalle misure cautelari e dal pignoramento presso terzi, si ha un altro risultato. P. Mirto - 27.11.2017

Equitalia Proroghe continue, peraltro semestrali. Questo non ha aiutato obbiettivamente l’operato di Equitalia. Dal 2017, tuttavia, la situazione è destinata (forse) finalmente a stabilizzarsi. Sistema di riscossione mediamente inefficiente. Equitalia ha ruoli da riscuotere per oltre 800 miliardi, ha un tasso medio di riscossione nell’anno del circa 3% ed arriva al 20% dopo 10 anni di affidamento del ruolo (dati risposta inter. Par. 5-00491- Zanetti). Ovviamente si tratti di dati medi; considerando le singole tipologie di entrate, ve ne sono alcune con tassi di riscossione più alti (ICI) ed altre più basse (contravvenzioni strada). Occorre poi considerare che nel dato complessivo di Equitalia vi è un’alta incidenza di credito di elevato valore (80% costituito da crediti superiore a 500.000 mila euro: Int. Par.Zanetti) P. Mirto - 27.11.2017

Confronto costi AdER – Audizione Ruffini 12/10/2017 «Attualmente, poco meno di 100 operatori possono gestire per conto dei Comuni la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di loro pertinenza, seguendo schemi disomogenei, individuati di volta in volta in sede di gara e che prevedono, peraltro, forme di remunerazione assai variegate e mediamente più gravose per l’Ente creditore e per il cittadino rispetto agli oneri di riscossione previsti per la riscossione dei carichi affidati a Equitalia: dall’analisi dei bandi di gara pubblicati nel 2016 è emerso che, nell’ipotesi di affidamento della sola riscossione coattiva, gli operatori privati applicano aggi che oscillano, in media, dal 6 al 20%, a fronte di quanto attualmente previsto dalla legge per la riscossione a mezzo ruolo, che stabilisce nel 6 % delle somme riscosse la misura massima dell’onere di riscossione.» P. Mirto - 27.11.2017

Delibera affidamento ADER Audizione Ruffini Gli Enti che dal 1° luglio 2017 hanno deliberato l’affidamento dell’attività di riscossione spontanea e coattiva delle loro entrate sono, al momento, oltre 700 di cui circa 500 amministrazioni comunali P. Mirto - 27.11.2017

Ingiunzioni di pagamento Se i numeri di Equitalia sono «deludenti», almeno sono noti. Nulla si sa delle riscossione realizzate con ingiunzioni di pagamento. Si tratta di numeri, a volte neanche paragonabili, in quanto derivano da esperienze specifiche, che risentono di modelli organizzativi differenziati (società riscossione in house, riscossione diretta in capo al comune, concessionario, affidatario di servizi di supporto). Le stime iniziali sono sempre ottimistiche rispetto ai dati reali, e questo non favorisce la diffusione delle informazioni P. Mirto - 27.11.2017

Obbligo di controllo degli affidamenti esterni La riscossione coattiva diretta richiede professionalità adeguate (vedi art. 10 della legge 23/2014); L’affidamento a concessionari privati richiede un adeguato contratto e non esime dal puntuale controllo dell’operato del concessionario (vedi ultime vicende legate ai concessionari privati). Nell’affidamento esterno è importante: La durata del contratto: non servono a nulla contratti di uno/due anni, perché il concessionario riuscirà a notificare solo l’ingiunzione ma non ad effettuare gli step successivi; Definire la fase del «divorzio»: trasmissione all’ente degli accertamenti notificati e non pagati, delle ingiunzioni emesse e non pagate, delle misure cautelari ed esecutive pendenti, dei ricorsi pendenti, etc, anche per evitare che il concessionario incassi scaduto il termine della concessione (con Equitalia tali problemi non ci sono perché, anche quando cesserà di riscuotere per i Comuni la normativa prevede che debba comunque portare a termine la riscossione dei ruoli già consegnati: art.1, comma 686, legge 190/2014, P. Mirto - 27.11.2017

Problema aggio Non c’è alcuna norma espressa che vieta ai Comuni di pretendere il rimborso degli oneri sostenuti per la riscossione, ma anzi c’è un principio immanente nell’ordinamento che pone a carico del debitore il rimborso delle spese sostenute: per i ruoli coattivi , lo prevede espressamente l’art. 17 del D.lgs. N. 112/1999: Per le procedure ordinarie civilistiche c’è l’art. 614 c.p.c.; Per le ingiunzioni di pagamento non è previsto nulla, ma l’art. 10 della legge n. 23/2014 prevede «l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro». La norma prevede «l’allineamento», e non quindi la previsione di costi simili a quelli di Equitalia. Tuttavia, l’art. 52 del D.lgs. N. 446/1997 prevede che « l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente» Il Consiglio di Stato, con sentenza 12 giugno 2012, n. 3413, ha ritenuto che la norma in questione va così interpretata: “il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli uffici comunali”. P. Mirto - 27.11.2017

Problema aggio L’aggio ha la funzione di coprire i costi sostenuti per la riscossione coattiva, e quindi non deve servire a conseguire entrate maggiori dei costi. Guardando alla riscossione locale, essendo tanti i soggetti che riscuotono e tante le modalità organizzative attuate, si verifica una situazione molto variegata. Analizzando il problema sotto la doppia angolazione Comune/debitore, vi sono esperienze in cui: il costo sostenuto dall’ente è pari all’aggio applicato da Equitalia ma nulla viene ripetuto dal debitore, fatta eccezione, di norma, per le spese di notifica il costo sostenuto dall’ente è pari all’aggio applicato da Equitalia ed è utilizzato un meccanismo analogo a quello del ruolo, con addebito dell’intero importo in caso di pagamento dell’ingiunzione oltre i 60 giorni dalla notifica il costo sostenuto dall’ente è superiore all’aggio di Equitalia: in alcuni enti è addebitato almeno in parte al debitore, in altri resta totalmente a carico del Comune P. Mirto - 27.11.2017

Proposta di ANCI Oggi: per una cartella di 100 euro è richiesto un aggio di 6 euro per una cartella di 100.000 euro è richiesto un aggio di 6.000 euro Eppure le spese sostenute per la stampa e l’invio sono le stesse. Anci propone, per l’ingiunzione di pagamento riformata, la ripetizione di: una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3% delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; una quota denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21.11.2000; una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b) P. Mirto - 27.11.2017

Sistema Equitalia P. Mirto - 27.11.2017 Soluzione più «tranquilla» per i Comuni, in quanto determina una sorta di deresponsabilizzazione dell’entrata portata a ruolo. Se non si incassa la responsabilità è di Equitalia. In realtà, c’è un coinvolgimento diretto da parte dei funzionari comunali: Nel concedere le rateizzazioni, se l’ente si è riservato tale facoltà (Art. 26 del Dlgs n. 46 del 1999); Nel vagliare le richieste di annullamento avanzate dal debitore (commi 537-543, legge n. 228/2012); Nel controllo delle domande di discarico per inesigibilità (se mai saranno presentate) Opportunità di non far prescrivere il credito discaricato mantenendolo «in vita» con una successiva ingiunzione, ma ciò presuppone un controllo puntale e soprattutto che Equitalia non abbia fatto prescrivere il credito Possibilità di «subire» condoni (commi 618-624 legge 147/2013) ed annullamenti di ruolo (fino a 2000 euro per i ruoli ante 2000 – commi 527.528 legge 228/2012) Limitazioni alle attività di controllo delle quote inesigibile (di norma il 5% delle comunicazione e comunque per importi superiori a 300 euro) Ritardo incomprensibile nella trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità (nel 2018 comunicazioni relative al 2013 e poi decrescendo: nel 2031 comunicazioni relative al 2000!!!!), tuttavia il DL 193/2016 ha prorogato i termini di altri due anni P. Mirto - 27.11.2017

Soluzione ingiunzione pagamento La riscossione coattiva diretta richiede professionalità adeguate, L’affidamento a concessionari privati richiede un adeguato contratto e non esime dal puntuale controllo dell’operato del concessionario (vedi ultime vicende legate ai concessionari privati). Nell’affidamento esterno è importante: La durata del contratto: non servono a nulla contratti di uno/due anni, perché il concessionario riuscirà a notificare solo l’ingiunzione ma non ad effettuare le fasi successive; Definire la fase del «divorzio»: trasmissione all’ente degli accertamenti notificati e non pagati, delle ingiunzioni emesse e non pagate, delle misure cautelari ed esecutive pendenti, dei ricorsi pendenti, etc, anche per evitare che il concessionario incassi scaduto il termine della concessione (con Equitalia tali problemi non ci sono perché, anche quando cesserà di riscuotere per i Comuni la normativa prevede che debba comunque portare a termine la riscossione dei ruoli già consegnati: art.1, comma 686, legge 190/2014); Assicurare la proprietà pubblica dei dati prodotti durante la concessione (banca dati), assicurando il costante travaso nel sistema informativo del Comune. È INNEGABILE L’ESIGENZA DI TUTELARE I COMUNI CON SCHEMI DI CONTRATTO TIPO O CON LA COSTITUZIONI DI CENTRALI DI COMMITTENZA P. Mirto - 27.11.2017

Andamento riscossioni Equitalia RISPOSTA INTER. 5-00491 Zanetti - (COMMISSIONE VI – 11 LUGLIO 2013) «È infatti evidente come, a seguito del decorso di un decennio dall’affidamento del carico all’agente della riscossione, il dato del riscosso tenda strutturalmente ad attestarsi intorno al 20 per cento. Ne consegue che anche l’andamento delle riscossioni relative agli anni di più recente affidamento, ancorché sicuramente influenzato dal peggioramento del quadro economico di riferimento, potrà essere valutato nella sua effettività solo allorquando, nei prossimi anni, si sarà ormai consolidato».   carico iniziale Sgravi Carico netto sgravi Riscosso % riscossione 2000 54,7 13,7 41 8,2 20,0% 2001 47 24,2 22,8 4,5 19,7% 2002 33,5 13,6 19,9 3,6 18,1% 2003 50,5 28,9 21,6 4,3 19,9% 2004 34,7 7,3 27,4 16,4% 2005 51,2 12,7 38,5 5,1 13,2% 2006 79,7 26,7 53 8,4 15,8% 2007 71,6 20,4 6,5 12,7% 2008 60,7 9,8 50,9 12,8% 2009 76 14 62 5,9 9,5% 2010 81,2 71,4 5,6 7,8% 2011 82,6 7,1 75,5 3,9 5,2% 2012 84,3 4,8 79,5 2,2 2,8%  totali/media 807,7 193 614,7 69,2 13,4% P. Mirto - 27.11.2017

Andamento riscossioni Equitalia Se lo sgravio del ruolo è l’indicatore dell’attendibilità delle poste iscritte a ruolo, la tabella sotto evidenzia come i Comuni siano i soggetti che meglio degli altri effettuano iscrizioni veritiere. Il tasso di sgravio/annullamento delle poste comunali è il 9.7% del totale originariamente iscritto, contro un tasso del 25,5% dell’Agenzia delle entrare ed il 38,5% dell’Inail. Peraltro, il tasso comunale è influenzato dalla Tarsu, che era riscossa in via ordinaria con ruolo e che per tale motivo era costantemente soggetta a sgravi dipendenti da variazioni ordinarie (cambi di residenza/attività), e quindi non di errori nella formazione del ruolo. Al netto dei ruoli Tarsu il tasso di sgravio risulterebbe ancora più basso. Equitalia- Carichi (risposta interr. 5-00491 Zanetti) P. Mirto - 27.11.2017

Andamento riscossioni Equitalia P. Mirto - 27.11.2017

Ma cosa fa Equitalia per recuperare quanto non versato spontaneamente? Dati riferiti periodo gennaio-settembre 2013 Preavvisi di fermo amministrativo Iscrizioni di fermo amministrativo Iscrizioni ipotecarie Pignoramenti mobiliari Pignoramenti presso terzi Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati Istanze di insinuazione in procedure concorsuali 391.358 63.491 19.320 9.653 134.897 4.486 43.003 P. Mirto - 27.11.2017

Le modalità di riscossione- La normativa di riferimento è l’art. 52 del D.lgs. N. 446/1997 I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla; 4) le società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; (182) (189) c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. [6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. (184) - Comma abrogato dall'art. 1, comma 224, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008. P. Mirto - 27.11.2017

Norma di riferimento per la riscossione coattiva .Art. 36, comma 2 del DL n. 248/2007 La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 Questo comma è stato abrogato per errore dal Dl n. 70/2011 e poi è stata abrogato la norma di abrogazione! P. Mirto - 27.11.2017

Norma di riferimento per la riscossione coattiva Art. 7 comma 2, d.l. 70/2011 “gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter)[31 dicembre 2012 30/06/2017], i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare; (… si potrebbe dedurre che anche per le entrate patrimoniali l’ingiunzione rappresenti un titolo esecutivo che autorizza la successiva fase esecutiva) P. Mirto - 27.11.2017

Dl 209/2002- art .4 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , in quanto compatibili . 2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 . I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 . 2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali  P. Mirto - 27.11.2017

Accesso a banche dati D.lgs. N. 112/99 - Art. 18. Accesso dei concessionari agli uffici pubblici In vigore dal 4 ottobre 2005 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze , sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori P. Mirto - 27.11.2017

DPR 602/73 – Titolo II –art.45-86 – procedure semplificate la maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell’esecuzione sono affidate all’ente che procede alla riscossione (questo implica una specifica professionalità); le funzioni demandate all’ufficiale giudiziario sono svolte dall’ufficiale della riscossione (solo quelle esecutive e non anche le cautelari); L’agente della riscossione gode dell’esenzione dei tributi e diritti per trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche; tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei confronti del debitore; importanti agevolazione sui tempi da seguire nel pignoramento; procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica; la possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell’ipoteca quale misura cautelare (senza ufficiale riscossione) Pignoramento presso terzi dei crediti diretta (senza ufficiale riscossione) P. Mirto - 27.11.2017

Cosa scegliere tra ingiunzione e ruolo Dipende dall’organizzazione del servizio e dalle professionalità esistenti. 1) personale numericamente scarso o poco preparato: A) esternalizzazione riscossione Equitalia B) esternalizzazione riscossione società privata iscritta albo C) altre forme miste (società pubblica, società mista) Passare da Equitalia a riscossore privato non esime dal controllo puntuale sull’operato del concessionario (vedi esperienza di alcune società iscritte all’albo poi finite in malora) In caso di riscossore privato pretendere incasso su c/c intestati all’ente. Importante durata contratto (1 anno non serve a nulla) 2) personale adeguato e preparato:-> Possibile Riscossione interna tramite ingiunzione, ma occorre non fermarsi alla notifica dell’ingiunzione di pagamento. Occorre essere in grado di fare le fasi successive, a partire dal fermo e pignoramento presso terzi. IL PRIMO PASSO E’ DOTARSI DI UN REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA - Esempio P. Mirto - 27.11.2017

Regolamento riscossione coattiva Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l’applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell’Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. P. Mirto - 27.11.2017

Regolamento riscossione coattiva Art. 2 - Recupero bonario Prima dell’attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell’entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell’art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell’attività di riscossione coattiva ogni Responsabile del credito comunale provvede a sollecitare/intimare il pagamento non oltre l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando che l’attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali, ivi comprese quelle relative alle tasse ed imposte comunali. P. Mirto - 27.11.2017

Regolamento riscossione coattiva Art. 3- Ingiunzione di pagamento Scaduto il termine previsto per il pagamento dell’atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile della riscossione coattiva procede all’attivazione delle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1. Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dal Responsabile della riscossione coattiva dell’entrata, anche con le modalità previste dall’articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993. P. Mirto - 27.11.2017

Regolamento riscossione coattiva Art. 3- Ingiunzione di pagamento Con l’ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi di cui all’atto di sollecito/intimazione o all’atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche dei seguenti ulteriori oneri: le spese di notifica dell’ingiunzione; gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali, salva l’applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari; le spese amministrative sostenute per l’attività di gestione della procedura coattiva, quantificate forfettariamente, in misura pari: al 10 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell’ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito fino ad euro 1.000,00; all’8 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell’ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 1.001,00 fino ad euro 5.000,00; al 6 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell’ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 5.001 fino ad euro 10.000,00; al 5 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell’ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo superiore ad euro 10.000,00. Le spese amministrative di cui precedente comma 3, lettera c), possono essere rideterminate dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune per la gestione della riscossione coattiva. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti. L’ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione. È ammesso l’accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario. Non si procede all’emissione dell’ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 17,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica. P. Mirto - 27.11.2017

Regolamento riscossione coattiva Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive In caso di mancato pagamento dell’ingiunzione di pagamento il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all’ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell’ufficiale della riscossione. Le spese inerenti l’attivazione e l’esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico dei debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali. P. Mirto - 27.11.2017

Regolamento riscossione coattiva Art. 5-Rateizzazione Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell’interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti: fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione; da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili; da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili; da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili; da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili; da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili; da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili; da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili; da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili; oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali. P. Mirto - 27.11.2017

Regolamento riscossione coattiva Art. 6- Discarico per crediti inesigibili Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l’elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali. P. Mirto - 27.11.2017

L’ingiunzione fiscale La norma di riferimento è il centenario R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici) La norma è applicabile per la riscossione coattiva di tutte le entrate dei Comuni/Provincia, e non solo per quelle di natura tributaria Cassazione 2 agosto 1995 n. 8642 “lo stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale strumento ingiunzionale previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, non solo per la riscossione dei tributi o, in genere, delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili...” L’ingiunzione assolve alla stessa identica funzione della cartella di pagamento (da qui anche il rinvio al DPR 602/1973) Cassazione SS.UU. 10958/2005 (che contiene anche un’analisi della disciplina della riscossione coattiva): «l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata. In questa situazione, ed in considerazione dell'evoluzione che ha avuto il sistema processuale tributario nel suo insieme, ogni contestazione che concerne il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi deve essere assegnata alla Commissione Tributaria, che dal 1996 ha anche il potere di sospendere l'esecutività dell'atto. Alla giurisdizione del giudice ordinario appartengono solo gli atti che saranno posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell'esecuzione» P. Mirto - 27.11.2017

Cassazione SS.UU. 10958/2005 P. Mirto - 27.11.2017 «… il sistema di riscossione a mezzo ruolo è stato notevolmente allargato ed è divenuto abbastanza generale, mentre il decreto del 1910 non è stato abrogato direttamente ed espressamente, ma sono state abrogate le norme che tale decreto richiamavano. Significativamente, comunque, è stata abrogata ogni norma incompatibile con la nuova legge dettata in tema di riscossione a mezzo ruolo c) nel 1997, l'articolo 52 del D.Lgs. n,446/1997 ha previsto che "'la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4'". In questo modo, il R.D. del 1910 è tornato di attualità; d) nel 1999, il D.Lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale è stato ulteriormente allargato il meccanismo del ruolo, e con la quale è stata precisata meglio la disciplina delle opposizioni in sede di procedimenti espropriativi posti in essere dal Concessionario della riscossione. … Si può ritenere che con questa riforma il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, anche se per gli Enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà - Infatti, l'articolo 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 46/1999 ha stabilito che "'Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti localì"; e) ora, mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva, anche sul piano delle maggiori garanzie apprestate per il contribuente ….. la normativa del 1910 è rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti; P. Mirto - 27.11.2017

Cos’è? Art. 2 del RD n.639/1910 «Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta». Si tratta quindi di un sorta di decreto ingiuntivo emesso unilateralmente dall’ente creditore preordinato, in caso di mancato pagamento, all’espropriazione forzata dei beni del debitore. P. Mirto - 27.11.2017

Titolo esecutivo P. Mirto - 27.11.2017 La riscossione dei tributi prevede la notifica di un atto di accertamento che esso stesso un titolo esecutivo In generale l’azione esecutiva presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo, definito dall’art. 474 c.p.c. Il titolo esecutivo assolve alla funzione sia di accertamento del credito che di prova della sua esistenza. In altre parole deve dimostrare che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile. L’art. 474 c.p.c. prevede, in generale, che sono titoli esecutivi le sentenze ed i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. L’ingiunzione di pagamento svolge anche la funzione di precetto (di cui all’art. 480 c.p.c.) che è l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo. È fase preliminare all’esecuzione forzata. Quindi quando l’ente è titolare di un credito cristalizzato in un accertamento tributario definitivo oppure in una sentenza passata in giudicato, che come detto sono titoli esecutivi, per procedere all’esecuzione forzata deve notificare l’ingiunzione di pagamento che è una sorta di titolo esecutivo speciale comprensivo di precetto. Cassazione n. 19669/2006 precisa quanto segue «Questa Corte ha più volte esattamente affermato che l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, presuppone un credito che sorga da fatti oggettivi e sia liquidato su parametri normativi o amministrativi predeterminati che consentano, quando la somma pretesa sia esigibile, la immediata riscossione di essa con il detto atto ingiunzionale, costituente contestualmente precetto e titolo esecutivo (cfr. con la Cass. 15 giugno 2000, citata dalla sentenza impugnata, Casa. 25 agosto 2004 n. 16855 e 22 dicembre 1992 n. 13587)». P. Mirto - 27.11.2017

Titolo esecutivo/esecutorio L’ingiunzione è anche atto esecutorio (*) (*) Art. 21-ter Esecutorietà – Legge 241/90 Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. L'esecutività di un atto consiste nella capacità e/o nella forza a questo assegnata di modificare unilateralmente la sfera giuridica del destinatario. L'esecutorietà consiste, invece, nella capacità specifica del provvedimento di essere portato ad effetto attraverso le procedure costrittive demandate all’autorità pubblica P. Mirto - 27.11.2017

Natura ingiunzione Quindi l’ingiunzione è un ATTO «particolare» potendosi definire come atto amministrativo (in quanto emanato dalla PA) che assolve sia alle funzioni di titolo esecutivo che di precetto perché contiene l’avvertimento al debitore che in caso di mancato pagamento del debito ingiunto, che è certo (nella sua esistenza), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto a condizione o termine), si procederà all’avvio dell’esecuzione forzata. P. Mirto - 27.11.2017

Elementi essenziali L’ingiunzione deve contenere: Le norme di riferimento L’indicazione del debitore La motivazione della pretesa di pagamento Intimazione/ordina ad effettuare il pagamento Termine di 30/60 giorni per pagarla l’avvertenza, se in difetto, si procederà ad esecuzione forzata L’indicazione del responsabile del procedimento L’Indicazione del soggetto cui chiedere l’autotutela L’indicazione in merito all’impugnazione (soggetto-termine) L’ufficio emittente e l’ufficio cui chiedere informazioni Il visto di esecutorietà La sottoscrizione dell’atto P. Mirto - 27.11.2017

Elementi essenziali P. Mirto - 27.11.2017 Per gli accertamenti tributari vale quanto previsto dalla 296/2006, in merito agli elementi essenziali. Per le ingiunzioni, oltre alle scarne indicazioni di cui al 639/1910 vale quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto del Contribuente. Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti) 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti. P. Mirto - 27.11.2017

Chi firma? L’art. 2 del 639 prevede che «La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette» Questa norma è stata abrogata dall’art. 229 del D.lgs. N.51/1998 il quale prevede che «Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto». Pertanto la sottoscrizione spetta al funzionario/dirigente cui è attribuita la funzione della riscossione coattiva, variamente articolata negli enti (funzionario responsabile Imu, dirigente pubblica istruzione, etc…. ). Il riferimento è il peg/bilancio, ovvero si guarda il soggetto cui è stata attribuita la competenza della riscossione coattiva. Occorre però considerare che la riscossione ordinaria può essere di competenza di un soggetto (responsabile servizio) mentre la competenza della riscossione coattiva può essere in capo ad altro soggetto (ragioneria). Poi vi sono casi in cui i due ruoli coincidono, come nel caso del funzionario Imu. Nel caso dell’ingiunzione occorre attestare che si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile, ovvero occorre apporre il visto di esecutività/esecutorietà, e ciò non può essere fatto dal responsabile della riscossione coattiva. Quindi occorre una doppia firma. Il visto di esecutività/esecutorietà potrà essere anche non apposto nell’atto ingiuntivo se questo richiama l’attestazione comunque effettuata dal responsabile dell’entrata, ovvero se questo firma una sorta di lista di carico dei crediti ingiunti (similmente a quanto avviene con il ruolo coattivo). Ovviamente se affida ad un concessionario privato, la firma spetterà a tale soggetto P. Mirto - 27.11.2017

Termine di pagamento dell’ingiunzione Tema abbastanza controverso. L’art. 2 del 639 prevede espressamente il termine di 30 giorni. Tuttavia ricordiamoci che il termine per impugnare l’ingiunzione innanzi le CTP è di 60 giorni, Art. 21 del d.lgs. N. 546/1992 «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo». Tra i due termini, per i crediti di natura tributaria, prevalgono quelli del processo tributario in quanto norma successiva. Il termine di 60 giorni è preferibile anche per motivi di logicità, perché non pare accettabile che il debitore debba pagare nei 30 giorni e poi possa impugnare nei 60, perché si precluderebbe di fatto l’accesso agli strumenti cautelari previsti dal 546. La soluzione pare quindi essere quella di ritenere applicabile il termine di 60 giorni per i crediti tributari, mentre quello di 30 giorni per i crediti diversi P. Mirto - 27.11.2017

Esempio di ingiunzione Atto ingiunzione.pdf P. Mirto - 27.11.2017

Grazie per l’attenzione Fine Grazie per l’attenzione P. Mirto - 27.11.2017