Aggiornato alla L. n. 232 dell’11 Dicembre 2016 IL CONGEDO DI PATERNITÀ E IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE Cassetto Giuridico Aggiornato alla L. n. 232 dell’11 Dicembre 2016
IL CONGEDO DI PATERNITA’ E’ disciplinato dagli articoli 28 e ss. del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 rubricato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Il congedo di paternità spetta in caso di: • morte o grave infermità della madre; • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ) In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. Cassetto Giuridico
PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, le misure a sostegno della genitorialità, prorogate anche per l’anno 2016 dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e di seguito riportate:
Astensione obbligatoria 2015-2016 Astensione obbligatoria Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, deve astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni, fruibili anche disgiuntamente. Tale diritto spetta solo per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2016. Per gli eventi avvenuti prima di tale data, sussiste l’obbligo di astensione soltanto per un giorno.
Astensione facoltativa 2015-2016 Il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.
CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE 2017 L’art. 1 comma 354 della L. n. 232 dell’11 Dicembre 2016 proroga anche per il 2017 l'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2017 La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 2 giorni per l'anno 2017, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.
Astensione facoltativa Si ricorda che il congedo facoltativo non è stato prorogato per l'anno 2017. Potrà essere fruito, pertanto, esclusivamente per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti fino al 31 dicembre 2016.