Aggiornato al D. Lgs. n. 185 del 2016

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Transcript della presentazione:

I SERVIZI PER IL LAVORO E LE POLITICHE ATTIVE TRA COMPETENZA STATALE E REGIONALE Aggiornato al D. Lgs. n. 185 del 2016 Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si rinvia alla normativa di riferimento

L’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Si consideri che la tutela e la sicurezza del lavoro è materia di legislazione concorrente: spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Per quanto attiene alle competenze in materia di politiche attive del lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla L. n. 68 del 12 marzo 1999.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, inoltre, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto; atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti: definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25 del D. Lgs. n. 150 del 2015; definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri; indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dai fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003

Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.

L’organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome

Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto del D. Lgs. n. 150 del 2015 nonché dei seguenti principi: 

 I) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;

 II) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22 del D. Lgs. n. 150 del 2015;

 III) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza.

 IV) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 150 del 2015 (relativo ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro), nonché dei seguenti compiti: 1.      servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999; 2.      avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più di tali funzioni indicate in questo punto.

Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare: l’identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 150 del 2015; l’accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs. n. 150 del 2015. Tale norma stabilisce che “con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione”.