Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017 L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITA’ E I CONGEDI PARENTALI PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS Cassetto Giuridico Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017
L’indennità di maternità
Il periodo di astensione dal lavoro, prima del parto, i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto; Il periodo di astensione dal lavoro, prima del parto, comprende: i periodi di interdizione anticipata
i periodi di interdizione prorogata i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva; Il periodo di astensione dal lavoro, dopo il parto, comprende: in caso di parto prematuro ai 3 mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto i periodi di interdizione prorogata
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
a prescindere dalla effettiva astensione Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 81 del 2017 l’indennità di maternità spetta per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.
non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall’art. 4, comma 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 151 del 2001, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
I CONGEDI PARENTALI PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. N. 81 DEL 22/05/2017 (entrata in vigore il 14 giugno 2017)
Periodo massimo di fruibilità individuale del congedo parentale A decorrere dal 14 giugno 2017, data dell’entrata in vigore della L. n. 81 del 22 maggio 2017, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.
Periodo massimo di fruibilità complessiva del congedo parentale I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Condizioni Il trattamento economico per congedo parentale è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Si consideri, tuttavia, che il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il I° anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal predetto requisito contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità.
Indennità per congedo parentale L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella G.U. n. 136 del 12 giugno 2002. Per i periodi di congedo parentale fruiti entro il I° anno di vita del bambino, l'indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.
Genitori adottivi o affidatari In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per un massimo di 6 mesi entro 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.