Aggiornato alla legge n. 232 del 2016.

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Aggiornato alla legge n. 232 del 2016. IL JOBS ACT E LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO Aggiornato alla legge n. 232 del 2016. Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si rinvia alla normativa di riferimento

Il D. Lgs. n. 80 del 2015 rubricato “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. n. 183 del 2014” detta misure volte a tutelare la maternità, la paternità e il diritto alla genitorialità favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Cassetto Giuridico

ed è entrato in vigore il 25 giugno 2015. È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24/6/2015 - Suppl. Ordinario n. 34 – ed è entrato in vigore il 25 giugno 2015. Cassetto Giuridico

Il D. Lgs. n. 80 del 2015 consta di 28 articoli, 20 dei quali (dall’art. 2 all’art. 21) apportano modifiche al D. Lgs. n. 151 del 2001. Tra le numerose modifiche apportate, si evidenziano, sinteticamente, le seguenti: Cassetto Giuridico

La modifica all'articolo 16 del D. Lgs. n La modifica all'articolo 16 del D. Lgs. n. 151 del 2001, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne, apportata dall’art. 2 del D. Lgs. n. 80 del 2015: a) all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 151 del 2001, la lettera d) é sostituita dalla seguente: «d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.»; Cassetto Giuridico

b) dopo l'articolo 16 é inserito il seguente: «Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternità). - 1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. 2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed é subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.». Cassetto Giuridico

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: del D. Lgs. n. 151 del 2015 art. 28 La modifica, operata dall’art. 5 del D. Lgs. n. 80 del 2015, all'articolo 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, in materia di congedo di paternità: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 , si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 » Cassetto Giuridico

del D. Lgs. n. 151 del 2015 art. 28 1-ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre».; Cassetto Giuridico

del D. Lgs. n. 151 del 2015 art. 28 b) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.». Cassetto Giuridico

del D. Lgs. n. 151 del 2015 art. 32 La modifica prevista dall’art. 7 del D. Lgs. n. 80 del 2015 all'articolo 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, in materia di congedo parentale a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»; b) dopo il comma 1-bis é inserito il seguente: «1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Cassetto Giuridico

del D. Lgs. n. 151 del 2015 art. 32 La fruizione su base oraria é consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma é esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»; Cassetto Giuridico

art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2015 c) il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore é tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso é pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.». Cassetto Giuridico

La modifica, operata dall’art. 8 del D. Lgs. n La modifica, operata dall’art. 8 del D. Lgs. n. 80 del 2015, all'articolo 33 del D. Lgs. n. 151 del 2001, in materia di prolungamento del congedo parentale 1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino». Cassetto Giuridico

Le disposizioni sul telelavoro L’art. 23 del D. Lgs. n. 80 del 2015 stabilisce che i datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Cassetto Giuridico

CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE Ex art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 80 del 2015 “La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi» … Si consideri, infine, che la L. n. 232 del 2016 ha disposto (con l'art. 1, comma 241) che "Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, é riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di 3 mesi". Cassetto Giuridico