Il Codice del Terzo Settore

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Transcript della presentazione:

Il Codice del Terzo Settore Savona 4 dicembre 2017

Art. 4 Enti di Terzo Settore (ETS) Cosa sono? Enti privati che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, senza scopo di lucro: con attività di interesse generale in via esclusiva o principale (art. 5) tramite azione volontaria; attraverso erogazione gratuita di beni, danaro o servizi; produzione o scambio di beni e servizi. Gli Enti del Terzo Settore devono essere Iscritti al Registro Unico Nazionale. Quali sono? Organizzazioni di volontariato (ODV) Associazioni di promozione sociale (APS) Enti filantropici Imprese sociali Cooperative sociali (legge n. 381/1991) Enti religiosi (solo per le attività ETS) Società di mutuo soccorso Le reti associative Altri enti privati (associazioni, fondazioni, ecc.)

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Art. 45 Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) è una grande novità della riforma. L’iscrizione al RUNTS costituisce un requisito per acquisire la qualifica di ETS. È adempimento obbligatorio per tutti gli enti che intendono essere ETS. Sostituisce tutti i registri attualmente istituiti. Ciascuna tipologia di ente avrà una propria sezione. Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà gestito dalle Regioni. Non è più un semplice adempimento amministrativo, ma rappresenta la chiave di accesso al Terzo settore e costituisce una forma di pubblicità essenziale che dovrà essere alimentata con il deposito periodico di una serie di atti, documenti ed informazioni (statuti, titolari di cariche sociali, bilanci, operazioni straordinarie). Opponibilità verso i terzi degli atti per i quali è previsto con obbligo di deposito, iscrizione o annotazione.

Il volontariato “dentro” gli ETS Art. 17 Il volontariato “dentro” gli ETS Il Codice disciplina la presenza del volontariato dentro tutti gli enti del Terzo Settore come un tratto qualificante. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. NOTA BENE Registri dei volontari non occasionali da istituire obbligatoriamente negli ETS (incluse le imprese sociali) Limiti alle possibilità di rimborsi spese (documentazione, autocertificazione) Assicurazioni obbligatorie (art. 18): infortuni, malattie connessi allo svolgimento delle attività, RC terzi. Elemento essenziale delle convenzioni con la P.A.

Art. 32 Le ODV Organizzazioni di Volontariato Forma giuridica: ASSOCIAZIONE riconosciuta o non riconosciuta. Numero minimo associati: 7 PERSONE FISICHE o 3 ODV: possono partecipare altri ETS o Enti senza scopo di lucro se il loro numero non sia > al 50% del numero delle ODV. Attività (di interesse generale): svolta prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. Denominazione: deve contenere “organizzazione di volontariato” o “ODV”. Risorse umane: le ODV possono attivare RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO (dipendente, autonomo o di altra natura) esclusivamente nei “limiti necessari al loro regolare funzionamento” o nei “limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta”. Il n° lavoratori non può essere > al 50% del n° volontari. Risorse economiche: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale. Amministratori: scelti tra gli ASSOCIATI, che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste e a cui non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettive e documentate.

Associazioni di Promozione Sociale Art. 35 Le APS Associazioni di Promozione Sociale Forma giuridica: ASSOCIAZIONE riconosciuta o non riconosciuta: non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Numero minimo associati: 7 PERSONE FISICHE o 3 Aps - possono partecipare altri ETS o Enti senza scopo di lucro se il loro numero non sia > al 50% del numero delle APS. Attività (di INTERESSE GENERALE): svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi e avvalendosi in prevalenza di prestazioni di volontari associati. Denominazione: deve contenere ‘associazione di promozione sociale’ o ‘APS’. Risorse umane: le APS possono attivare RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO (dipendente, autonomo o di altra natura), anche dei propri associati, solo quando ciò sia “necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità”. In ogni caso, il n° lavoratori non può essere > al 50% del n° volontari o al 5% del n° associati.

La disciplina del volontariato Trasversalità ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Può essere ora esercitata in tutti gli ETS e non solo in alcune tipologie specifiche (ODV, APS, ONG, cooperative sociali). Nuova definizione di VOLONTARIO “Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Conferma PRINCIPIO DI GRATUITÀ L’attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o altro) con l'ente. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

La disciplina del volontariato Effettività RIMBORSO SPESE Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario, ma viene introdotta la possibilità di rimborsare le spese anche a fronte di una autocertificazione, per un importo max di 10 euro/giorno e 150 euro/mese, a condizione che un organo associativo deliberi su tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (non si applica per la donazione di sangue e di organi). Conferma COPERTURA ASSICURATIVA Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Con apposito decreto si dovranno individuare nuovi meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche. L’assicurazione è essenziale per tutte le convenzioni tra ETS e amministrazioni pubbliche: gli oneri sono a carico della P.A.

In attesa dei decreti attuativi… Prendiamoci un tempo di riflessione… L’esigenza, oggi, è quella di posizionare i diversi enti all’interno della nuova architettura della riforma. Attenzione a non farsi condizionare dal passato, o a cercare la posizione “meno svantaggiosa”. Occorre tornare a riflettere sulla mission e sui modi ed i mezzi per raggiungere gli obiettivi sociali, per scegliere liberamente quale veste giuridica assumere. Alcune domande da porsi: In quale settore, fra quelli elencati nel Codice, si svolge l’attività principale? In quale modo si svolge l’attività: imprenditoriale o non imprenditoriale? La struttura di governo dell’organizzazione è adeguata rispetto alla missione? Quali cambiamenti da fare per rispettare le indicazioni del Codice? Qual è il ruolo del volontariato nell’organizzazione? E qual è l’apporto proveniente da rapporti di lavoro?

Nuova fisalità ETS e modo di svolgimento dell’attività

I requisiti statutari obbligatori Le NUOVE INFORMAZIONI che le associazioni devono avere nel proprio Atto costitutivo o Statuto: denominazione: “Ente del terzo settore” o “ETS” finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (vedi art. 4) attività di interesse generale e le eventuali attività diverse (vedi art. 5-6) patrimonio iniziale per il riconoscimento personalità giuridica (vedi art. 22) requisiti e procedura di ammissione dei nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità attività svolte nomina dei primi componenti degli organi associativi obbligatori

Il patrimonio e la personalità giuridica Per una MIGLIORE CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO: divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili/avanzi di gestione e di fondi/riserve ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi in caso di estinzione o scioglimento dell’ente, obbligo di devoluzione del patrimonio residuo - previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico - ad altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9) ripianamento delle eventuali perdite (che incidono sul patrimonio per oltre 1/3), attraverso apposita deliberazione assembleare per la ricostituzione del patrimonio minimo associativo. Per l’ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA Il NUOVO PROCEDIMENTO (che si affianca a quello disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000 ed esercitato dall’U.T.G. o dalla Regione) si ispira a quello delle società di capitali: Il notaio verifica le condizioni previste dalla Legge per la costituzione dell’associazione e il patrimonio minimo (15.000 euro in denaro liquido e disponibile - per conferimenti in natura, è richiesta una relazione giurata). Il notaio deposita entro 20 giorni atto costitutivo, statuto e relativi allegati presso il competente Ufficio del Registro unico l’Ufficio del Registro unico, dopo aver verificato la regolarità formale dei documenti e la consistenza patrimoniale, iscrive l’associazione nel Registro unico.

La tutela dei diritti degli associati DIRITTO DI INFORMAZIONE Le associazioni devono tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura dell’organo di amministrazione; registro dei volontari, per le associazioni che si avvalgono di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo le modalità previste dallo Statuto. DIRITTO DI VOTO L’associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo diversa disposizione statutaria, ha diritto ad 1 voto Se l’associato è un ETS, lo Statuto può attribuire all’ente da 1 a 5 voti, in proporzione al numero dei loro associati (deroga al principio “una testa, un voto”) DIRITTO DI RAPPRESENTANZA Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, salva diversa disposizione statutaria può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (per le associazioni con un numero di associati <500) e di 5 associati (per le associazioni con numero associati > 500)

Art. 79-84 Attività non commerciali ODV Le attività di interesse generale tipiche (Art. 5) svolte a titolo gratuito o con corrispettivi che non superano i costi effettivi Raccolta pubblica di fondi Contributi e apporti delle PP. AA. per le attività tipiche (questioni aperte su affidamento convenzioni natura delle prestazioni) Attività svolta nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi in conformità Art. 5 e presenti nel proprio statuto (Art. 79 Comma 6) TUTTO IL RESTO è ATTIVITA COMMERCIALE

Erogazioni e liberalità (Art. 83) Detraibilità (persone fisiche) fino al del 30% (35% per le sole odv) fino a un max di €30.000 Deducibilità (persone fisiche e giuridiche) Fino al 10% del reddito imponibile Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e’consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (…) Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, dapersone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo’essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. (…)

Art. 61 Il sistema dei Csv

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