Conoscere il minore straniero non accompagnato

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Transcript della presentazione:

Conoscere il minore straniero non accompagnato CAPOBASSO 11 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio gratuito A cura della dott.ssa Loretta Giacomozzi Assistente Sociale Formatore

Il Sistema odierno dell’accoglienza Il sistema disegnato dalla «Road map del Ministero dell’Interno» I Centri gestiti dalla Direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e dell’asilo del Ministero dell’Interno. PRIMA ACCOGLIENZA CDA ORA SECONDA ACCOGLIENZA HOT SPOT HUB REGIONALI C i E O CIET ADULTI Richiesta di asilo CARA Centro A.Richiedenti asilo SPRAR Servizio Centrale Protezione RELOCATION SOLO CHI CHIEDE PROTEZIONE INTERNAZ. Provvedimento respingimento Espulsione CAS Centro A. STRAORDINARIA Riconoscimento Dello status di rifugiato Ordine a lasciare Equiparazione al Cittadino italiano

Il SISTEMA ODIERNO DELL’ACCOGLIENZA IMPORTANTE LA NON ESPULSIONE I Minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di sicurezza dello Stato ( in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni). I MSNA possono tuttavia essere rimpatriati attraverso La misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto dell’unità familiare. Il provvedimento è adottato solo se, in seguito ad una indagine specifica, attivata dalla Direzione Centrale dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione (ente che ha sostituito il Comitato dei Minori Stranieri che era incardinato presso lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) nel Paese di origine si ritiene sia opportuno nell’interesse del minore.

Il Sistema odierno dell’accoglienza IL RIMPATRIO ASSISTITO A DIFFERENZA DELL’ESPULSIONE , IL RIMPATRIO ASSISTITO NON COMPORTA IL DIVIETO DI REINGRESSO PER DIECI ANNI. NEL CASO IL MINORE NON RITENGA CHE IL RIMPATRIO NON SIA DI SUO INTERESSE, EGLI HA DIRITTO A PRESENTARE, TRAMITE I GENITORI O IL TUTORE, UN RICORSO ALLA MAGISTRATURA ( TRIBUNALE ORDINARIO O TAR) PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO. NOTA: Accade poco frequentemente che il Minore presenti il ricorso alla magistratura, poiché, la motivazione dell’arrivo in Italia nella maggioranza delle volte è « Venire qui a lavorare».

Il Sistema odierno dell’Accoglienza Su questo punto, dovremmo soffermarci. Questi comportamenti, anche se di altre culture, stanno generando un nuovo tipo di sfruttamento minorile. E di questo, in particolare modo gli operatori dovrebbero tenerne sempre conto quando trovandosi di fronte a Minorenni stranieri non accompagnati, individuano problematiche relazionali, sociali a volte sanitarie (psichiche). La condizione attuale dei CONFLITTI E delle GUERRE nel Continente africano hanno generato povertà e miseria, ma la decisione delle Famiglie a prendere provvedimenti estremi …..genera …molti dubbi.

Il Sistema odierno dell’accoglienza PERMESSO DI SOGGIORNO Tutti i Minori stranieri non accompagnati (essendo inespellibili) hanno il diritto di ottenere un permesso di soggiorno per minore età. E’ possibile convertire il permesso di soggiorno in un «Affidamento» quando a seguito del provvedimento di « Non luogo a provvedere al rimpatrio» deciso dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (ex Comitato dei Minori Stranieri) I Minori in questione vengano affidati : direttamente con provvedimento del Tribunale per i Minorenni oppure Su iniziativa dei Servizi Sociali del Comune. Reso il provvedimento, esecutivo dal Giudice Tutelare.

Il Sistema odierno dell’Accoglienza Dobbiamo tenere presenti vari punti nelle dinamiche Del Permesso di soggiorno quali: Il P.S consente al Minore di lavorare ma nei casi consentiti dalla legge italiana ( punto di riflessione) E’ possibile convertirlo in permesso di studio e lavoro al compimento dei 18 anni di età. Se il Minore è affidato e convive con un cittadino straniero regolare, vengono iscritti sul permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni di età e da qui passeranno ad un permesso per motivi familiari.

Il Sistema odierno dell’Accoglienza LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO La domanda di permesso di soggiorno per il Minore straniero non accompagnato deve essere presentata da: Il Tutore quando viene nominato ( oggi è possibile che venga nominato un cittadino che ne faccia richiesta). Dal Legale rappresentante dell’Istituto o Comunità in cui il Minore alloggia (accade in una collocazione diretta) Dai Servizi Sociali del Comune se è assistito dai Servizi Sociali.

Il Sistema odierno dell’Accoglienza L’ASILO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ( Rifugiati richiedenti protezione Internazionale) La richiesta di ASILO viene presentata dal titolare della sua tutela per i seguenti motivi: Persecuzione nel loro Paese Motivi che riguardano la razza, Religione, nazionalità, o appartenenza ad un Gruppo sociale. Per le idee Politiche. La domanda di ASILO viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato.

Il Sistema odierno dell’ Accoglienza IL RISULTATO DELLA RICHIESTA: Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso di ASILO. Se non viene riconosciuto, e avviene il rigetto della domanda di asilo, la Commissione puo’ comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari.

Cosa avviene al Loro arrivo alle frontiere Nel 2016, circa 25.800 Minori stranieri non accompagnati sono arrivati in Italia in mare. Erano stati 12.360 nel 2015.

Focus sulla legislazione Il Minore straniero non accompagnato non puo’ essere respinto alla frontiera ed è considerato appartenente alla categoria dei soggetti «VULNERABILI» Quando fa ingresso in Italia quindi, qualora si trovi privo di visto di ingresso, non accompagnato da almeno un genitore o parenti entro il quarto grado, viene ammesso ad una procedura di assistenza ed accoglienza già in parte predisposta dal Dlgs 142/2015

FOCUS SULLE LEGISLAZIONE La LEGGE 7 aprile n° 47/2017 « «Disposizioni in materia di protezione dei Minori stranieri non accompagnati» Ha fornito ulteriori punti di forza all’interno di alcuni articoli, partendo dalla definizione stessa del Minore straniero accompagnato. Che consente di ricondurre ad unica definizione tutti i minori stranieri non accompagnati compresi coloro che arrivano in Italia per richiedere protezione internazionale.

FOCUS SULLA LEGISLAZIONE Alcune delle più significative modifiche sono le seguente che qui si riportano: Vengono istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, presso tutti o tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello con le seguenti competenze: nel caso DEI Minorenni extra Europei Riconoscimento della protezione internazionale Mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari: diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare di soggiorno per motivi familiari.

FOCUS SULLA LEGISLAZIONE Punti di forza della legge 7 aprile n°47/2017 IL COLLOQUIO: Tramite il personale qualificato della Struttura di accoglienza, viene effettuato un colloquio, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. I colloquio viene svolto sotto la Direzione dei Servizi dell’ente locale competenze e coadiuvato, laddove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica della tutela dei minori.

FOCUS SULLA LEGISLAZIONE Punti di forza della legge 7 aprile n°47/2017 Nei cinque giorni successivi al colloquio se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso ed esclusivamente nel suo superiore interesse ( Convenzione di Ginevra) l’esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all’ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

Un apposito Regolamento da pubblicare entro 120 giorni dovrà regolare la procedura del colloquio. Mentre, l’identità del Minore Straniero non Accompagnato viene accertata in via principale attraverso un documento identificativo delle autorità di pubblica sicurezza. La Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni potrà disporre di esami socio sanitari volti all’accertamento dell’età qualora non sia stata individuata in altro modo. In attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24”12. (VITTIME DI TRATTA) Esso chiarisce le procedure che devono essere adottate per determinare l’età dei minori non accompagnati vittime di tratta e introduce importanti garanzie a loro tutela. Come il Protocollo approvato dalla Conferenza delle Regioni, anche il Decreto stabilisce, infatti, che solo laddove sussistano ragionevoli dubbi sull’età del minore e questa non sia accertabile attraverso idonei documenti identificativi o attraverso l’accesso alle banche dati pubbliche, le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per la tutela, l’autorizzazione all’avvio della procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età.

Essa consiste, secondo il protocollo, in un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica ( Per i parametri della crescita) e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica ed è condotta presso una struttura sanitaria pubblica. Il protocollo prevede anche che la procedura per l’accertamento dell’età potrà essere avviata solo dopo che il minore sia stato adeguatamente informato, anche attraverso l’ausilio di un mediatore culturale, sugli esami a cui verrà sottoposto e sull’eventuale diritto di opporvisi. Il Protocollo è entrato in vigore il 6 gennaio di quest’anno e ancora non si può dire se le procedure in esso contenute saranno nella prassi applicabili per l’accertamento dell’età di tutti i minori non accompagnati, come ha auspicato anche il Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, o solo per coloro che sono vittime di tratta. Con la nuova LEGGE si auspica la possibilità di estendere le disposizioni a tutti i Minori in modalità standard.

IL TUTORE VOLONTARIO - UNA RISORSA

Il TUTORE VOLONTARIO La nuova legge sui minori non accompagnati (L.47/2017) favorisce l’esercizio della tutela da parte di privati cittadini. A questo scopo prevede la creazione, presso i Tribunali per i Minorenni, di elenchi di persone disponibili ad assumere questo importante incarico. La procedura per la nomina e le responsabilità del tutore restano quelle definite dal Codice civile e dal Codice di procedura civile. 

IL TUTORE VOLONTARIO La nuova legge per la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (L.47/2017), è stata fortemente voluta da Save the Children e dalle più autorevoli organizzazioni di tutela dei minori e dei migranti.

LE RISORSE PER I MSNA IL TUTORE VOLONTARIO : non ha l’obbligo di coabitare si può assumere la tutela di un minore senza che siano necessarie la coabitazione e il sostentamento economico, ad esempio di un minore ospitato in un centro di accoglienza.  L’AFFIDATARIO : ha la responsabilità diretta dell’accoglienza e del sostentamento del minore e viene nominato secondo un diverso procedimento. Coabita con il Minore straniero non accompagnato

LE RISORSE PER I MSNA Al momento della nomina, il tutore: si impegna ad esercitare il proprio ruolo con “fedeltà e diligenza” ha quindi l’obbligo di agire responsabilmente nei confronti del tutelato e può essere rimosso dall’incarico in caso di comportamenti gravemente scorretti verso il minore. Il tutore non è invece responsabile per eventuali atti illeciti commessi dal minore verso terzi, salvo la responsabilità civile per i danni prodotti, ma soltanto quando convive con il minore (art. 2048 Cod. Civ). 

LE RISORSE PER I MSNA Nei casi in cui non sia possibile il ricongiungimento familiare in Italia o in altri Paesi UE (per il ricongiungimento nel Paese di origine, previsto esclusivamente se nell’interesse e con la volontà del minore, si usa l’istituto del rimpatrio assistito e volontario) l'affido è la migliore opportunità per i minori soli che arrivano in Italia e che non hanno familiari di riferimento, da preferire sempre rispetto alle strutture d’accoglienza.

L’articolo 7 della legge LE RISORSE PER I MSNA L’articolo 7 della legge disciplina l’affido dei minori migranti non accompagnati a parità di trattamento con i minori italiani e mira a promuovere l’istituto dell’affidamento familiare di cui alla legge n. 184 del 1983 anche per loro, sulla base di significative esperienze portate avanti da alcuni comuni nel territorio italiano: Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione  di affidatari che possano accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l’affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

LE RISORSE PER I MSNA Precisazioni sul TUTORE Il tutore viene nominato dal Giudice tutelare ed esercita, a titolo volontario e gratuito, la responsabilità genitoriale. (PUNTO DI OSSERVAZIONE) Ha quindi la responsabilità di curare gli interessi e di perseguire il benessere del minore, che rappresenta negli atti e nei procedimenti con valore legale. In concreto, il tutore vigila sulle condizioni di accoglienza, sui percorsi di integrazione, educazione e protezione del minore in coordinamento con le istituzioni responsabili per queste aree.

LE RISORSE MSNA Tenendo conto delle sue inclinazioni, promuovendone i diritti e prendendo sempre in attenta considerazione il suo punto di vista. Vi sono atti per compiere i quali il tutore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale, altri di ordinaria amministrazione che può compiere in autonomia.

Sitografia Caterina Boca - ZOC INFORMA - CARITAS ROMA – Area Immigrati – Centro Ascolto Stranieri. Leonardo Cavaliere – Guida pratica Minori stranieri non accompagnati. SAVE THE CHILDREN – Protezione Minori - UNHCR - Accertamento dell’età del Minore straniero non accompagnato YOU TUBE – L’accertamento dell’età del Minore straniero non accompagnato.