LA CONTABILITA’, LA PROGRAMMAZIONE E I BILANCI DI PREVISIONE

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LA CONTABILITA’, LA PROGRAMMAZIONE E I BILANCI DI PREVISIONE Gioia Tauro 15/2/2018 Stefano Pizzutelli

La programmazione Percorso della programmazione: parte dal programma amministrativo del Sindaco (o Presidente) linee programmatiche comunicate all’Organo consiliare, piano generale di sviluppo dell’ente – programma di mandato documenti della programmazione (DUP e bilancio di previsione) il piano esecutivo di gestione.

La programmazione Programmazione: Processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico - finanziarie, della possibile evoluzione dell’ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri Da rappresentarsi negli schemi di bilancio in modo veritiero e corretto e deve esprimere l’impegno che gli organi di governo si assumono nei confronti dei cittadini

La programmazione a) la valenza pluriennale del sistema; Tre elementi chiave dell’ordinamento finanziario e contabile: a) la valenza pluriennale del sistema; b) la lettura non solo contabile dei documenti; c) la necessaria coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio.

La programmazione Principi generali che assistono gli atti di programmazione: 1. Principio dell'annualità 2. Principio dell'unità 3. Principio dell'universalità 4. Principio dell'integrità 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità 6. Principio della significatività e rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza

La programmazione Principi generali che assistono gli atti di programmazione: 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della costanza 12. Principio della comparabilità e della verificabilità 13. Principio della neutralità 14. Principio della pubblicità 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Fasi ed atti della programmazione Programma di mandato E’ l’atto di programmazione strategica di lungo periodo (il mandato) nel quale sono contenuti gli indirizzi e gli obiettivi che l’amministrazione ha intenzione di perseguire nel corso del mandato Va aggiornato e periodicamente rivisto durante il mandato Deve essere presentato al consiglio come primo adempimento Il revisore dovrebbe verificare il programma di mandato, ma non è chiamato ad esprimere un parere

Fasi ed atti della programmazione Strumenti della programmazione degli enti locali: DUP l’eventuale nota di aggiornamento del DUP lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio ; il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; lo schema di delibera di assestamento del bilancio

Fasi ed atti della programmazione Strumenti della programmazione degli enti locali: il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio le variazioni di bilancio lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente

Fasi ed atti della programmazione DUP (Documento Unico di Programmazione (art. 170 Tuel) Da approvare entro il 31 luglio di ciascun anno; è atto presupposto indispensabile per la programmazione Il principio contabile 4/1 al punto 8 stabilisce che il Dup è il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione. La Sezione Strategica (SeS – punto 8.2) individua le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione La Sezione Operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’Ente

Fasi ed atti della programmazione Orizzonte temporale: Sezione strategica: pari a quello del mandato amministrativo Sezione operativa: pari a quello del bilancio di previsione

Fasi ed atti della programmazione Sezione strategica: individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato

Fasi ed atti della programmazione Sezione operativa: redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione

Fasi ed atti della programmazione La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio

Fasi ed atti della programmazione La SeO ha i seguenti scopi: definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Fasi ed atti della programmazione La SeO si struttura in due parti fondamentali: Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Fasi ed atti della programmazione Arconet: Il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup e lo può approvare può chiedere integrazioni e modifiche Arconet: il parere dell’organo di revisione è necessario sulla delibera di giunta, secondo le modalità stabilite dal regolamento, a supporto della delibera del consiglio

Fasi ed atti della programmazione DUP (Documento Unico di Programmazione (art. 170 Tuel) Verifiche dell’organo di revisione: Completezza del documento in base al principio contabile 4/1 Coerenza interna del Dup col programma di mandato (sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo) Definizione del Gruppo dell’amministrazione pubblica (ove esistente) Adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza col Dup

Fasi ed atti della programmazione DUP (Documento Unico di Programmazione (art. 170 Tuel) Verifiche dell’organo di revisione: d) Adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza col Dup Programma triennale dei lavori pubblici Programmazione del fabbisogno del personale Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari

Fasi ed atti della programmazione PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (ed elenco annuale) L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Fasi ed atti della programmazione PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (ed elenco annuale) Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Fasi ed atti della programmazione PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (ed elenco annuale) deve prevedere ordine di priorità Devono essere indicati gli immobili che possono formare oggetto di alienazione Per i lavori inferiori a 1 mln di euro è necessario studio di fattibilità; per i lavori superiori è necessario un progetto esecutivo Deve indicare i mezzi finanziari per procedere alla copertura I lavori non ricompresi nel programma triennale non possono essere finanziati Ordine di priorità: a) manutenzione b) recupero del patrimonio esistente c) completamento di lavori già iniziati d) interventi per i quali vi sia la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario e) progetti esecutivi approvati

Fasi ed atti della programmazione elenco annuale: Nell'elenco Annuale dei lavori, devono essere indicati per ciascuna opera: il Responsabile del Procedimento l'importo dell'annualità; l'importo totale dell'intervento; le finalità; la conformità urbanistica ed ambientale; le priorità; lo stato di progettazione; i tempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori.

Fasi ed atti della programmazione Piano triennale e elenco annuale Il revisore deve esprimere un parere sul programma triennale e sull'elenco annuale dei lavori pubblici quali allegati obbligatori di bilancio esprimendo un giudizio sulla congruità, coerenza e corrispondenza dei programmi con quanto riportato nel piano generale di sviluppo dell'ente, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio di previsione annuale e pluriennale. Verifiche di carattere formale (schemi; approvazione e pubblicazione Il revisore deve riscontrare la presenza delle opere nei bilanci annuale e pluriennale e la presenza nei bilanci dei corrispettivi degli immobili

Fasi ed atti della programmazione PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58 DL 112/08 conv.con mod nella L. 133/08) L’ente, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, deve preventivamente provvedere a redigere un “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, ovvero un elenco nel quale inserire i “singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”. Sarebbero tutti gli immobili non strumentali (anche in futuro), secondo le prevedibili esigenze dell’ente desumibili dai programmi generali e dalla verifica dell’attuale e futura destinazione pianificata dallo strumento urbanistico, e che pertanto sono disponibili e suscettibili di valorizzazione e di dismissione

Fasi ed atti della programmazione PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI La delibera del consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico L’inserimento nell’elenco non comporta l’obbligo di alienazione, ma la possibilità. I beni possono essere ceduti conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare concessi o locati a privati al fine di consentire la riconversione o la riqualificazione

Fasi ed atti della programmazione PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI L’organo di revisione deve verificare che : l'ente abbia proceduto ad effettuare una ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; - la Giunta abbia approvato l'elenco dei beni oggetto di alienazione e/o valorizzazione, - tale delibera di giunta sia stata pubblicata all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi; - contro l’iscrizione dei beni in elenco, sussistano o meno appositi ricorsi amministrativi;

Fasi ed atti della programmazione PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI L’organo di revisione deve verificare che : - l'indicazione del valore di alienazione sia supportato da apposita perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico o da un perito esterno (in tale ultimo caso la perizia deve essere asseverata); - la deliberazione del Consiglio comunale che approva il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisca allegato al bilancio di previsione; - a seguito dell'approvazione del predetto Piano venga aggiornato l’inventario dei beni immobili.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo

non possono essere complessivamente superiori BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento

BILANCIO PREVENTIVO Struttura del bilancio Entrate: titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza Le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente

BILANCIO PREVENTIVO - Titoli 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2Trasferimenti correnti 3 Entrate extratributarie 4 Entrate in conto capitale 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione prestiti 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Struttura del bilancio - Spesa BILANCIO PREVENTIVO Struttura del bilancio - Spesa a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Struttura del bilancio - Spesa BILANCIO PREVENTIVO Struttura del bilancio - Spesa nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

BILANCIO PREVENTIVO Struttura del bilancio – Spesa 1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 3 Spese per l’incremento di attività finanziarie 4 Rimborso di prestiti 5 Chiusura di anticipazioni da Istituto tesoriere /cassiere 7 Spese per conto terzi e partite di giro

BILANCIO DI PREVISIONE (es. 2018-2020) a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente (2017) a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio (2017); c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

BILANCIO DI PREVISIONE prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale; b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente; c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'articolo 188; d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente. .

BILANCIO PREVENTIVO FONDO DI RISERVA Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

BILANCIO PREVENTIVO FONDO DI RISERVA (art. 166) (comma 1) Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

BILANCIO PREVENTIVO FONDO DI RISERVA (comma 2 ter) Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione

BILANCIO PREVENTIVO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria

BILANCIO PREVENTIVO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo. E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

BILANCIO PREVENTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) per i comuni oltre 15000 abitanti Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. .

BILANCIO PREVENTIVO ALTRI ALLEGATI elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

BILANCIO PREVENTIVO ALTRI ALLEGATI la deliberazione di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – stabilendo il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato le deliberazioni di determinazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

BILANCIO PREVENTIVO ALTRI ALLEGATI il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno la delibera della Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; - la delibera (o proposta di delibera) di conferma o di variazione in diminuzione dell’addizionale comunale Irpef;

BILANCIO PREVENTIVO ALTRI ALLEGATI - per gli enti soggetti al patto di stabilità interno: i prospetti e gli aggregati richiesti dalle regole del patto di stabilità interno per determinare il “saldo” obiettivo e l’obiettivo previsto, secondo quanto statuito dalle Leggi di Stabilità. - nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, L. 133/08); - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della L. 133/2008);

BILANCIO PREVENTIVO ALTRI ALLEGATI - piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L. 244/07; - eventuale programma delle collaborazioni autonome di cui all’art.46, comma 2, L. 133/08; - limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, L. 133/08) - eventuale deliberazione in ordine alle leggi regionali di attuazione dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1º aprile 2009, atta a promuovere un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio comunale;

- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; BILANCIO PREVENTIVO DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE POSTI A DISPOSIZIONE DEL REVISORE documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; - elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; - quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi); - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell’art.1 della L. 296/06 e dall’art.76 della L. 133/08;

BILANCIO PREVENTIVO DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE POSTI A DISPOSIZIONE DEL REVISORE elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere; - eventuale preconsuntivo degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al controllo dell’ente o relazione dell’organo amministrativo sul risultato economico conseguibile; - parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale e pluriennale.

Allegati al bilancio di previsione (ai sensi dell’art. 11 comma 3 D Allegati al bilancio di previsione (ai sensi dell’art.11 comma 3 D.Lgs 118): il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017; il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  la nota integrativa

BILANCIO DI PREVISIONE In relazione all’equilibrio di parte corrente, la verifica più rilevante è quella diretta a vagliare (soprattutto in correlazione alle entrate) la sussistenza di partite aventi carattere di eccezionalità o non ripetitive; È infatti evidente che potrebbe in tal modo essere occultato un disequilibrio strutturale

BILANCIO DI PREVISIONE Tipiche partite aventi carattere di eccezionalità (entrate): contributo rilascio permesso di costruire contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni recupero evasione tributaria canoni concessori pluriennali sanzioni al codice della strada plusvalenze da alienazione

BILANCIO DI PREVISIONE E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. )

BILANCIO DI PREVISIONE E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

BILANCIO DI PREVISIONE Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011 .

BILANCIO DI PREVISIONE Tipiche partite aventi carattere di eccezionalità (spese): consultazioni elettorali o referendarie locali ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi oneri straordinari della gestione corrente spese per organo straordinario di liquidazione compartecipazione lotta all'evasione

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica limitazione spese del personale l’Organo di revisione deve verificate che il bilancio di previsione recepisca le riduzioni ed i contenimenti della spesa di personale ai sensi dell’art.1, comma 557 (per gli enti soggetti al patto di stabilità interno) o comma 562 (per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno) della L. 27 dicembre 2006, n. 296 come sostituiti ed integrati dalla L. 30 luglio 2010, n.122.

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica limitazione spese del personale Ai fini dell'applicazione della riduzione delle spese di personale, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica del rispetto del patto di stabilità per gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno costituisce requisito di legittimità del bilancio il rispetto degli obiettivi finanziari definiti dalla relativa normativa. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Per la dimostrazione del rispetto degli obiettivi del patto in sede di previsione, gli enti locali devono allegare al bilancio un prospetto contenente le previsioni e gli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica del rispetto del patto di stabilità Saldo obiettivo ed obiettivo previsto: secondo quanto statuito dalle Leggi di Stabilità i prospetti e gli aggregati richiesti determinano il “saldo” obiettivo e l’obiettivo previsto. In caso di disallineamento tra “saldo” obiettivo ed obiettivo previsto che evidenzi il mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’Organo di revisione è tenuto a segnalare al Consiglio, nell’ambito della sua funzione collaborativa e di controllo, tale grave irregolarità ed invitando l’ente a porre in essere le azioni che possano garantire, in sede di rendiconto, il raggiungimento del saldo obiettivo e quindi il rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Il bilancio approvato senza rispettare le regole del patto di stabilità interno, se non sanato entro i termini di trasmissione della relazione dell’organo di revisione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, deve essere segnalato nella stessa

BILANCIO PDI PREVISIONE Controlli specifici Verifica sulla congruità delle spese e sull’attendibilità delle entrate In base all’andamento storico e con riferimento ad atti o a parametri verificabili Verifica della sussistenza di entrate fittizie “a tappo” Le spese in conto capitale devono essere coerenti con le fonti disponibili o con la capacità di indebitamento Le spese devono essere congrue in relazione agli obiettivi di governo e alle obbligazioni contrattuali assunte

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Imposte comunali Verifica e riporto in relazione delle aliquote vigenti e delle eventuali variazioni rispetto alla normativa statale In caso di previsione di recupero Ici verificare l’andamento storico dei recuperi

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Addizionale Irpef il gettito deve essere previsto secondo l'aliquota percentuale stabilita dal Consiglio avendo riguardo al numero contribuenti per l'imponibile medio risultante dai dati Ancitel o del Ministero delle Finanze debitamente adeguato in virtù dell'evoluzione del numero dei contribuenti o di altri elementi degni di significatività

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: compartecipazione Irpef In relazione alle risultanze delle spettanze del ministero Verifica entrate: fondo sperimentale di riequilibrio (anni 2012-2014) Ci confluisce la compartecipazione Iva; diminuirà in relazione al gettito Imu a regime;

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: contributi per permessi di costruire Verificare la stima da parte del settore Possibilità di utilizzare per spese correnti relative per manutenzione ordinaria del verde,strade e del patrimonio comunale

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: contributi per permessi di costruire I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base: al piano regolatore in corso di approvazione; al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia; alle pratiche edilizie in sospeso; all’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Tarsu – Tares - Tari Occorre verificare il gettito in base alle tariffe deliberate dall’ente, vagliando l’andamento storico; occorre verificare la percentuale di copertura

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Trasferimenti correnti dallo Stato Il gettito dei trasferimenti erariali (anche in termini di rimborsi) e dei trasferimenti derivanti dall’applicazione del federalismo fiscale municipale deve essere previsto sulla base della spettanze e/o dei gettiti assegnati ai comuni dal Ministero dell’Interno e/o dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (da siti internet o da altre fonti). Nei trasferimenti è compreso il rimborso per abolizione Ici sull’abitazione principale in relazione all’ultima certificazione trasmessa al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura. E’ inoltre compreso il contributo per minor gettito fabbricati ex gruppo D

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Contributi per funzioni delegate dalla Regione Contributi da parte di organismi internazionali e comunitari Devono essere destinati specificatamente per eguale importo nella spesa

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Proventi dei servizi pubblici Deve essere previsto il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi. Deve essere verificato che l’Organo esecutivo con deliberazione allegata al bilancio abbia determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale in termini percentuali

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Sanzioni amministrative per codice della strada Deve sussistere la delibera di Giunta di destinazione almeno per il 50% a spese

Sanzioni amministrative per codice della strada BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Sanzioni amministrative per codice della strada … e 208 comma 4 codice della strada (a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprietà dell'ente;      b)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,   al potenziamento delle attività di controllo e  di  accertamento  delle violazioni in materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui  alle  lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;      c) ad altre finalità connesse al miglioramento  della  sicurezza stradale, relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento, alla messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo  36,  a  interventi  per  la  sicurezza stradale)

Verifica entrate: BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Sanzioni amministrative per codice della strada Corte dei Conti Toscana - del. 104/2010 - ha affrontato il problema della differenza (spesso sostanziale) tra accertato e riscosso. Soluzioni: Costituzione di un fondo svalutazione crediti Costituzione di un vincolo di indisponibilità sulla quota di avanzo di amministrazione in ragione della percentuale del mancato realizzo sull’accertato Utilizzo del metodo di cassa per l’accertamento

Verifica entrate: BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica entrate: Utilizzo plusvalenze finanziarie Qualora l’ente abbia previsto di utilizzare entrate da plusvalenze finanziarie da alienazioni di beni per finanziare il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui o per finanziare spese non permanenti di investimento, tali plusvalenze devono essere calcolate al netto degli ammortamenti eventualmente contabilizzati. L’utilizzo costante e reiterato di tali plusvalenze, sebbene consentito dal legislatore, caratterizza la dipendenza dell’equilibrio economico da entrate che secondo le norme di carattere ordinamentale, sono preordinate al finanziamento di spese di investimento ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art.199 del Tuel. Pertanto l’utilizzo costante e reiterato nel tempo di tali plusvalenze oltre a comportare una rigidità strutturale del bilancio è indice evidente di precarietà finanziaria

Verifica spese: BILANCIO DI PREVISIONE Costo del personale Controlli specifici Verifica spese: Costo del personale La spesa del personale prevista in bilancio oltre recepire le riduzioni ed contenimenti deve tenere conto della programmazione del fabbisogno del personale prevista dall’art.39, comma 1 della L. 449/1997 (sul quale atto l’Organo di revisione deve aver formulato il proprio parere ai sensi dell’art.19 della L. n. 448/01), del piano delle assunzioni, degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto e degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti. Indicatori di congruità individuano nel valore massimo del 10% il rapporto tra oneri relativi alla contrattazione decentrata e spesa di personale di cui all’intervento 01

Verifica spese: BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica spese: Contratti di collaborazione autonoma deve essere previsto in bilancio il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge oppure con riferimento al programma approvato dal Consiglio

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica spese: Spese per acquisto beni, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi Oltre ai vincoli posti dal patto di stabilità interno tali tipologie di spesa devono osservare i piani triennali di contenimento delle spese, che devono individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di: - dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; - delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; - dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica spese: Interessi passivi e oneri finanziari diversi La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi deve esser congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti e deve rientrare nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel (10%delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) Nel caso in cui l’ente abbia proceduto alla rinegoziazione ed alla rimodulazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, sarebbe opportuno indicarne il risparmio di interessi ottenuto

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Fondi di riserva Non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti (a meno di previsione specifica del regolamento di contabilità)

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica dell’anticipazione di tesoreria L'anticipazione di tesoreria ha lo scopo di fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quello delle entrate. Non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per l'Ente in quanto si tratta di un affidamento destinato a garantire l'elasticità di cassa necessaria per lo svolgimento dell'attività ordinaria Necessità di una delibera, in cui va specificato l’importo, l’impegno a rimborsare e la durata

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica dell’anticipazione di tesoreria Occorre verificare che l’importo massimo concedibile sia strettamente commisurato alle entrate accertate dell'Ente nella misura dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente relative ai primi tre titoli di entrata (5/12 negli ultimi anni)

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica servizi per conto di terzi Entrate e spese di natura e di importo corrispondente ove l'ente agisce quale soggetto la cui attività è meramente strumentale per la realizzazione di interessi di un altro soggetto, rappresentando entrate la cui riscossione fa sorgere automaticamente l'obbligo di effettuare il pagamento del corrispondente importo, ovvero dal pagamento di una spesa nasce il diritto dell'ente ad ottenere il rimborso della somma

BILANCIO DI PREVISIONE Controlli specifici Verifica servizi per conto di terzi Elencazione: a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d’acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato; b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.; c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell’ente sia quelli che l’ente deve versare ad altri soggetti; d) il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi

BILANCIO DI PREVISIONE PARERE DEL REVISORE Parere obbligatorio, corredato da un motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, delle variazioni rispetto agli esercizi precedenti, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile

BILANCIO DI PREVISIONE PARERE DEL REVISORE Nel parere deve essere attestato il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del Patto di stabilità interno per gli enti cui esso si applica. La Relazione deve altresì dare un giudizio riguardo all’attendibilità e alla congruità delle previsioni di bilancio in base alla verifica dell’accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione di spesa per l’equilibrio della gestione. Il Parere dovrà evidenziare previsioni di entrate prive di certezza o accertabili nel corso dell’esercizio e, se collegate a previsioni di spesa, gli impegni relativi potranno essere assunti solo dopo il conseguimento di tali entrate.

BILANCIO DI PREVISIONE PARERE DEL REVISORE Il Parere è obbligatorio e l'Organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti e a motivare l'eventuale mancata adozione delle misure proposte dal Collegio anche in ordine alla proposta di apposizione di vincoli sull’avanzo di amministrazione

BILANCIO PREVENTIVO PARERE DEL REVISORE L’Organo di revisione, pertanto, dopo aver verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del Tuel; rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsione proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; può esprimere il proprio parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati.

BILANCIO DI PREVISIONE PARERE DEL REVISORE Nel caso in cui sussistano particolari criticità tali da inficiare l’osservanza dei principi o dei postulati di bilancio di cui all’art.162, comma 1 del Tuel come integrati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali, o il mancato rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica l’Organo di revisione esprimerà un parere non favorevole, oppure un parere favorevole con riserva su specifiche problematiche emerse nel corso dell’analisi.

BILANCIO DI PREVISIONE LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE L’Organo di revisione deve verificare che il bilancio di previsione venga approvato nel termine del 31 dicembre o del suo differimento in quanto l’art.141, comma 1 lettera c) del Tuel prevede lo scioglimento del consiglio comunale quando il bilancio non sia approvato nei termini. Nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini il bilancio predisposto dalla Giunta il prefetto notifica ai consiglieri un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione. Decorsi infruttuosamente i venti giorni sopra il Prefetto si sostituisce mediante commissario all’amministrazione inadempiente ed inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI Oggetto di parere dell’organo di revisione sono anche le variazioni al preventivo Le variazioni possono suddividersi in due categorie: variazioni di bilancio che danno luogo a maggiori o minori entrate con conseguenti minori o maggiori spese; storni di fondi fra interventi del bilancio, lasciando immutato il livello complessivo dell'entrata e della spesa. Non sono possibili spostamenti tra competenza e residui, né tra servizi di terzi e altre parti del bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare MA nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare MA nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI Il parere va presentato al consiglio comunale, a meno che non sia una variazione adottata con delibera di giunta; occorre che venga segnalato al consiglio ogni abuso nell’utilizzo della norma sull’urgenza Le delibere di variazione devono essere corredate dal Parere di regolarità tecnica e di copertura finanziaria che viene rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI L’organo di revisione deve verificare: il mantenimento del pareggio del bilancio e degli equilibri; - il rispetto dei principi di coerenza, congruità e attendibilità nelle variazioni proposte; - che le maggiori entrate previste sono certe o di attendibile realizzazione; - che non risultino minori entrate da riequilibrare prioritariamente con le nuove maggiori entrate;

BILANCIO DI PREVISIONE LE VARIAZIONI L’organo di revisione deve verificare: - che le maggiori spese previste abbiano il carattere di urgente necessità; - che in caso di utilizzo dell’avanzo di amministrazione questo avvenga nei termini previsti dalle legge; - la necessità di modificare il DUP

BILANCIO DI PREVISIONE LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

BILANCIO DI PREVISIONE LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Per la copertura possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa tutte le entrate, (ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione) i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio

BILANCIO DI PREVISIONE LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio Scioglimento del consiglio!

BILANCIO PREVENTIVO DEBITI FUORI BILANCIO Con deliberazione consiliare inerente il riequilibrio (e quindi entro il 31 luglio), o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: Sentenze esecutive; copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione

BILANCIO DI PREVISIONE DEBITI FUORI BILANCIO Con deliberazione consiliare inerente il riequilibrio (e quindi entro il 31 luglio), o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali: d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

BILANCIO PREVENTIVO DEBITI FUORI BILANCIO Per il pagamento, l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell’art. 193, comma 3 (cioè con tutte le entrate e le disponibilità), l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse

BILANCIO DI PREVISIONE DEBITI FUORI BILANCIO L’ente può ricorrere alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese correnti derivanti dalla copertura dei debiti fuori bilancio, limitatamente a quelli maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Pertanto, il finanziamento dei debiti fuori bilancio è possibile solo nei seguenti casi: a) sempre, se riguardano spese in conto capitale; b) solo per quelli maturati entro l’8 novembre 2001, se relativo a spese di parte corrente.

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE VINCOLATE Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE VINCOLATE L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE VINCOLATE L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.