Servizio Impiantistica Antinfortunistica

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Servizio Impiantistica Antinfortunistica Gli obblighi di verifica periodica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/01, eventuali sanzioni amministrative e penali in caso di mancata verifica, l'attività dell'ASP nel controllo e monitoraggio dei soggetti abilitati Vincenzo Lo Cascio Servizio Impiantistica Antinfortunistica ASP - Palermo 1

Un po’ di storia… L’obbligo delle verifiche periodiche di legge degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro è stato introdotto in Italia con il DPR 547/55 Il DPR 547/55 introdusse l’obbligo di verifica di: Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Art.40) Impianti di messa a terra (Art.238) Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione o di incendio (Art.336) Nel corpo del DPR 547/55 erano previste sanzioni penali a carico dei datori di lavoro in caso di non ottemperanza

Attribuzione dei compiti le installazioni e i dispositivi contro le scariche atmosferiche Su Mod. A  Su Mod. B  Su Mod. C  I datori di lavoro devono denunciare entro 30 gg all’ente pubblico gli impianti di messa a terra le installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione gli impianti di terra nelle officine o cabine elettriche presso aziende produttrici o distributori di energia elettrica I datori di lavoro di aziende produttrici o distributori di energia elettrica devono predisporre entro 30 gg Su Mod. O 

…con l’emanazione del DPR 462/01… Artt. 40 e 328 del DPR 547/55 Artt. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 “Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro” Modelli A, B e C allegati allo stesso DM Abrogazioni Il DPR 462/01 ha introdotto nuove modalità di denuncia, omologazione e verifica di: impianti di messa a terra; dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

La verifica continua ad essere affidata ai datori di lavoro, la quale viene effettuata con proprio personale specializzato Invariati, invece, gli artt. 11 e 18 del DM 12/09/59 per: impianti di terra delle cabine e centrali elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica Rimane vigente la compilazione del modello O, così come stabilito dall’art. 12 comma e del DM 12/09/59 Le verifiche periodiche vanno effettuate ad intervalli non superiori a cinque anni, oppure a due anni nei casi di terra artificiale. Impianti che le Amministrazioni militari hanno nei propri complessi industriali La verifica continua ad essere affidata all’Amministrazione della difesa (UTOV)

A partire dal 10 settembre 2003 entra in vigore il D.Lgs 233/03… Artt. 329 a) e 331 del DPR 547/55 Tabelle A) e B) del DM 22/12/58 (con esclusione della Voce 51 della Tabella A inerente ai luoghi di lavoro nei quali vengono prodotte, lavorate o depositate materie esplosive) Abrogazioni Viene cambiata l’individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione per l’applicazione del DPR 462/01 Novità

Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica ASL/ARPA La richiesta di verifica può essere fatta: Organismi individuati dal Ministero delle attività produttive La verifica deve essere: biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.

Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od Organismo Abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro: Verbale con esito positivo da conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza ASL/ARPA e per le successive verifiche. Verbale con esito negativo della verifica periodica in cui si possono verificare due casi: PRESCRIZIONI (violazione di norme di legge penalmente sanzionate); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad emettere prescrizioni ed attivare le procedure sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti di UPG (denuncia); DISPOSIZIONI (violazioni riferite alle norme di buona tecnica, particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad emettere disposizioni. I tecnici dell’’Organismo abilitato non rivestendo la qualifica di UU.P.G. devono inviare copia del verbale negativo all’ASL per gli adempimenti di competenza.

….in caso di verbale negativo…. È richiesta del datore di lavoro la verifica straordinaria. Le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro. L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto, salvo verifiche totali dell’impianto.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO  DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE  CIRCOLARE N. 13/04 del 28/12/2004 2. Significato e scopo della verifica a campione degli impianti di terra e di scariche atmosferiche  Secondo il DPR 462/01, l'omologazione dell'impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche viene effettuata con la dichiarazione di conformità dell'installatore. Il mantenimento del buono stato di manutenzione e dei dispositivi di sicurezza, viene effettuato a cura del datore di lavoro. Inoltre il datore di lavoro è obbligato a sottoporre gli impianti a verifiche periodiche a cura delle ASL, ARPA o Organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. Con il controllo a campione si è voluto pertanto affidare all'ISPESL un compito di monitoraggio e sorveglianza del corretto stato di installazione degli impianti, attualmente attestato dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore. Di conseguenza il compito del verificatore dell'ISPESL diventa quello di monitorare lo stato di installazione, effettuando tutti i controlli, a vista e con prove, secondo la normativa e la legislazione vigente. Le verifiche a campione vanno effettuate da parte dell'ISPESL entro un tempo non maggiore di 24 mesi su impianti di cui sono state inviate le dichiarazione di conformità. (omissis)

Tabella riassuntiva obblighi previsti Impianto Omologazione Invio della dichiarazione di conformità Verifica a campione Periodicità della verifica periodica Verificatore Impianti di terra Tramite la dell'installatore All’INAIL e all’ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto INAIL Cinque anni in ambienti ordinari Due anni negli ambienti Marci, locali ad uso medico e cantieri ASL/ARPA od Organismo Abilitato Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione A cura dell’ASL NO Due anni

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • Art. 86, co. 1 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. d)]

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Mancata valutazione del rischio di fulminazione e di sovratensione Sanzioni a carico del datore di lavoro • Art. 80, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 1] Mancata installazione di LPS o SPD se necessari Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • Art. 80, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)] Mancata adozione di procedure di uso e manutenzione Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • Art. 80, co. 3 e 3-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione [Art. 87, co. 3, lett. d)]

Verifiche impianti elettrici in luoghi pericolosi Articolo 296 - Verifiche 1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO III - SANZIONI Pagina 150 di 176 sensi dell’ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti • Art. 296: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 297, co. 2]

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • Art. 85, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)]

Competenze in materia di verifica di impianti ed attrezzature Compiti di Polizia Giudiziaria in materia di impianti e macchine

L’attività di verifica viene svolta da tecnici Ingegneri, Periti Industriali con o senza la qualifica di U.P.G. L’attività di vigilanza viene svolta da tecnici, Ingegneri, Periti Industriali, Tecnici della Prevenzione in possesso di qualifica di U.P.G.

Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Nazionale di Prevenzione 2014-18 Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Aziendale di Prevenzione 2014-18 Risultati anno 2016 Monitoraggio controllo dei soggetti abilitati che hanno effettuato verifiche di attrezzature di lavoro ai sensi del DM 11/04/2011. Attività espletate L’attività ha interessato il monitoraggio/controllo delle verifiche effettuate dai soggetti abilitati su attrezzature di lavoro secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 03 marzo 2015 Indicatore Numero di controlli effettuati / numero di verifiche registrate dai soggetti abilitati su portale INAIL, in percentuale Valore atteso: 1% Valore raggiunto: 34%

Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Nazionale di Prevenzione 2014-18 Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Aziendale di Prevenzione 2014-18 Risultati anno 2016 Monitoraggio controllo dei soggetti abilitati che hanno effettuato verifiche di impianti ai sensi del DPR 462/01 Attività espletate L’attività ha interessato il monitoraggio/controllo dei delle verifiche straordinarie effettuate dai soggetti abilitati in seguito a verifiche negative INAIL. Tali verifiche pervengono all’UOC dal datore di lavoro (o dai soggetti abilitati). Il campione da monitorare è stato individuato fra le verifiche trasmesse che hanno riguardano attività lavorative a maggior rischio elettrico (luoghi con pericolo di incendio o esplosione, locali ad uso medico ecc.). Indicatore Numero di controlli effettuati / Numero di verifiche straordinarie trasmesse, in percentuale Valore atteso: 1% Valore raggiunto: 1%

Monitoraggio controllo dei soggetti abilitati che hanno effettuato verifiche di impianti ai sensi del DPR 462/01 Requisiti di indipendenza Requisiti professionali del verificatore (iscrizione negli elenchi della matrice delle competenze) Solo nel caso delle verifiche straordinarie a seguito di verifica INAIL, analisi dell’effettiva eliminazione delle carenze riscontrate

Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Nazionale di Prevenzione 2014-18 Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Aziendale di Prevenzione 2014-18 Risultati anno 2016 Effettuazione di verifiche periodiche su attrezzature di lavoro e impianti elettrici Attività espletate Verifiche di attrezzature di lavoro ai sensi del DM 11/04/2011 ed impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01. Indicatore Numero di verifiche effettuate / Numero di richieste di verifiche pervenute, in percentuale Valore atteso: 70% Valore raggiunto: 88%

Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Nazionale di Prevenzione 2014-18 Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Aziendale di Prevenzione 2014-18 Risultati anno 2016 Attività di monitoraggio e controllo su macchine e impianti a seguito di comunicazione INAIL, soggetti abilitati ecc. Attività espletate Monitoraggio e controllo attraverso sopralluoghi presso aziende o invio di apposite note a seguito di: verbali negativi INAIL su impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01; verbali negativi INAIL su attrezzature di lavoro ai sensi del DM 11/04/2011; note ENEL circa la mancata verifica di impianti elettrici utilizzatori con cabina Mt/Bt ai sensi del DPR 462/01 e Norme CEI 0-16; esposti di privati e/o comunicazioni di altri enti. Indicatore Numero di pratiche espletate / Numero di pratiche pervenute Valore atteso: 30% Valore raggiunto: 97%

Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Nazionale di Prevenzione 2014-18 Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 Piano Aziendale di Prevenzione 2014-18 Risultati anno 2016 Attività di monitoraggio e controllo su attrezzature, macchine e impianti in attività produttive a rischio infortunistico elevato. Attività espletate L’attività ha riguardato il monitoraggio/controllo delle attività ritenute a maggior rischio impiantistico per la presenza di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e apparecchi a pressione contenenti fluidi pericolosi: depositi di carburanti e infiammabili, distributori di metano e GPL per autotrazione. Indicatore Numero di aziende monitorate / Numero di aziende a rischio a maggior rischio impiantistico presenti nel territorio provinciale, in percentuale Valore atteso: 3% Valore raggiunto: 20%

FINE