Sentenza sul ritardo aereo
esonero del vettore aereo da responsabilità per ritardo Circostanze eccezionali / causa forza maggiore Inadempimento da parte del consumatore
IL FATTO L’aeromobile della compagnia aerea è stato danneggiato da una scaletta adibita all’imbarco dei passeggeri sul mezzo di trasporto; ciò ha costituito un danno che ha impedito il decollo in orario. Il giudice di pace dubbioso del fatto che ciò costituisse una circostanza eccezionale, come affermato dalla c/a, ha rimandato il giudizio alla corte di Giustizia. Il giudice della corte, diversamente dal suo collega, riteneva che il danneggiamento dell’aeromobile e quindi il conseguente ritardo fossero da imputarsi “ circostanze eccezionali” poiché il vettore ha deciso di ritardare il volo per motivi di sicurezza ( circostanze eccezionali ). Nonostante le divergenze di opinione i giudici hanno deciso all’unanimità che il ritardo aereo fosse dovuto da circostanze eccezionali.
Mozione c/a Mozione consumatori Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della c/a e dichiarare risolto il contratto di trasporto Risarcire euro 250 pro capite causa inadempimento contrattuale Rimborso di euro 311,25 pro capite per i sig (..) e 352,37 pro capite per i sig (..) causa acquisto biglietti sostitutivi per la Turchia Pagamento compensazione pecuniaria de euro 41,75 pro capite causa pernottamento in albergo per attesa del volo giorno successivo Risarcimento per danno non patrimoniali (morali) di euro 100 minimo pro capite Rimborso spese legali del presente appello in giudizio Rigetto per tutte le domande presentate in appello perché inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto Vittoria di spese e competenze del presente giudizio
Svolgimento processo Domanda presentata da consumatori a causa di attesa in APT per ritardo volo prolungato seguito da pernottamento in albergo con cena più acquisto di nuovi biglietti aerei. La c/a nega la compensazione pecuniaria per insussistenza di presupposti poiché il ritardo è dovuto all’avaria del carrello di un aeromobile di un terzo vettore e conseguente blocco del traffico aereo.
Convenzione di Montreal 28/05/1999 Contesto normativo Per lo svolgimento e la risoluzione del processo sono state consultate le seguenti norme e articoli: Trasporto aereo internazionale, responsabilità del vettore, livelli compensazione danni subiti dai passeggeri Convenzione di Montreal 28/05/1999 Art. 19/22 integra norme di compensazione e assistenza ai passeggeri nell’ipotesi di negato imbarco, cancellazione volo o ritardo prolungato regolamento europeo N. 261/2004 Art. 5/6/7/8/9
Fatti e questioni pregiudiziali Il giudice si chiede se: le circostanze eccezionali siano da imputare al volo in oggetto ( Antalia - Francoforte )o ad altri voli precedentemente effettuati I provvedimenti presi dalla c/a debbano essere volti non solo ad evitare la circostanza eccezionale ma anche a evitare un maggiore ritardo se inerente nel comune processo delle dinamiche aeroportuali Se siano da considerare circostanze eccezionali interventi di terzi che operano sotto propria responsabilità in nome della c/a ( ex. società di handling ) Rinvio del processo alla Corte di Giustizia
Decisione contrastanti dei due giudici Il giudice di Bari e il giudice della Corte di Giustizia avevano opinioni contrastanti: Il primo riteneva“circostanze eccezionali” in quanto la ritardata partenza è stata originata da una decisione delle Autorità aeroportuali per motivi di sicurezza. Il secondo, dopo aver consultato la Corte di Giustizia, sosteneva che il danneggiamento dell’aeromobile da parte di una scaletta sia un evento da imputarsi non “circostanza eccezionale” in quanto evento inerente al normale svolgimento degli esercizi lavorativi. Nonostante i due giudici siano arrivati a risultati contrastanti, hanno applicato il medesimo principio, ovvero che il vettore aereo è esonerato dall’obbligo di versare passeggero la compensazione pecuniaria
Il giudice di pace così provvede: P.Q.M. Il giudice di pace così provvede: Rigetto della domanda compensazione pecuniaria in favore della c/a di euro 600 + rimborso spese generali al 15% Esecutiva, come per legge