Plus-value d’un concordat dans l’exécution des sanctions pénales

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Plus-value d’un concordat dans l’exécution des sanctions pénales

Piano della presentazione Organizzazione dell' esecuzione delle sanzioni penali in Svizzera La struttura latina Il concordato Diritto d’applicazione del concordato Disposizioni transitorie

Organizzazione dell' esecuzione delle sanzioni penali in Svizzera Art. 372 CP 1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione. 2 Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa. 3 I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.

Art. 377 CP 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. 1Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.

Art. 378 CP 1 I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni. 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.

2La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze. Art. 48 Cost. 1I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale. 2La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze. 3I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione. 4Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante : a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni. 5I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.

DDPS DFJP/DFGD SRC/SAI … fedpol OFJ/UFG SEM … Concordat latin CCDJP : Conférence des Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et police CDDGP: Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia DFJP/DFGD fedpol OFJ/UFG SEM … Comité des Neuf / Neunerausschuss 3 x 2 Conseillers d’Etat/Consiglieri di Stato 3 x 1 secrétaire du concordat/segretario del concordato Conférence des secrétaires Conferenza dei segretari Concordat latin Ostschweizer Konkordat Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP) Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (CSFPP) Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario (CSFPP)

La struttura latina La Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CLDGP) La Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP)

La struttura organizzativa dei cantoni SPEN OEP FVP OCD SAPEM SPI SAPEM OSAMA SPNE OESP SASPP SProb EB Divisione della giustizia Ufficio Assistenza Riabilitativa Ufficio del Patronato SJ

Début du concordat

Capitolo I: Campo d’applicazione Art Capitolo I: Campo d’applicazione Art. 1 Principi Capitolo II: Organi del concordato Art. 2 Organi Art. 3 Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia d’esecuzione delle pene e delle misure Art. 4 Attribuzioni Art. 5 Organizzazione Art. 6 Segretariato della Conferenza Art. 7 Commissione concordataria Art. 8 Attribuzioni Art. 9 Commissione dell’assistenza riabilitativa Art. 10 Attribuzioni

Capitolo III: Stabilimenti concordatari Art. 11 Impegno dei Cantoni Art. 12 Esigenze per gli stabilimenti Art. 13 Separazione dei sessi Capitolo IV: Collocamento e ammissione delle persone detenute Art. 14 Collocamento Art. 15 Ammissione Art. 16 Procedura

Capitolo V: Esecuzione delle pene e misure negli stabilimenti concordatari Art. 17 Competenze Art. 18 Piano d’esecuzione della pena e della misura Art. 19 Statuto delle persone detenute Art. 20 Visite degli stabilimenti Art. 21 Rapporti e preavvisi Art. 22 Assistenza Art. 23 Lavoro, formazione e perfezionamento Art. 24 Spese mediche Art. 25 Spese dentarie Art. 26 Collocamento terapeutico stazionario Art. 27 Rischio d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale Art. 28 Retta Art. 29 Remunerazione, indennità e partecipazione alle spese d’esecuzione

Capitolo V: Adesione parziale del Cantone Ticino Art Capitolo V: Adesione parziale del Cantone Ticino Art. 30 Collocamento dei detenuti ticinesi negli stabilimenti concordatari Art. 31 Collocamento dei detenuti romandi negli stabilimenti concordatari Capitolo VII: Disposizioni finali e transitorie Art. 33 Controllo parlamentare coordinato Art. 34 Entrata in vigore Art. 35 Diritto transitorio Art. 36 Convenzioni contrarie Art. 37 Disdetta

Art. 2 Organi Gli organi del concordato sono : a) la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure ; b) il Segretariato della Conferenza ; c) la Commissione concordataria ; d) la Commissione dell’assistenza riabilitativa.

Commission concordataire latine Conférence latine des autorités d’exécution Conférence latine des directeurs d’établissements concordataires Groupes de travail permanents et ad hoc Commission latine de probation Organigramme CCL + CLP

Il fondamento del concordato

Art. 14 Collocamento 1 I cantoni concordatari si impegnano a collocare negli stabilimenti o nelle sezioni di stabilimenti riconosciuti dalla Conferenza, le persone detenute e internate alle quali è applicato il presente concordato. Art. 14 Placement 1Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les établissements ou les sections d'établissements reconnus par la Conférence les personnes détenues et internées auxquelles s'applique le présent concordat. Art. 15 Ammissione 1I cantoni che dispongono di stabilimenti o di sezioni di stabilimenti concordatari, si impegnano ad accogliere le persone detenute dei cantoni concordatari. Art. 15 Admission 1Les cantons disposant d'établissements ou de sections d'établissements concordataires s'engagent à y admettre les personnes détenues des cantons partenaires.

Art. 30 Collocamento dei detenuti ticinesi negli stabilimenti concordatari 1I cantoni romandi accolgono le persone detenute che il Cantone Ticino domanda di collocare : a) negli stabilimenti aperti che dispongono di una sezione chiusa o negli stabilimenti chiusi che dispongono in una sezione aperta, se la pena è di un anno al minimo ; b) negli stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure applicabili ai giovani adulti; c) negli stabilimenti destinati ad accogliere delle persone detenute pericolose e che soffrono di una malattia mentale. Art. 31 Collocamento dei detenuti romandi negli stabilimenti concordatari Il Cantone Ticino accoglie prioritariamente le persone detenute dei cantoni concordatari secondo le sue possibilità

Diritto d’applicazione del concordato A. ORGANISATION B. REGIMES C. MODALITES D’APPLICATION D. PERSONNES DETENUES E. AUTRES Regolamenti Decisioni Raccomandazioni

ORGANISATION NORMES FONDAMENTALES Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) Commentaire article par article du Concordat du 10 avril 2006 Principes régissant l’exécution des sanctions pénales en Suisse

Règlements d’organisation et de fonctionnement NORMES FONDAMENTALES ORGANIGRAMMES FONCTIONNEMENT Règlements d’organisation et de fonctionnement CLDJP CCL CDEC

ORGANISATION NORMES FONDAMENTALES ORGANIGRAMMES FONCTIONNEMENT LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCORDATAIRES Regolamento del 29 ottobre 2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (detenzione preventiva, pene e misure, rispettivamente sanzioni penali cresciute in giudicato oppure in esecuzione anticipata) (Regolamento sugli stabilimenti)

ORGANISATION NORMES FONDAMENTALES ORGANIGRAMMES FONCTIONNEMENT LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCORDATAIRES PRIX DE PENSION Decisione del 29 ottobre 2010 che fissa il prezzo del giorno di detenzione effettuato negli stabilimenti dei cantoni firmatari del Concordato latino, destinati all’esecuzione, anche anticipata, di una sanzione penale ed alla detenzione preventiva (Decisione sui prezzi giornalieri di detenzione)

prezzi giornalieri di detenzione

ORGANISATION RELATIONS AVEC LES AUTRES CONCORDATS NORMES FONDAMENTALES ORGANIGRAMMES FONCTIONNEMENT LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCORDATAIRES PRIX DE PENSION RELATIONS AVEC LES AUTRES CONCORDATS PERSONNEL PENITENTIAIRE

B. REGIMES REGIME ORDINAIRE SEMI-DETENTION TEX TELEX COURTES PEINES PPLS TIG SURVEILLANCE ELECTRONIQUE Decisione del 25 settembre 2008 relativa all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento in vigore il 1° gennaio 2018) Decisione del 25 settembre 2008 relativa al lavoro esterno nonché al lavoro e alloggio esterni Regolamento del 30 marzo 2017 sull’esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP) In vigore il 1° gennaio 2018 Regolamento del 30 marzo 2017 sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica In vigore il 1° gennaio 2018

C. MODALITES D’APPLICATION DOSSIER ITINERANT PES SORTIES PROBATION INTERRUPTION PARTENAIRES Raccomandazione No 2 del 25 settembre 2008 relativa alle condizioni e alle modalità di applicazione del piano di esecuzione della sanzione penale o a titolo anticipato

C. MODALITES D’APPLICATION DOSSIER ITINERANT PES SORTIES Nota del 29 marzo 2012 della Conferenza delle direttrici e direttori die dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) sugli alleggerimenti del regime di esecuzione di pene e misure Regolamento del 31 ottobre 2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti Protocollo del 20 febbraio 2014 relativo all’accompagnamento dei detenuti potenzialmente pericolosi in caso di uscite

C. MODALITES D’APPLICATION DOSSIER ITINERANT PES SORTIES PROBATION INTERRUPTION PARTENAIRES Décision du 24 septembre 2007 concernant les transferts des cas d’assistance de probation et des règles de conduite dans les cantons latins (Décision sur la probation)

D. PERSONNES DETENUES SOINS ASSURANCES FORMATION TRAVAIL ET REMUNERATION Décision du 24 septembre 2007 sur les personnes malades, accidentées, infirmes ou âgées Décision du 25 septembre 2008 concernant la participation des autorités de placement aux frais des soins dentaires Décision du 25 septembre 2008 concernant la participation des autorités de placement aux frais de lunettes Décision du 24 septembre 2007 / 9 novembre 2017 sur l’assurance-accident Decisione del 25 settembre 2008 relativa alla formazione di base e continua, degli studi, della formazione professionale e del perfezionamento delle persone detenute Decisione del 25 settembre 2008 relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone detenute collocate negli stabilimenti concordatari (Decisione sulla remunerazione dei detenuti)

E. AUTRES Décision du 10 octobre 1988 sur la procédure de plainte Regolamento del 22 marzo 2012 relativo alla Fondazione latina Progetti pilota – Dipendenze Raccomandazione del 31 ottobre 2013 relativa allo scambio di informazioni e la non opponibilità del segreto medico e/o d’ufficio in riferimento alla pericolosità di un detenuto e che possono avere un’ incidenza sulla sua valutazione o sulle condizioni di alleggerimento del regime di esecuzione

Autorizzazioni di uscita Art. 10 Condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione di uscita … un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della pena l’uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività giustificare di aver partecipato attivamente agli obbiettivi di risocializzazione previsti nel piano d’esecuzione della sanzione penale e che questa domanda rientra nel piano sopra indicato disporre di una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente accreditata sul suo conto 5 Inoltre, secondo le circostanze, le autorità competenti designate dal cantone possono esigere : c) la messa in pratica di misure tecniche di sorveglianza supplementari.

Autorizzazioni di uscita Art. 11 Cadenza e durata delle autorizzazioni di uscita La persona detenuta può ottenere al massimo un congedo ogni due mesi. La durata di un congedo è fissato secondo i parametri seguenti : a) 1° e 2° congedo, massimo 24 ore b) 3° e 4° congedo, massimo 36 ore c) 5° e 6° congedo, massimo 48 ore d) a partire dal 7° congedo : massimo 54 ore

Autorizzazioni di uscita Art Autorizzazioni di uscita Art. 12 Congedi speciali per Natale 1 Può essere accordato un congedo, ammesso che le circostanze lo permettano, alle seguenti condizioni: a) è già stato precedentemente accordato ed eseguito con successo un congedo; b) non può essere accordato un congedo per la notte del 31 dicembre; c) le altre condizioni relative alla concessione di congedi ordinari, sono date.

Autorizzazioni di uscita Sezione 6 : Relazioni con dei delinquenti potenzialmente pericolosi Art. 20 Attenzione accresciuta 1 Nel caso di persone che sono state condannate per un’infrazione di cui alla lista dell’art. 64 cpv.1 CP, l’autorità di collocamento deve, in queste situazioni, esaminare più nel dettaglio la pericolosità in collaborazione con la commissione specializzata. Ella può anche chiedere una nuova perizia.

Autorizzazioni di uscita Art Autorizzazioni di uscita Art. 21 Alleggerimenti nell’esecuzione 1 La decisione quanto all’opportunità di autorizzare un alleggerimento del regime di esecuzione, deve essere presa sulla base di un’analisi dei rischi concreti di fuga e di commissione di un nuovo reato, tenendo conto dello scopo e delle modalità concrete dell’alleggerimento prospettato, così come della situazione attuale della persona detenuta. 2 Degli alleggerimenti dell’esecuzione della pena possono essere concessi quando: a) la persona condannata non è (più) giudicata pericolosa per la collettività, o b) terze persone possono essere sufficientemente protette da un rischio residuo mediante delle misure di accompagnamento o condizioni; o c) la situazione rende necessaria degli alleggerimenti di esecuzione alfine di preparare un’imminente liberazione condizionale o definitiva. 3 L’autorità di collocamento stabilisce le regole di accompagnamento secondo il protocollo stabilito dalla Commissione concordataria.

Remunerazione dei detenuti Art. 5 L’importo massimo lordo è stato fissato a 33 franchi per giorno di lavoro effettuato. Da tale importo sono dedotti 8 franchi per giorno di lavoro, a titolo di compensazione parziale delle prestazioni fornite in natura (alloggio e pasti, inquadramento, ecc.). Art. 4 La remunerazione o il congruo compenso non sono versati che in parte, rispettivamente la metà dell’ultimo importo fissato: in caso di incapacità lavorativa totale o parziale, superiore ai 3 giorni, dovuta a malattia o incidente, attestata da un certificato medico, a patto che la persona in essere si trovi ancora in detenzione; a causa dell’impossibilità da parte dello stabilimento di attribuire un’occupazione senza che la persona detenuta ne sia responsabile.

Utilisation de la rémunération du détenu PES Indemnité LAVI CHF 8’000.- PES Indemnité LAVI CHF 2’000.- CHF 802.- Disponible 65% Décompte sortie CHF 9’500.- CHF 6’175.- CHF 1’710.- CHF 1’710.- CHF 710.- Décompte sortie Réservé 20% LAVI = ½ PES CHF 1’000.- LAVI = ½ PES CHF 4’000.- CHF 1’000.- CHF 1’900.- CHF 1’425.- Bloqué 15% Décompte sortie CHF 1’425.- CHF 2’227.- CHF 2’937.-

Regolamento sul EM Articolo 2 Durata della pena 1 La sorveglianza elettronica è ammessa a condizione che la pena pronunciata oppure la durata totale delle pene eseguibili simultaneamente sia compresa tra un minimo di 20 giorni e 12 mesi al massimo. 2 La detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione per il calcolo (principio della pena lorda). 3 Per le pene sospese parzialmente, è determinante la durata totale della pena inflitta (parte sospesa più parte da eseguire).

Regolamento sul EM Articolo 4 Condizioni personali Per beneficiare della sorveglianza elettronica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: ... d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e diritto di esercitare un’attività lavorativa, una formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo; e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66abis CP ; f) esercitare un’attività professionale o una formazione riconosciuta, corrispondenti ad un’occupazione di almeno 20 ore la settimana. Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata, sono considerati equivalenti. Alla persona condannata può essere assegnata un’attività di almeno 20 ore la settimana, senza che ciò costituisca un diritto;

Regolamento sul EM Articolo 10 Controllo 1 Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona condannata esegua l’attività dichiarata ai fini della concessione della sorveglianza elettronica. 2 A questo scopo, essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, può in qualsiasi momento e, a seconda della tecnica utilizzata per la sorveglianza: a) informare chi impiega o dispensa la formazione alla persona condannata che quest’ultima esegue una pena mediante il regime della sorveglianza elettronica e l’invita a informare immediatamente l’autorità competente in caso di assenza dal luogo di lavoro o di formazione; b) recarsi sul posto di lavoro o di formazione della persona condannata. 3 L’autorità può delegare la sua competenza.

Regolamento sul EM Articolo 11 Autorizzazione di congedo 1 Durante i giorni di libero dal lavoro o dalla formazione, come il sabato, la domenica e i giorni festivi, su decisione dell’autorità, la persona condannata può disporre, di un massimo di ore giornaliere di tempo libero, secondo la seguente progressione: 1° e 2° mese 3 h/giorno 3° e 4° mese 4 h/giorno 5° e 6° mese 6 h/giorno dal 7° mese 8 h/giorno 2 Su decisione dell’autorità, le ore di tempo libero possono essere cumulate fino ad un massimo di 24 ore tra il 3° e 6° mese e di 36 ore dal 7° mese. Il saldo ore resta acquisito

Articolo 20 Liberazione condizionale Regolamento sul EM Articolo 20 Liberazione condizionale Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art. 86 e segg CP).

Capitolo 10 Campo di applicazione Articolo 21 Principio Regolamento sul EM Titolo II Sorveglianza elettronica in luogo del lavoro esterno e del lavoro e alloggio esterni (art. 79b cpv.1 let. b CP) Capitolo 10 Campo di applicazione Articolo 21 Principio 1 La sorveglianza elettronica può essere autorizzata in luogo del lavoro esterno e/o del lavoro e alloggio esterni per una durata da 3 a 12 mesi. 2 La sorveglianza elettronica assume in questo caso la funzione di fase supplementare nel regime progressivo di esecuzione della pena.

Titolo IV Protezione dei dati Articolo 28 Accesso ai dati Regolamento sul EM Titolo IV Protezione dei dati Articolo 28 Accesso ai dati Durante l’esecuzione della sanzione, i dati generati dall’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione sono accessibili: a) all’autorità d’esecuzione competente e ad eventuali enti delegati; b) alla centrale di sorveglianza, secondo le modalità del suo capitolato d’onere ; c) agli operatori tecnici autorizzati. Articolo 29 Rinvio Per il resto, la protezione dei dati è regolata dal diritto cantonale.

Articolo 3 Calcolo delle ore Regolamento sul LUP Articolo 3 Calcolo delle ore 1 Quattro ore di LUP eseguite corrispondono a un giorno di pena privativa di libertà, a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria, o un giorno di pena privativa di libertà sostitutiva in caso di contravvenzione. 2 Se la pena è pronunciata in mesi, un mese corrisponde a trenta giorni, ovvero 120 ore.

Articolo 6 Condizioni personali ... Regolamento sul LUP Articolo 6 Condizioni personali ... d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera; e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66abis CP ; f) autorizzazione della persona condannata a comunicare al datore di lavoro l’infrazione che ha condotto alla sanzione;

Articolo 18 Computo in caso di diverse pene Regolamento sul LUP Articolo 18 Computo in caso di diverse pene Se diverse pene devono essere scontate, il LUP effettuato è computato di regola sulle pene che si prescrivono per prime.

Articolo 21 Liberazione condizionale Regolamento sul LUP Articolo 21 Liberazione condizionale 1 La persona che effettua un LUP come alternativa ad una pena privativa di libertà può beneficiare di una liberazione condizionale secondo le disposizioni relative alla liberazione condizionale dell’esecuzione ordinaria, con le particolarità seguenti: . a) i dati dell’esecuzione sono calcolati sulla base delle ore di lavoro effettuate, convertite in giorni d’esecuzione; b) il rapporto della direzione dello stabilimento è sostituito dalla griglia di controllo delle ore di lavoro e, se del caso, dalla valutazione della qualità del lavoro. 2 Le regole della liberazione condizionale non si applicano ad un LUP, o alla parte di un LUP, effettuata come alternativa al pagamento di una multa o di una pena pecuniaria.

Décisions adoptées le 9 novembre 2017

Décision du 9 novembre 2017 sur la libération conditionnelle Article 1 Surveillance électronique en cas de libération conditionnelle L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et de surveillance électronique dans le cadre de la libération conditionnelle accordée aux personnes soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP.

Décision du 9 novembre 2017 sur la collaboration intercantonale relative à l’interdiction d’activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (Décision sur la collaboration en matière d’interdictions) sur la participation de la personne condamnée aux frais d’exécution de la sanction (Décision sur la participation aux frais d’exécution)

Article 1 Principe La personne condamnée doit payer une participation aux frais d'exécution de la sanction. Article 2 Montant de la participation Le montant journalier de la participation est fixé comme suit : a) régime ordinaire : CHF 8.- b) semi-détention : CHF 21.- CHF 10.- au moins en cas de suivi d’une formation reconnue, d’obligation légale d'entretien ou d’une activité structurée et encadrée c) travail externe : CHF 21.- d) travail et logement externes : CHF 5.- e) surveillance électronique : CHF 15.-

Article 3 Réduction Pour les cas de rigueur dûment démontrés, l'autorité compétente peut diminuer la participation aux frais d'exécution. La personne détenue doit faire une demande motivée au début du régime. Article 4 Majoration Si la situation financière de la personne condamnée le permet, l’autorité compétente peut majorer le montant journalier jusqu’au double de sa valeur.

Disposizioni transitorie Art. 388 CP 1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3. 2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita. 3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

Disposizioni transitorie Regolamento sul EM Articolo 29 Disposizioni transitorie e finali … 3 Il titolo I del presente regolamento [front door] si applica anche alle pene pronunciate prima dalla sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non è ancora iniziata. 4 Il titolo II del presente regolamento [back door] è retto dall’art. 388 cpv. 3 CP.

Regolamento sulla semiprigionia … Disposizioni transitorie Regolamento sul LUP Articolo 22 Entrata in vigore … 3 Il presente regolamento si applica anche alle pene pronunciate prima dalla sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non è ancora iniziata. Regolamento sulla semiprigionia Articolo 26 Abrogazione ed entrata in vigore … 4 E 'applicabile anche alle sanzioni che sono state pronunciate prima della sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non ha ancora preso inizio.

Plus-value d’un concordat dans l’exécution des sanctions pénales

Grazie per l'attenzione