Disciplina delle forme pensionistiche complementari D.L. 5 Dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Le modifiche legislative introdotte con riferimento al TFR maturando dal 1° gennaio 2007 sono finalizzate ad incentivare il ricorso alla previdenza complementare. Pertanto, relativamente al TFR, sono possibili le seguenti opzioni: destinare il TFR maturando alla previdenza complementare mantenere il TFR in gestione dell’azienda (ma versato all’INPS)
La previdenza complementare Fondi pensione negoziali, o fondi chiusi nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali (fondo Fonte per operai, impiegati e quadri Commercio, fondo Mario Negri per dirigenti Commercio) Fondi pensione aperti sono istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare e assicurazioni
Il TFR Componente retributiva che il datore di lavoro accantona annualmente e versa al lavoratore al termine del rapporto di lavoro E’ pari a 1/13,5 (ovvero al 6,9%) della Retribuzione Annua Lorda (RAL) Il fondo TFR accantonato viene annualmente rivalutato di una percentuale, che per il 2006 era pari al 2,75%
Destinazione del TFR Il conferimento del TFR a previdenza complementare si applica alle somme maturande dal 1° gennaio 2007. Il conferimento del TFR in adesione a forme di previdenza complementare è una decisione volontaria. Le somme maturate a titolo di TFR sino a tutto il 31 dicembre 2006 restano presso le aziende, disciplinate dalla precedente normativa. Anche in caso di decisione di NON destinare il TFR maturando dal 1° gennaio 2007 a previdenza complementare lasciandolo in gestione all’azienda, gli importi accumulati dovranno essere versati ad apposito fondo INPS.
La scelta sulla destinazione del TFR La scelta della forma di previdenza complementare cui destinare il TFR spetta al Lavoratore Dipendente La scelta deve essere operata entro 6 mesi di tempo dal 1° gennaio 2007 e comunicata in forma scritta al datore di lavoro La scelta è obbligatoria: scelta esplicita scelta tacita
Le opzioni possibili Mantenere il TFR maturando nella forma attuale (gestito dall’azienda ma versato all’INPS) OPZIONE REVERSIBILE Destinare il TFR a previdenza complementare: tutto – iscritti all’INPS post 29/04/1993 non meno del 50% - iscritti all’INPS ante 29/04/1993 OPZIONE IRREVERSIBILE Chi non comunica una scelta avrà il TFR maturando destinato obbligatoriamente a previdenza integrativa gestita dal fondo previsto dal CCNL di appartenenza OPZIONE IRREVERSIBILE Scelta esplicita Scelta tacita
Fondo CCNL Terziario Operai, Impiegati, Quadri: FONDO FONTE Adesione volontaria Versamenti minimi: 0,5% RAL a carico del lavoratore 1,5% RAL a carico del datore di lavoro quota TFR: ante 29/04/93: non meno del 50% post 29/04/93: 100% In caso di NON scelta, il versamento automatico non obbliga alla contribuzione volontaria aggiuntiva con quota a carico del dipendente e del datore di lavoro
Fondi Pensione Aperti Sono fondi appositamente costituiti, con regolamenti specifici, da Banche, Assicurazioni, SIM. Possono dare rendimenti superiori a quelli dei fondi negoziali, commisurati al grado di rischio che il sottoscrittore è disposto ad assumere. In termini di versamenti e rimborsi (relativamente al TFR) sono assoggettati alle stesse normative dei fondi negoziali.
Modalità di riscossione TFR lasciato in azienda COME IN PASSATO Fondi pensione al compimento dell’età per la pensione obbligatoria (caso 1) prima della pensione (caso 2)
Modalità di riscossione L’iscritto può chiedere Caso 1 Quando compie l’età per la pensione obbligatoria La rendita Il capitale L’iscritto può chiedere E’ il modo con cui il lavoratore integra quanto percepito dal sistema pubblico. E’ la forma che si applica in mancanza di una specifica indicazione contraria dell’interessato E’ complementare alla rendita. La richiesta non può superare il 50 per cento dell’accantonamento
Modalità di riscossione Caso 2 Prima della pensione L’iscritto può chiedere l’anticipazione (*) per: Spese sanitarie per interventi e cure straordinarie (per iscritto, coniuge e figli) Si può chiedere in qualsiasi momento nelle misura massima del 75% 1 Acquisto della prima casa (per iscritto, coniuge e figli) Si può chiedere dopo 8 anni di iscrizione al fondo nella misura massima del 75% 2 Anticipazione per ulteriori motivi Si può chiedere dopo 8 anni di iscrizione al fondo nella misura massima del 30% 3 (*) L’anticipazione può essere chiesta più volte a condizione che non superi l’ammontare complessivo del 75%. Le anticipazioni sono regolate ex art. 2120 C.C.
La tassazione del TFR Se si decide di lasciare il TFR in azienda, continua ad applicarsi: alla cessazione del rapporto di lavoro, sul capitale, la tassazione separata (circa 33-35%) annualmente, sui rendimenti, l’imposta dell’11%.
La tassazione del TFR versato a forme di previdenza complementare NORMATIVA GENERALE Fiscalità della prestazione a scadenza (N.B.: vale solo per prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007) Per rendite e liquidazioni in conto capitale: tassazione secca del 15%; si riduce di 0,30 per ogni anno di iscrizione > 15 (tassazione minima 9%). Fiscalità dei riscatti per cessazione rapporto di lavoro e anticipazioni Tassazione secondo aliquota secca del 23%. Per gravi spese sanitarie, ecc. (*), 15%. Fiscalità sui rendimenti maturati Su base annuale all’11% (*) Si applica la tassazione più favorevole (15%) per i riscatti a seguito di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e in caso di morte dell’aderente prima del diritto alla maturazione della prestazione pensionistica.
Riscatto totale in caso di invalidità La misura e i casi nei quali è possibile ritirare il maturato dal fondo Cessazione del rapporto da cui deriva un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi e non superiore a 48 mesi 50% Il datore accede a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria Invalidità permanente, da cui deriva la riduzione dalla capacità lavorativa a meno di un terzo 100% Cessazione del rapporto che comporta l’inoccupazione per più di 48 mesi
Trasferimento tra Fondi Le regole per trasferire il maturato da un fondo all’altro TRASFERIMENTO VOLONTARIO TRASFERIMENTO “NECESSARIO” Il lavoratore sceglie liberamente di cambiare fondo Il lavoratore perde i requisiti per partecipare al fondo (per es., cambia settore di lavoro) Il trasferimento è possibile dopo due anni di permanenza nel primo fondo Il trasferimento è possibile in ogni momento, anche prima di aver maturato i due anni di partecipazione Il fondo non può inserire clausole che limitino il diritto al trasferimento Il piano previdenziale prosegue presso il nuovo fondo, senza sospensione. L’operazione non è soggetta a tassazione
Disciplina delle forme pensionistiche complementari D.L. 5 Dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari