La nuova prevenzione incendi Nuove attività e regime sanzionatorio

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La nuova prevenzione incendi Nuove attività e regime sanzionatorio 20/09/2018 La nuova prevenzione incendi Nuove attività e regime sanzionatorio Ing. Francesco Bonavita Direttore Comando Vigili del Fuoco, Genova francesco.bonavita@vigilfuoco.it

Agenda Attività soggette: Novità Il regime sanzionatorio; Conclusioni 20/09/2018 Agenda Attività soggette: Novità Il regime sanzionatorio; Conclusioni

dPR 151/11 Nuovo regime di assoggettabilità 20/09/2018 dPR 151/11 Nuovo regime di assoggettabilità Individuate N° 80 attività soggette 4 Macro categorie: Industriali; Artigianali; Commerciali; Civili; Accorpamenti per medesima tipologia di rischio; Ridefinizione per delimitare univocamente e con certezza l’assoggettabilità. In alcuni casi sono state ridefinite le soglie di assoggettabilità (superifi, quantità di materiali combustibili); Cancellazione di attività ritenute obsolete riconducibili ad altre attività;

dPR 151/11 Nuovo regime di assoggettabilità 20/09/2018 dPR 151/11 Nuovo regime di assoggettabilità Le nuove attività inserite sono riconducibili a: Infrastrutture di trasporto ad elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane); Attività a rischio specifico (demolizioni di veicoli oltre i 3000mq); Grandi complessi industriali o per il terziario; Strutture e/o locali il cui rischio è connesso all’affollamento (campeggi, villaggi-turistici, club pubblici e privati);

Accorpamenti per medesima tipologia di rischio 20/09/2018 Accorpamenti per medesima tipologia di rischio Attività n. 1: “Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h” (accorpamento delle vecchie attività n. 1-9-10 e 11); Attività n. 10: “ Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125°C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori ad 1 mc” (accorpamento delle vecchie attività n. 12 e 13); Attività n. 12:” Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili E/o combustibili E/O oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc” (accorpamento vecchie attività n. 15, 16 e 17); Attività n. 13: “Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi Impianti di distribuzione carburanti liquidi; Impianti fissi di distribuzione di carburanti gassosi o di tipo misto (liquidi e gassosi); (Accorpamento vecchie attività n. 7 e 18)

Ridefinizione soglie di assoggettabilità (1 di 3) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli: oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura e taglio; Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie da 9 autoveicoli a 300 mq coperti; (1000 mq per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili); Locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, oltre alle 100 persone di capienza anche sup coperta sup 200 mq;

Ridefinizione soglie di assoggettabilità (2 di 3) Non solo alberghi pensioni, motel, dormitori e simili, ma anche: Residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, case per ferie ed infine campeggi, villaggi turistici, ecc (oltre 400 persone) Asili nido con oltre 30 persone presenti; Depositi di merci e materiali vari: 1000 mq + quantitativi superiori a 5000 Kg; Aziende ed uffici: oltre 300 persone presenti; Edifici pregevoli e sottoposti a tutela aperti al pubblico: biblioteche ed archivi, musei gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività soggetta (allegato I);

Ridefinizione soglie di assoggettabilità (3 di 3) Autorimesse pubbliche e private: superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; Edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m; Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili sup 1 mc;

Il regime sanzionatorio di riferimento 20/09/2018 Il regime sanzionatorio di riferimento Art. 20 d.lgs. N. 139/2006: - omessa richiesta di rilascio o di rinnovo del CPI responsabilità penale (titolare dell’attività); - attestazione di fatti non rispondenti al vero responsabilità penale (titolare dell’attività, tecnico e ditta installatrice); Al tecnico abilitato (asseverante) l’art. 359 del c.p. attribuisce la qualità di “persona esercente un servizio di pubblica necessità”

Il quadro sanzionatorio di riferimento Codice Penale: artt. 481, 482, 483 (falsità ideologica e materiale); D.P.R. 445/2000 art. 76 (dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi quando non più rispondenti al vero – rilevanza penale); D.Lgs. N. 81/2008: Art. 63 Requisiti di salute e sicurezza (luoghi di lavoro – requisiti allegato IV) Art. 64 e 68 obblighi sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (rilevanza penale);

Stralcio allegato IV d.lgs. N. 81/2008 4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio…dell’incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi. 4.4.1 I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti ……secondo le procedure di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. 4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all’emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

Futura trasformazione in sanzione amministrativa? Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

conclusioni Razionalizzazione della classificazione delle attività soggette; ATTENZIONE ALLE SOTTO CLASSI !!! WWW.VIGILFUOCO.IT

Grazie per l'attenzione. 20/09/2018 Grazie per l'attenzione.