Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello
Legge Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228 norme di riferimento Legge Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228 ha modificato DL Crescita 2.0 18 ottobre 2012 n. 179 introducendo art. 16 quater modificato L. 21 gennaio 1994 n. 53 art. 3 bis Avv. Fabrizio Pettoello
norme di riferimento Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011 Regole tecniche Decreto Legislativo nr. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione digitale (CAD) D.P.R. nr. 68 del 11 febbraio 2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata Decreto Legge nr. 179 del 18 ottobre 2012 - art. 5 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) introduce art. 6 bis -> CAD Decreto Ministeriale sviluppo economico 19 marzo 2013 Attuativo INI-PEC Decreto Legge nr. 185 del 29 novembre 2008 art. 16, comma 6 convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009 art. 5 l. n. 221 del 17 dicembre 2012 converte con modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 Obbligo PEC Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 3-bis L. 53/1994 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 norme di riferimento D.M. nr. 48 del 3 aprile 2013 (art. 1) modifica art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati Avv. Fabrizio Pettoello
non ulteriore autorizzazione per PEC requisiti 1 autorizzazione Consiglio Ordine dove l’avvocato è iscritto art. 7 L. 53/1994 non ulteriore autorizzazione per PEC Avv. Fabrizio Pettoello
art. 8 L. 53/1994 1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. 4-bis Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. Avv. Fabrizio Pettoello
2 requisiti proprio indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi http://pst.giustizia.it/PST http://www.inipec.gov.it Avv. Fabrizio Pettoello
requisiti 3 procura alle liti Avv. Fabrizio Pettoello
4 requisiti indirizzo PEC destinatario risultante da pubblici elenchi art. 6 bis CAD solo comunicazioni tra cittadino e PA @postacertificata.gov.it NO > CEC-PAC domicilio digitale cittadino http://pst.giustizia.it/PST http://indice.PA.gov.it INI PEC registro imprese Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 16 ter D.L. crescita 2.0 179 del 18.10.2012 pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 domicilio digitale del cittadino e 16, comma 12, elenco pubbliche amministrazioni tenuto da Ministero della giustizia del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 registro delle imprese, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 INI PEC, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ReGIndE. Avv. Fabrizio Pettoello
INI PEC
PEC da pubblico elenco non PEC indicata nell’atto
requisiti 5 dispositivo di firma digitale
firma firma definizione valore probatorio esempi elettronica avanzata firma debole insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica valutabile dal giudice caso per caso PIN + carta magnetica (Bancomat) userID + psw firma biometrica avanzata …oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati 2702 c.c. realizzare in modalità informatica gli atti che per legge devono essere realizzati in forma scritta salvo casi in cui la legge richieda firma digitale o elettronica qualificata (es. 1350 cc 1->12) firma su tablet qualificata firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma… Secure Signature Creation Device – SSCD token smart card digitale … su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici Avv. Fabrizio Pettoello
art. 24. CAD - Firma digitale 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta. Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. sospensione o revoca disciplinate da artt. 16 e ss. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 13 gennaio 2013 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione atto da notificare documento informatico copia informatica Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Avv. Fabrizio Pettoello
documento informatico preparazione atto da notificare documento informatico art. 21 CAD Formati art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011 .pdf .odf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar .arj .PDF unico valido per atti processuali in forma di documento informatico. privo di elementi attivi ottenuto da trasformazione documento testuale Avv. Fabrizio Pettoello
documento informatico preparazione atto da notificare firma del documento informatico art. 21 CAD Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione atto da notificare documento informatico copia informatica Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22 II CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis V comma L 53/ 1994.
Art. 3 bis l. 53/1994 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22 CAD, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
preparazione atto da notificare copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico art. 22 CAD formati art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011 .pdf .odf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar .arj .PDF unico valido per atti processuali in forma di documento informatico. Avv. Fabrizio Pettoello
Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici CAD 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione relata di notifica documento informatico separata dagli atti da notificare sottoscritto con firma digitale art. 21 CAD Avv. Fabrizio Pettoello
art. 3 bis L. 53/1994 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. Avv. Fabrizio Pettoello
relata notifica di documento nativo informatico RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94 e ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___ di ___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi dell’art. 18 DM 44/2011 e dell’art. 83, 3° comma c.p.c. notifico l’allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di ___ a ___ di ___ all’indirizzo di posta elettronica certificata ___ estratto dall’ ___ Avv. Fabrizio Pettoello
relata notifica di copia informatica di documento analogico RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94 e ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___ di ___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata a margine dell’____ notifico l’allegata sentenza nr. ___ emessa il ___/___/___ dal Tribunale di ____, sezione di ____ nella causa NRGR ___/___ alla _______ all’indirizzo di posta elettronica certificata __@__ estratto dall’ ___ attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6, comma 1 L. 53/94 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che la decisione notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta. Avv. Fabrizio Pettoello
art. 3 bis L. 53/1994 Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
preparazione procura alle liti
riferibilità procura ad atto procura alle liti riferibilità procura ad atto Avv. Fabrizio Pettoello
L. 141 del 27 maggio 1997 > 3° comma, 3 proposizione art. 83 cpc L. 141 del 27 maggio 1997 > 3° comma, 3 proposizione La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce … L. 69 del 18 giugno 2009 … o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Avv. Fabrizio Pettoello
procura con documento digitale preparazione procura alle liti procura con documento digitale procura cartacea firmata digitalmente da cliente firmata di pugno da cliente certificata con firma di pugno dell’Avvocato copia digitale autenticata con firma digitale dell’Avvocato Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione procura alle liti Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione documentazione atto procura atti da notificare relata di notifica schermata INI-PEC Avv. Fabrizio Pettoello
preparazione PEC Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94 tratti da atti da notificare tratti da pubblici registri Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94 Avv. Fabrizio Pettoello
flusso PEC gestore PEC mittente gestore PEC destinatario Avv. Fabrizio Pettoello
principio di scissione del momento perfezionativo della notifica art. 3 bis L. 53/1994 principio di scissione del momento perfezionativo della notifica C. Cost. 26 novembre 2002 n. 477 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. buon fine notifica solo in caso di ricezione di entrambe le ricevute Avv. Fabrizio Pettoello
salvataggio PEC formati .eml .msg non .txt Avv. Fabrizio Pettoello
prova di avvenuta notifica: le ricevute Avv. Fabrizio Pettoello
ricevuta accettazione Avv. Fabrizio Pettoello
ricevuta di avvenuta consegna Avv. Fabrizio Pettoello
prova di avvenuta notifica Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis III comma L. 53/1994 è quella completa, di cui all'articolo 6 IV, DPR 68/2005. Avv. Fabrizio Pettoello
art. 9 bis L. 53/1994 1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Avv. Fabrizio Pettoello
Copie analogiche di documenti informatici Art. 23. D. Lgs. 82/2005 Copie analogiche di documenti informatici 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Avv. Fabrizio Pettoello
Protocollo Tribunale di Udine Prova della notificazione … in attesa che gli organi tecnici del Ministero della Giustizia definiscano le modalità per il deposito della prova in via telematica… La prova della regolarità della notificazione è costituita dalla copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata inviato e degli allegati allo stesso, nonché della copia cartacea della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna. Non devono essere estratte e prodotte copie cartacee del file “daticert.xml” allegato sia alla ricevuta di accettazione, sia a quella di avvenuta consegna. Non deve inoltre essere estratta e prodotta copia del file “postacert.eml” allegato alla ricevuta di avvenuta consegna, dato che lo stesso corrisponde alla PEC inviata e ai suoi allegati, dei quali è già stata estratta copia cartacea. Avv. Fabrizio Pettoello
Protocollo Tribunale di Udine Prova della notificazione … Dovrà essere inoltre prodotta la stampa su supporto cartaceo della videata del pubblico elenco dal quale è stato estratto l’indirizzo PEC del destinatario. Tale documentazione sarà elencata in una nota di deposito recante in calce l’attestazione di conformità ai documenti informatici da cui le copie cartacee sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, che quindi non dovrà essere apposta sui singoli documenti. Avv. Fabrizio Pettoello
Protocollo Tribunale di Udine Assolvimento dell’onere di apposizione della marca L’art. 10 L. n. 53/1994 prevede che, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, all’atto notificato debba essere apposta apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia . Poiché al momento non risulta possibile effettuare il pagamento della marca di cui sopra con mezzi telematici, come previsto dalla norma, l’onere relativo potrà essere senz’altro assolto mediante versamento secondo le modalità tradizionali, apponendo la marca sulla copia cartacea del messaggio inviato. Avv. Fabrizio Pettoello
art. 10 L. 53/1994 1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici. destinatari euro 1 > 2 2,60 3 > 6 7,70 7 < 12,40 Avv. Fabrizio Pettoello
Protocollo Tribunale di Udine Copie per l’ufficio La copia per l’ufficio degli atti notificati telematicamente dovrà essere costituita da una loro ulteriore copia cartacea, munita anch’essa della certificazione di conformità all’originale telematico. Avv. Fabrizio Pettoello
attestazione conformità Avv. Fabrizio Pettoello
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. Avv. Fabrizio Pettoello
147 c.p.c. Tempo delle notificazioni Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 nullità relativa, ma solo per rifiuto del destinatario (C., S.U., 946/1954; C. 2110/1972) non applicabile alla notifica via posta orario di cui all’art. 147 cpc è sostituito da quello di apertura degli uffici (C. 3478/1979) violazione 147 incide solo sua conoscenza e quindi su decorrenza termine impugnazione (C. St., Sez. VI, 2.8.2006, n. 4710) Avv. Fabrizio Pettoello
copie di cortesia: SI o NO art. 163 cpc un indirizzo giurisprudenziale ritiene non sufficiente l'avvertimento che si limiti a richiamare la disposizione del codice: dovrebbero essere indicate specificamente le decadenze in cui si incorre oggetto più esplicito testo con indicazione degli atti notificati copie di cortesia in formato .pdf Avv. Fabrizio Pettoello
Impresa senza PEC art. 16, comma 6 d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009) Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria Avv. Fabrizio Pettoello
Impresa senza PEC art. 5 l. n. 221 del 17 dicembre 2012 (converte con modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012) 1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto. 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata). Avv. Fabrizio Pettoello
Impresa senza PEC art. 2630 cc - Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. applicabile anche in caso di comunicazione (volutamente ?) errata. Avv. Fabrizio Pettoello
Impresa senza PEC art. 2193 cc - Efficacia dell'iscrizione I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge. Iscrizione ha efficacia dichiarativa. Avv. Fabrizio Pettoello
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello