Osservatorio per le politiche sociali in Europa

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Transcript della presentazione:

Osservatorio per le politiche sociali in Europa Rue de la Loi, 26/20 1040 Bruxelles Tel. +32 2 233.54.32 www.osservatorioinca.org osservatorio@osservatorioinca.org L'Osservatorio per le politiche sociali in Europa è un'iniziativa dell'INCA CGIL Nazionale e INCA Belgio 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

21/09/2018 www.osservatorioinca.org

1991: Comunicazione della Commissione “Ruolo dei regimi complementari di pensione nella protezione sociale dei lavoratori” Mantenimento dei diritti acquisiti Pagamenti transfrontalieri Lavoratori distaccati 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

1996: Gruppo di esperti di alto livello Ogni legislazione comunitaria in questo campo dovrebbe essere finalizzata al mantenimento dei diritti acquisiti sulla base del principio della « parità di trattamento »  Un cittadino europeo che decide di lavorare per datori di lavoro in più di uno Stato membro non deve pertanto subire una perdita dei diritti alla pensione complementare 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

1997: Comunicazione della Commissione europea « Modernizzazione e miglioramento della protezione sociale nell'Unione europea" Mancanza di coordinamento a livello comunitario per i regimi di pensione complementare Problema per i lavoratori che si spostano nell'ambito dell'UE (impedimento alla libera circolazione) Necessità di una legislazione comunitaria 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

1997: Libro verde sulle pensioni integrative nel mercato unico Analizza il contesto sociale, economico e finanziario delle pensioni integrative in Europa Esamina gli effetti che un mercato unico dei fondi pensione potrebbe avere in termini di miglioramento delle prestazioni erogate Chiede se opportune norme prudenziali non potrebbero agevolare lo sviluppo delle fonti di prestazioni pensionistiche alternative ai regimi previdenziali pubblici. 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

1998: Direttiva 98/49/CE « Salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità europea » Tutelare i diritti degli iscritti a regimi pensionistici complementari che si spostano da uno Stato membro all'altro, contribuendo così alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei lavoratori Tale tutela riguarda i diritti a pensione a titolo di regimi pensionistici complementari sia volontari sia obbligatori, ad eccezione dei regimi disciplinati dal Regolamento 1408/71 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

2003: Direttiva 2003/41/CE « Supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali » Limitazione delle attività degli enti pensionistici (art. 7) Separazione giuridica tra imprese promotrici ed enti pensionistici (art. 8) Condizioni per l'esercizio dell'attività (art. 9) Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari (art.11) Attività transfrontaliera tra imprese ed enti pensionistici aziendali o profesisonali di diversi Stati membri (art. 20) 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Trasferibilità 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

20 ottobre 2005: Proposta di direttiva « Miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare » Migliorare la mobilità professionale dei lavoratori all’interno del loro Stato e nell’Unione Europea Permettere la “trasferibilità” dei diritti a pensione complementare maturati a tutti i lavoratori che cambiano occupazione (mobilità professionale) o paese di residenza (mobilità geografica) 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Campo di applicazione (Articolo 2) : 20 ottobre 2005: Proposta di direttiva « Miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare » Campo di applicazione (Articolo 2) : Tutti i regimi pensionistici complementari ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento 1408/71 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

20 ottobre 2005: Proposta di direttiva « Miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare » Condizioni d'acquisizione (Articolo 4) La totalità dei contributi versati da un lavoratore ancor privo di diritti acquisiti deve essere rimborsata o trasferita Il lavoratore deve cominciare ad acquisire diritti a pensione complementare al più tardi a partire dai 21anni Il periodo d'attesa non deve superare l’anno ( = periodo di prova) Il lavoratore deve acquisire diritti a pensione dopo un periodo massimo d'iscrizione di due anni. 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

20 ottobre 2005: Proposta di direttiva « Miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare » Salvaguardia dei diritti « dormienti » (Articolo 5): Un lavoratore che si sposta non deve rischiare una diminuzione consistente dei diritti acquisiti nel suo precedente rapporto di lavoro. In alternativa, trasferimento o pagamento di un capitale che rappresenti i diritti acquisiti 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

20 ottobre 2005: Proposta di direttiva « Miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare » Trasferibilità (Articolo 6): Il lavoratore in uscita deve poter scegliere tra il mantenimento dei diritti nel regime connesso al suo precedente lavoro e il trasferimento dei diritti acquisiti Il lavoratore in uscita che opta per un trasferimento dei propri diritti non deve essere penalizzato da oneri amministrativi eccessivi 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Presidenza finlandese (secondo semestre 2006): La « trasferibilità » viene soppressa (Germania) I diritti vanno salvaguardati all’interno del regime che il lavoratore ha lasciato Il periodo massimo di contribuzione prima di maturare diritti passa da 2 a 5 anni L’età minima per l’accesso ai diritti pensionistici complementari passa da 21 a 25 anni Le previsioni sui periodi di « attesa » prima di potersi iscrivere a tali regimi vengono rimosse 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Presidenza tedesca (primo semestre 2007): Fallisce il tentativo di giungere a un compromesso I Paesi Bassi dubitano che la direttiva consenta di raggiungere l'obiettivo di rafforzare la mobilità del lavoro Dopo 18 mesi di lavori il risultato è un testo molto annacquato Non è chiaro quanti regimi pensionistici siano interessati L'impatto della direttiva sugli Stati membri diseguale La direttiva potrebbe portare a ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia Non è chiaro il seguito che sarà dato a questa proposta (il Consiglio ha bisogno dell'unanimità per deliberare) 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

20 giugno 2007: Parlamento europeo approva il progetto di direttiva (con 34 emendamenti) Soppressione del principio della « trasferibilità » Tale diritto va salvaguardato all’interno del regime che il lavoratore ha lasciato Allungamento del periodo minimo d'affiliazione da 2 a 5 anni (con possibilità di deroga…) Innalzamento dell’età minima per l’acquisizione dei diritti a pensione complementare da 21 a 25 anni Esclusione dalla direttiva per i regimi pensionistici già chiusi a nuovi membri Sfumate le garanzie d'informazione e trasparenza sui diritti acquisiti dai lavoratori 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

9 ottobre 2007: Nuova proposta di direttiva della Commissione europea Trasferibilità: soppressa (tale diritto va salvaguardato all’interno del regime che il lavoratore ha lasciato) Periodo d’attesa: max 5 anni fino a 25 anni d’età, 1 anno dopo 25 anni Età minima per l’acquisizione dei diritti pensionistici complementari: 25 anni Periodo minimo d'affiliazione: 5 anni (con possibilità di deroga…) 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

9 ottobre 2007: Nuova proposta di direttiva della Commissione europea Trasferibilità: Soppressa (tale diritto va salvaguardato all’interno del regime che il lavoratore ha lasciato) Periodo d’attesa: Max 5 anni fino a 25 anni d’età, 1 anno dopo 25 anni Età minima per l’acquisizione dei diritti pensionistici complementari: 25 anni Periodo minimo d'affiliazione: 5 anni (con possibilità di deroga…) 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Considerazioni finali Il progetto di direttiva sarà ancora emendato e modificato fino a quando non riceverà il voto unanime del Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo in sessione plenaria Il prossimo Consiglio il 5 dicembre 2007 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Considerazioni finali In Italia la trasferibilità è garantita fra regimi italiani (dunque il problema si pone di più per i trasferimenti transnazionali) 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Considerazioni finali Le difficoltà a trovare l’unanimità fra gli Stati in sede di Consiglio rispecchia le forti diversità nazionali di tipo normativo e politico sulla previdenza complementare 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Considerazioni finali Trattamento equo dei diritti che rimangono sul fondo in assenza di trasferibilità (indicizzazione) 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

Grazie… Hanno dato dei preziosi suggerimenti: Francesco Briganti (AEIP) e Luigina De Santis (INCA) 21/09/2018 www.osservatorioinca.org

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