ESPERTO NELLA RACCOLTA ED IL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

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Transcript della presentazione:

ESPERTO NELLA RACCOLTA ED IL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI Dott.Giovanni ManlioTernullo Lezione 1 –TU Titolo I

…se ci scambiamo un moneta, avremo entrambi una moneta …se ci scambiamo un’idea, avremo entrambi due idee

I NUMERI DELLA SICUREZZA IN ITALIA La sicurezza nei luoghi di lavoro I NUMERI DELLA SICUREZZA IN ITALIA 725.174 INFORTUNI (32.052 IN SICILIA -6,6%) 920 MORTI -5,4% (56 IN SICILIA -21%) 195 IN EDILIZIA (-10,6%) 8 IN SICILIA 45 MILIARDI DI € COSTO circa PER LA COLLETTIVITA’ PARI a circa il 3,21% DEL PIL dati INAIL anno 2011

Dall’Antico Testamento Nel libro del Deuteronomio, capitolo 22, versetto 8: « Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là ». VI-V secolo a.C

La sicurezza nei luoghi di lavoro IL DIRITTO E LE NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1947 Art.32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Art.35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Art.41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana…….

La sicurezza nei luoghi di lavoro CODICE PENALE 1930 Art.437 Rimozione od omissione dolosa di cautele o difese contro disastri od infortuni sul lavoro. Art.449 Delitti colposi di danno. Art.451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Art.650 Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

La sicurezza nei luoghi di lavoro Codice civile 1945 Art. 2087 L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI La sicurezza nei luoghi di lavoro STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI Legge 20 maggio1970, n.300 Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n.131 Art.9 Tutela della salute e dell’integrità fisica. I lavoratori mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica (Art.2087 C.C.)

La sicurezza nei luoghi di lavoro NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO D.P.R. 25/4/1955 N°547 (12 titoli e 406 articoli) Locali di lavoro e loro caratteristiche Illuminazione dei locali di lavoro La sicurezza elettrica La prevenzione antincendio Misure di sicurezza per materie e prodotti a particolare rischio La sicurezza della saldatura La sicurezza delle macchine e degli impianti La sicurezza di alcuni particolari tipi di impianti ed apparecchi I mezzi di trasporto e sollevamento Gli utensili elettrici portatili e mobili Gli utensili pneumatici Le scale portatili La segnaletica di sicurezza I mezzi di protezione personale

IGIENE DEL LAVORO D.P.R. 19/3/1956 N°303 (4 titoli e 70 articoli) La sicurezza nei luoghi di lavoro IGIENE DEL LAVORO D.P.R. 19/3/1956 N°303 (4 titoli e 70 articoli) LOCALI DI LAVORO E LORO CARATTERISTICHE LA DIFESA CONTRO IL RUMORE E LE VIBRAZIONI LA PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI NOCIVE LA PROTEZIONE CONTRO GLI INQUINAMENTI AEREI I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE I SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI PRESIDI SANITARI L’INFORMAZIONE VISITE MEDICHE

La sicurezza nei luoghi di lavoro Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo,amianto,rumore) D.L.15/8/1991 N°277 e s.m.i. Attività a rischio di incendio soggette a prevenzione antincendio (art.36-37 del D.P.R. 547/55) D.P.R. 26/55/1959 N°689 ed integrazioni del D.M. 16/2/1982 D.M. 10/03/1998 Gestione della sicurezza antincendio La sicurezza nei luoghi di lavoro

La sicurezza nei luoghi di lavoro LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO dal D.Lgs. N.626 19.9.94 al D.Lgs. N.81 9.4.08

La sicurezza nei luoghi di lavoro DECRETO LEGISLATIVO n. 626 del 19 Settembre 1994   Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

CONFRONTO TRA LE PREVIGENTI NORMATIVE E IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 La sicurezza nei luoghi di lavoro CONFRONTO TRA LE PREVIGENTI NORMATIVE E IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 D.P.R. 547/55 PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO NORME DI CARATTERE IMPOSITIVO D.P.R. 303/56 IGIENE DEL LAVORO NORME DI CARATTERE PROPOSITIVO DECRETO LEGISLATIVO 626/94

NORME A CARATTERE PROPOSITIVO ex D.Lgs 626/94 La sicurezza nei luoghi di lavoro NORME A CARATTERE PROPOSITIVO ex D.Lgs 626/94 Vecchia Normativa Condizione necessaria e sufficiente Nuova Normativa Condizione necessaria ma non più sufficiente

La sicurezza nei luoghi di lavoro LA NUOVA FILOSOFIA COMUNITARIA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO LA PREVENZIONE E’ riconosciuta mezzo primario per realizzare le condizioni di sicurezza. L’attenzione del legislatore si sposta a monte per risolvere il problema della tutela dei lavoratori. PREVENIRE PRIMA DI TUTELARE

La sicurezza nei luoghi di lavoro LA NUOVA FILOSOFIA COMUNITARIA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER L’ATTUAZIONE DI UN SISTEMA COORDINATO ED INTEGRATO DI PREVENZIONE SONO: L’INFORMAZIONE – LA FORMAZIONE LA PARTECIPAZIONE – LA CONSULTAZIONE CONSEGUIBILI CON IL COINVOLGIMENTO GLOBALE E CON LA CONDIVISIONE: DATORE DI LAVORO – DIRIGENTI PREPOSTI - LAVORATORI

La sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 626/94 Le principali novità introdotte dal decreto sono: Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione con la nomina del Responsabile Istituzione del Rappresentante dei lavoratori Valutazione dei rischi Partecipazione attiva dei lavoratori Obbligo di informazione e formazione sui rischi

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Soggetti della sicurezza La sicurezza nei luoghi di lavoro Soggetti della sicurezza Soggetti coinvolti nella gestione del “sistema sicurezza” Datore di lavoro DL (dirigenti e proposti) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP Addetti alla prevenzione incendi, all’emergenza e al pronto soccorso Medico Competente MC Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, (legge delega) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 XIII TITOLI 306 Articoli 51 Allegati testo in vigore dal 15-5-2008 (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

D.Lgs.106/09 del 03/08/2009 In vigore dal 20 agosto 2009 149 articoli di modifiche e integrazioni 38 allegati modificati (G.U. n. 180 del 05-08-2008 - Suppl. Ordinario n.142/L)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI artt. 88-160 Allegati principali X-XXIII

Informazione/Formazione Addestramento La sicurezza nei luoghi di lavoro Informazione/Formazione Addestramento Il D.Lgs.81/08 rafforza il ruolo strategico della informazione ed della formazione sancito dal D.Lgs 626/94 E’ solo attraverso un adeguato processo di informazione e formazione che si riesce ad ottenere una partecipazione consapevole di tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione della sicurezza aziendale.

Datore di lavoro art. 2 lett.b) La sicurezza nei luoghi di lavoro Datore di lavoro art. 2 lett.b) Datore di lavoro è: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’Unità Produttiva…... in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

La sicurezza nei luoghi di lavoro Dirigente Art. 2 lett d) persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;

La sicurezza nei luoghi di lavoro Il Datore di lavoro Articolo 16, comma 3 (modificato) New DELEGA DI FUNZIONI    La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione (art.30, comma 4) 35

La sicurezza nei luoghi di lavoro Il Datore di lavoro Articolo 16, commi 1 e 2 (nessuna modifica) DELEGA DI FUNZIONI La delega di funzioni, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 36

La sicurezza nei luoghi di lavoro Il Datore di lavoro Articolo 16, nuovo comma 3-bis) TRASFERIMENTO DI DELEGA (SUB-DELEGA) New Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le condizioni della delega sono le medesime. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 37

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:…… Equiparazione di fatto, per tutti gli obblighi non delegabili, del Dirigente a Datore di lavoro

D. Lgs. 81/2008 Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili La sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita': a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

La sicurezza nei luoghi di lavoro Obblighi Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare la sicurezza all’interno dell’azienda mediante la individuazione di risorse umane, finanziare e procedurali atte a garantire le più efficaci misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sicurezza nei luoghi di lavoro Obblighi DATORE DI LAVORO: istituire il servizio di prevenzione e protezione, designarne gli addetti e nominarne il responsabile nominare, nei casi previsti, il medico competente designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, emergenza e pronto soccorso

Datore di lavoro e Dirigenti La sicurezza nei luoghi di lavoro Datore di lavoro e Dirigenti New Articolo 18 comma 1, nuovo g) e g-bis) - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 42

Datore di lavoro e Dirigenti La sicurezza nei luoghi di lavoro Datore di lavoro e Dirigenti Articolo 18, comma 1, nuovo o) - OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento della Valutazione dei Rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; New 43

Datore di lavoro e Dirigenti Articolo 18, comma 1, nuovo aa) OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. New

Datore di lavoro e Dirigenti Articolo 18, nuovo comma 3-bis OBBLIGHI DATORI LAVORO-DIRIGENTI Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi relativi a: Obblighi dei preposti Obblighi dei lavoratori Obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori Obblighi del medico competente ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. New

Formazione dei lavoratori Articolo 37, modifiche comma 7 FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER I DIRIGENTI I preposti I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.   New

La sicurezza nei luoghi di lavoro Preposto Art. 2 lett. e) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita‘ lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Il “Preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici

L’Art. 19 “Obblighi del Preposto” ne sancisce la figura definendo obblighi ben precisi

Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Art Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresi' su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Lavoratore art.2 lett. a) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Obblighi dei lavoratori Art. 20 La sicurezza nei luoghi di lavoro Obblighi dei lavoratori Art. 20 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di quelle delle persone presenti su ci ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. In particolare: osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale

La sicurezza nei luoghi di lavoro Obblighi LAVORATORI segnalare le eventuali situazioni di pericolo ed adoperarsi, in caso di emergenze, per eliminarle o ridurle dandone anche comunicazione al rappresentante dei lavoratori non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza sottoporsi ai controlli sanitari partecipare ai programmi di informazione e formazione

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Art. 2 lett l) La sicurezza nei luoghi di lavoro Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Art. 2 lett l) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda ovvero Unità Produttiva

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Art. 2 lett f) La sicurezza nei luoghi di lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Art. 2 lett f) persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6,nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

DL/RSPP Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) 1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 10 addetti 3. Aziende della pesca................................fino a 20 addetti 4. Altre aziende ........................................fino a 200 addetti (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17maggio1988, n. 175…. centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari……le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 2 lett i) La sicurezza nei luoghi di lavoro Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 2 lett i) persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

MEDICO COMPETENTE Art. 2 lett h) medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 2 lett m) insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

La sicurezza nei luoghi di lavoro Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione Provvede: ad individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi, ad individuare le misure di sicurezza degli ambienti di lavoro Elabora: le misure preventive e protettive le procedure di sicurezza Propone: i programmi di informazione e formazione Partecipa: alle consultazioni (art.35) Fornisce: informazioni ai lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione

Gestione delle emergenze La sicurezza nei luoghi di lavoro Gestione delle emergenze Il datore di lavoro deve: Designare i lavoratori incaricati delle emergenze. Tali lavoratori non possono, se non per giustificati motivi, rifiutare l’incarico. Organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti. Informare tutti i lavoratori. Prendere provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo, possa adottare le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO La sicurezza nei luoghi di lavoro VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEFINIZIONE Art. 2 lett q) procedimento di valutazione globale e documentata della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO La sicurezza nei luoghi di lavoro VALUTAZIONE DEL RISCHIO Definizioni Pericolo: è la proprietà intrinseca di una macchina, di una attrezzatura da lavoro o di materiali, di produrre danni Rischio: è la Probabilità che un evento si verifichi con una certa frequenza durante il lavoro o l’uso di apparecchiature, attrezzature di lavoro, macchine ecc. provocando un certo tipo di Danno (magnitudo) R = P x D Sicurezza: è la condizione di minimo rischio accettabile sul piano umano, sociale, industriale ed ambientale alla quale può essere ridotto un evento temuto di cui sono stati valutati la frequenza ed il livello di danno (magnitudo)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO La sicurezza nei luoghi di lavoro VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA = RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE

Significato della valutazione La sicurezza nei luoghi di lavoro Significato della valutazione Valutazione dei rischi Valutare vuol dire esaminare ogni ambiente di lavoro ed ogni attività lavorativa al fine di individuare i singoli fattori di rischio e le interazioni reciproche al fine di poter individuare le più idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. La nuova organizzazione impone che il datore di lavoro valuti tutti i rischi, anche quelli non codificati, non limitandosi quindi solo ad applicare le norme tecniche esistenti.

Fasi del procedimento per la valutazione del rischio La sicurezza nei luoghi di lavoro Fasi del procedimento per la valutazione del rischio Valutazione della struttura aziendale in chiave geografica, ambientale, funzionale di procedimento e di flusso. Raccolta di documentazione e informazione già in possesso dall’azienda. Definizione del programma di valutazione. Identificazione dei pericoli e dei rischi connessi. Valutazione del rischio incendio. Identificazione delle persone esposte a rischio. Identificazione dei livelli di esposizione mediante metodi analitici e strumentali. Valutazione globale del rischio potenziale e reale. PIANO DI SICUREZZA

Valutazione del rischio La sicurezza nei luoghi di lavoro Valutazione del rischio Relazione sullo stato della documentazione relativa alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro Sopralluogo Tecnico All’interno Dei luoghi di lavoro Schede tecniche Inerenti Le inadempienze riscontrate Relazione Preliminare Relazione sulle indagini Igienico Ambientali,Chimica,Fonometrca, Microclimatica, Illuminotecnica Documento di Valutazione dei rischi Art.28 D.Lgs.81/08

Art. 29 c. 5 Modalita di effettuazione della valutazione dei rischi I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate…………, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui……..

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RISCHIO La sicurezza nei luoghi di lavoro RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RISCHIO P Rb Ra 2 1 0 5 10 M R=PxD Ra=2x10=20 Rb=2x5=10 Il rischio si riduce del 50% dimezzando la M Ad esempio con dispositivi di spegnimento automatico RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE (MAGNITUDO) AZIONE PROTETTIVA =

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RISCHIO La sicurezza nei luoghi di lavoro RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RISCHIO P 2 Ra 1 Rb 0 5 10 M R=PxD Ra=2x10=20 Rb=1x10=10 Il rischio si riduce del 50% Ad esempio con allarmi automatici o con misure precauzionali di esercizio RIDUZIONE FREQUENZA DI ACCADIMENTO AZIONE PREVENTIVA =

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RISCHIO La sicurezza nei luoghi di lavoro RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RISCHIO P 2 Ra 1 Rb 0 5 10 M R=PxD Ra=2x10=20 Rb=1x5=5 Il rischio si riduce del 75% AZIONE PREVENTIVA E PROTETTIVA RIDUZIONE FREQUENZA DI ACCADIMENTO E DEL DANNO

Obiettivi di tipo prevenzionale La sicurezza nei luoghi di lavoro Obiettivi di tipo prevenzionale Obiettivi di tipo produttivo Prevenzione malattie professionali / infortuni Incremento produttività Riduzione malattie Riduzione assenteismo Miglioramento benessere Riduzione politiche Welfare Monitoraggio lavoratori Riduzione costi sanitari Miglioramento clima organizzativo Riduzione infortuni Ambiente sicuro e miglioramento qualità prodotto Miglioramento immagine azienda Riduzione produzione rifiuti Risparmio energetico Prevenzione incendi Recupero consenso sociale

TITOLO I CAPO IV SANZIONI

New Sanzioni Per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI Il D.Lgs. 106/09 introduce una importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e rimodula gli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.   New

New Norme finali Articolo 306, nuovo comma 4-bis AMMENDE AGGIORNATE ISTAT Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.   New

LA SICUREZZA NON E’ UN COSTO La sicurezza nei luoghi di lavoro LA SICUREZZA NON E’ UN COSTO GARANTIRE LA SICUREZZA SUL LAVORO VUOL DIRE INVESTIRE SUL FURURO DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE

Grazie per l’attenzione