Marco Pezzaglia Consorzio Italiano Biogas (CIB)

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Transcript della presentazione:

Marco Pezzaglia Consorzio Italiano Biogas (CIB) Milano, 27 marzo 2018 Biometano: quadro normativo ed elementi di interesse per i gestori di rete Marco Pezzaglia Consorzio Italiano Biogas (CIB)

DM BIOMETANO 2 marzo 2018 Confermato, nella sostanza, l’impianto normativo presentato in consultazione a fine 2016 Incentivato il biometano utilizzato nei trasporti attraverso il rilascio dei CIC per un tempo indefinito fintanto che vige il sistema di obbligazione (biocarburanti) Sviluppato il concetto di biometano avanzato con l’introduzione di obblighi specifici per operatore (quadro definitorio biomasse e revisione degli obblighi rivedibili sulla base dell’effettivo andamento del mercato) Introdotto il sistema di ritiro del biometano avanzato da parte del GSE con remunerazione a prezzo fisso dei CIC a 375 euro (rivedibile su base annua – revisione applicabile per gli entrati in esercizio dopo 6 mesi dalla revisione) per i primi 10 anni e nei limiti del biometano avanzato ritirabile determinato dall’adesione volontaria dei soggetti obbligati al meccanismo di ritiro. I soggetti obbligati si prendono carico della copertura egli oneri della valorizzazione dei CIC mentre il biometano ritirato viene ceduto nel mercato attraverso procedure concorsuali svolte dal GSE

DM BIOMETANO 2 marzo 2018 Biogas/Biometano Si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici soddisfa le caratteristiche fissate dall’Autorità con i provvedimenti di attuazione dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale e per i successivi utilizzi. Biogas: comprende il biogas derivante da digestione anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione (per quanto di interesse dei gestori di rete): per la qualità del biometano si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili

DM BIOMETANO 2 marzo 2018 Meccanismo di incentivazione Assegnazione CIC: produzione biometano (misura in mc) * PCI (Gcal/mc) / QCIC Regola generale QCIC = 10 GCal (maggiorazione) Double counting QCIC = 5 GCal (maggiorazione) Biometano avanzato QCIC = 5 GCal Biometano valorizzato sul mercato del gas naturale Destinazione uso trasporti tramite immissione in rete e prelievo presso distributori o mediante immissione in consumo con strutture private (fisse o mobili – carri bombolai, carri cisterne)

DM BIOMETANO 2 marzo 2018 Elementi «aggiuntivi»: distributore e liquefattore pertinenti Consolidati gli strumenti dei distributori e dei liquefattori «pertinenti» agli impianti di produzione di biometano Elementi in cui se il produttore partecipa alla copertura del costo per almeno il 51% riceve una maggiorazione del 20% dei CIC (senza maggiorazioni) per un valore corrispondete al 70% del costo complessivo fino a un valore massimo (600.000 euro per Distributore, 1.200.000 euro per Liquefattore)

DM BIOMETANO 2 marzo 2018 Biomasse Double counting: parte A e parte B dell’Allegato 3 al DM 10 ottobre 2014 Biometano avanzato: parte A dell’Allegato 3 al DM 10 ottobre 2014 Biomasse dichiarate in autorizzazione, devono essere rispettate: il MIPAAF effettua la verifica delle biomasse ai fini delle maggiorazioni Concetto di «codigestione» nei limiti 30/70 in peso: maggiorazioni solo sul 70% della produzione di biometano Deve valere comunque, per tutta la produzione, la condizione della SOSTENIBILITA’ Caso specifico: «sottoprodotti» – tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 – condizione per l’ottenimento della garanzia di origine unitamente al fatto che il biometano non debba ricevere altri incentivi

DM BIOMETANO 2 marzo 2018 Impianti esistenti Consentita la riconversione di impianti biogas esistenti con incentivo ancora attivo con vincolo di riduzione (al 70%) della quota di energia elettrica incentivata rispetto alla produzione storica. Riduzione da verificarsi per almeno 3 anni (2 anni per impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007). L’incentivo erogato è il medesimo dei nuovi impianti Accesso anche per impianti esistenti post incentivo elettrico (incentivo pari al 70% dell’incentivo per altri impianti)

DM BIOMETANO 2 marzo 2018 Destinazione al trasporto Il GSE acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con impianti di distribuzione privati con destinazione d’uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari, acquisendo in tal caso anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari dei medesimi impianti di distribuzione (contratti standard definiti dal GSE) Il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC spettanti al produttore è pari al minimo valore tra le quantità di biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni e le quantità determinate sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto di immissione nella rete del gas naturale, come definita all’articolo 1, comma 3, eventualmente ridotta a seguito dei controlli di cui al comma 4. Resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso GSE

Questioni principali attinenti i rapporti tra produttori e gestori di rete Definizione di rete La rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l’obbligo di connessione di terzi Qualità e condizioni tecniche di connessione Per la qualità del biometano si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili. Per le condizioni tecnico-economiche serve rifarsi ai codici di rete e alle condizioni definite dall’Autorità (sarebbe importante che siano rese esplicite le parti dei codici e la modulistica dedicata alla connessione alla rete di impianti biometano)

Questioni principali attinenti i rapporti tra produttori e gestori di rete Nuovi impianti di distribuzione Nuovo impianto di distribuzione di gas naturale per trasporti, si intende un impianto di distribuzione di gas naturale, sia nella forma di GNC che di GNL che in entrambe le forme GNC e GNL nello stesso impianto, localizzato nel territorio italiano, destinato all’utilizzo nel settore dei trasporti, in cui le opere per lo scarico, lo stoccaggio e la distribuzione al consumo del gas naturale sono di nuova realizzazione, anche se realizzate presso un esistente impianto di distribuzione di carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione Distributore «pertinente» Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano si intende un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti

Questioni principali attinenti i rapporti tra produttori e gestori di rete Connessione alla rete e procedura di qualifica La domanda di qualifica deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l’obbligo di connessione di terzi, di essere in possesso della documentazione relativa alla richiesta di connessione alla rete (serve porre attenzione alle qualifiche di progetto) Realizzazione in proprio della connessione E’ fatta salva, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la possibilità, per il soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione alle reti con l’obbligo di connessione di terzi, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità con la delibera di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché degli standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse

Questioni principali attinenti i rapporti tra produttori e gestori di rete Data di entrata in esercizio Per data di entrata in esercizio [per quanto di interesse dei gestori di rete] si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell’attivazione e dell’esercizio per la connessione alle reti con l’obbligo di connessione di terzi

Grazie per l’attenzione CIB Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione segreteria@consorziobiogas.it  P.IVA: 09248721004 c/o Parco Tecnologico Padano Via Einstein, Loc. Cascina Codazza Lodi (LO) Segreteria Telefono +39(0)3714662633 Fax +39(0)3714662401 segreteria@consorziobiogas.it