Lobbying e società civile nei processi decisionali europei

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Transcript della presentazione:

Lobbying e società civile nei processi decisionali europei Sociologia dei fenomeni politici

Riferimenti teorici Rappresentanza politica e rappresentanza d’interessi (la questione del mandato) Pluralismo Neocorporativismo

Pluralismo Conflitto tra gruppi di pressione per influenzare il processo decisionale Interessi forti e interessi deboli

Neocorporativismo Nozione utilizzata per definire i rapporti tra Stato e organizzazioni degli interessi privati all’interno dei paesi capitalistici e democratici . Forma di intermediazione degli interessi fra società civile e Stato, diversa e contrapposta al pluralismo (Schmitter, Crouch) Quali interessi? Numero limitati di interessi legati al mondo del lavoro (sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro)

Tecnocrazia Tecnocrazia: “a system of governance in which technically trained experts rule by virtue of their specialized knowledge and position in dominant political and economic institutions” (Frank Fischer ) Due conseguenze: 1) la relazione tra tecnocrazia e democrazia 2) la contrapposizione tra politica e tecnocrazia

Depoliticizzazione Riduzione del carattere politico dei processi decisionali Secondo Colin Hay, è possibile rinvenire almeno tre forme di depoliticizzazione: 1) Governmental depoliticisation 2) Societal depoliticisation 3) Discursive depoliticisation

Misure per la regolamentazione dell’attività di lobbying

Iniziative 1992-94 della Commissione e del Parlamento Comunicazione della Commissione del dicembre 1992 sul dialogo “aperto e strutturato con i gruppi di interesse”, Comunicazione della Commissione, SEC (92) 2272 def., Bruxelles 2712/1992. La pubblicazione a gennaio sulla Gazzetta Ufficiale del programma legislativo annuale, affinché fossero chiare le priorità assicurando la divulgazione delle informazioni, la trasparenza e la partecipazione. La formulazione di un codice di accesso ai documenti adottato nel febbraio 1994. Tale codice imponeva alla Commissione di rendere disponibile ogni documento interno eccetto quelli che potessero "danneggiare interessi pubblici o privati, resoconti di incontri interni e opinioni personali di funzionari”. In caso di diniego del diritto di accesso, ci si può rivolgere al Segretariato generale e il documento richiesto deve essere reso disponibile nel termine di trenta giorni ad un costo standard.

Interventi del Parlamento europeo Il diritto di accesso doveva essere controllato da un lasciapassare personale, annuale, ottenuto con l’iscrizione ad un registro, rinnovabile dopo la presentazione di una dichiarazione di attività relativa a tutti gli interventi effettuati presso i parlamentari o i funzionari. Il comportamento non conforme comporta la possibile sanzione, di competenza del Collegio dei Questori, di sospensione o revoca del diritto di accesso.

Iniziativa sulla Trasparenza Libro bianco sulla governance europea (2001) Iniziativa europea per la trasparenza - SEC (2005)1300 Libro verde sull’Iniziativa europea sulla trasparenza - COM (2006) 194 final Comunicazione della Commissione (COM (2008) 323 def) nella quale è stato presentato un Codice di condotta e il registro dei rappresentanti degli interessi su base volontaria

Definizione di lobbismo Per “lobbismo” si intendono tutte le attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee. Pertanto, i “lobbisti” vengono definiti come persone che svolgono tali attività e che lavorano presso organizzazioni diverse, come ad esempio le società di consulenza in materia di affari pubblici, gli studi legali, le Ong, i centri di studi, le lobby aziendali (rappresentanti “interni”) o le associazioni di categoria”. (COM (2006) 194 definitivo Libro verde sull’iniziativa europea sulla trasparenza)

Registro unico dei rappresentanti degli interessi (giugno 2011 rivisto ad aprile 2014) Società di consulenza specializzate/studi legali, consulenti indipendenti Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali Organizzazioni non governative Centri di studio, istituti accademici e di ricerca Organizzazioni rappresentative di Chiese o comunità religiose Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti, ecc.

Tabella dei provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta Tipo di inosservanza (i numeri si riferiscono ai precedenti paragrafi) Provvedimento Pubblicazione del provvedimento nel registro Decisione formale di revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo Inosservanza immediatamente rettificata (18) Notifica scritta del riconoscimento dei fatti e della loro rettifica. NO Mancata cooperazione con il SCRT (19 e 21) Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi. Comportamento scorretto (20 e 21) Mancata cooperazione reiterata e intenzionale o comportamento scorretto reiterato (22) e/o inosservanza grave a) Radiazione dal registro per un anno e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse). b) Radiazione dal registro per due anni e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse). Sì, con decisione dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea. Sì, con decisione del Collegio dei Questori.

I canali di partecipazione della Società civile (SC) Organi consultivi (CESE) Partenariato Comitati Dialogo sociale Consultazione

Società civile secondo l’Unione europea “è un concetto che raccoglie tutte le forme d’azione sociale, di individui o di gruppi, che non rappresentano un’emanazione dello Stato e che non sono da esso dirette. La particolarità della società civile consiste nel fatto di essere un concetto dinamico, che descrive al tempo stesso uno stato ed un’azione” (CESE 1999/C 329/10)

La società civile “organizzata” secondo l’Unione europea La società civile organizzata può essere definita “come l’insieme di tutte le strutture organizzative, i cui membri, attraverso un processo democratico basato sul discorso e sul consenso sono al servizio dell’interesse generale e agiscono da tramite tra i pubblici poteri e i cittadini” (CESE 1999/C 329/10) Espressione utilizzata per la 1° volta nei Trattati nel Trattato di Nizza (2001) per definire la composizione del CESE

Rappresentatività della SC (SC/023 - CESE 240/2006) essere organizzata stabilmente a livello comunitario avere un accesso diretto alle esperienze dei propri membri rappresentare interessi generali coincidenti con quelli della società europea comporsi di organi riconosciuti dagli Stati membri come portatori di interessi specifici avere organizzazioni affiliate nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione prevedere un obbligo di responsabilità (accountability) per i propri membri detenere un mandato di rappresentanza e di azione a livello europeo essere indipendente e svincolata da istruzioni provenienti dall’esterno essere trasparente soprattutto sul piano delle finanze e delle strutture decisionali.

Principali associazioni europee per la rappresentanza degli interessi BUSINESS EUROPE: Confederazioni industriali dei paesi dell’Unione BEUC: Bureau Européen des Unions des Consommateurs ETUC: European Trade Union Confederation COPA: Comitato delle Organizzazioni Agricole

Il canale istituzionale della rappresentanza di interessi Il CESE

I Comitati economici e sociali Organi per la rappresentanza degli interessi del mondo del lavoro Rappresentanti delle parti sociali

I Comitati economici e sociali: i 3 modelli Modello della Repubblica di Weimar Modello belga e olandese Modello scandinavo anglosassone

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) Istituito dai Trattati di Roma (1957) È attualmente composto da 350 membri, nominati su proposta degli stati membri. Rappresenta una vasta gamma di interessi: dai datori di lavoro ai sindacati, dai consumatori agli ecologisti. È un organismo consultivo che deve fornire il proprio parere sulle proposte di decisioni comunitarie in settori quali l’occupazione, la spesa sociale, la formazione professionale, ecc.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) Gruppo I: datori di lavoro Gruppo II: lavoratori Gruppo III: altri gruppi di interesse (ad esempio agricoltori, consumatori)