DIREZIONE REGIONALE VENETO Ufficio Attività Istituzionali

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Transcript della presentazione:

DIREZIONE REGIONALE VENETO Ufficio Attività Istituzionali INAIL DIREZIONE REGIONALE VENETO Ufficio Attività Istituzionali Libro unico del lavoro 19 Dicembre 2008

Vidimazione Il libro unico e il libro paga correttamente e regolarmente tenuto (sez. paga e presenze, sino al 16 gennaio 2009) vanno vidimati per codice Cliente (dal 16 gennaio o da quando verrà aggiornata la procedura informatica; sino ad allora a carico di una delle PAT dell’azienda) e L’INAIL è l’unico Ente preposto alla vidimazione per tutti i datori di lavoro

Vidimazione per datori di lavoro non presenti nella banca dati INAIL E’ necessario: che il datore di lavoro fornisca i propri dati registrandosi sul sito dell’Inail acceda a punto cliente per l’attribuzione di un codice cliente provveda alla vidimazione con il codice cliente attribuito

Contenuto dell’autorizzazione preventiva alla stampa laser autorizzazione di fac-simili di tracciati informatici che devono contenere tutti i campi per effettuare le registrazioni obbligatorie previste; i campi utili ai fini della vidimazione (logo INAIL, data e ora di stampa, numero progressivo di pagina, numero di autorizzazione, data di autorizzazione, codice Sede inail che ha rilasciato l’autorizzazione).

Autorizzazione preventiva alle Case di software E’ prevista una autorizzazione preventiva alle case di software sui vari tracciati dalle stesse elaborati e posti in uso previa richiesta; formulata dalla società di software, anche per il tramite della propria associazione di categoria; indirizzata alla D.G. INAIL – D.C. Rischi via e mail (dcrischi@inail.it).

Utenti che scelgono la vidimazione in fase di stampa laser già autorizzati e con utilizzo di tracciati pre-autorizzati alle società di software nessuna nuova autorizzazione

Utenti che scelgono la vidimazione in fase di stampa laser che richiedono per la prima volta l’autorizzazione e decidono di utilizzare un tracciato pre-autorizzato alle società di software comunicazione all’INAIL, che provvederà ad inserire l’informazione nella procedura informatica

Utenti che scelgono la vidimazione in fase di stampa laser che decidono di utilizzare tracciati non pre-autorizzati alle società di software, anche se già autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser nuova richiesta di autorizzazione con allegato il facsimile del tracciato

Supporti magnetici e sistemi di elaborazione automatica dei dati non vi è obbligo di vidimazione e di autorizzazione dal parte dell’INAIL Unico adempimento è l’inoltro preventivo di apposita comunicazione scritta anche a mezzo fax o e-mail alla DPL competente per territorio

Sistema di numerazione unica (art. 2 del D.M. 9 luglio 08) riservato in esclusiva a: consulenti del lavoro associazioni di categoria altri professionisti autorizzati società capogruppo autorizzazione dell’INAIL ad adottare una numerazione unica del libro unico per i datori di lavoro assistiti.

Sistema di numerazione unica (art. 2 del D.M. 9 luglio 08) per i soggetti già autorizzati: non necessaria una nuova autorizzazione comunicazione entro il 16.01.2009 in via telematica tramite punto cliente dell’elenco dei Datori di lavoro assistiti attribuzione di un nuovo codice di autorizzazione

Sistema di numerazione unica (art. 2 del D.M. 9 luglio 08) per i soggetti che chiedono una nuova autorizzazione richiesta per via telematica tramite punto cliente

Sistema sanzionatorio libro unico in vigore dal 18 agosto 2008 Omessa istituzione e tenuta del libro unico del lavoro sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 500 e 2.500 € è applicabile quando il datore di lavoro risulti del tutto sprovvisto del libro sia in possesso dello stesso ma abbia omesso di rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 1 del D.M. 9 luglio 2008 (modalità di tenuta)

Sistema sanzionatorio libro unico in vigore dal 18 agosto 2008 Omessa esibizione del libro unico del lavoro da parte del Datore di Lavoro sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 200 e 2.000 €

Sistema sanzionatorio libro unico in vigore dal 18 agosto 2008 Omessa esibizione del libro unico, entro 15 giorni dalla richiesta dell’organo di vigilanza, da parte dei professionisti e consulenti abilitati (ex L. 12/1979) sanzione amministrativa compresa tra 100 e 1.000 € per recidiva è prevista l’informativa al Consiglio provinciale dell’Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari

Sistema sanzionatorio libro unico in vigore dal 18 agosto 2008 Omessa esibizione del libro unico, entro 15 giorni dalla richiesta dell’organo di vigilanza, da parte di servizi e centri di assistenza delle associazioni di categoria datoriali (L. 12/1979) sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 € per recidiva sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €

Sistema sanzionatorio libro unico in vigore dal 18 agosto 2008 Omessa o infedele registrazione che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali sanzione amministrativa compresa tra 150 e 1.500 euro, aumentata, se i lavoratori sono più di 10, tra 500 e 3.000 €

Sistema sanzionatorio libro unico in vigore dal 18 agosto 2008 Mancata compilazione del libro unico entro il 16 del mese successivo sanzione amministrativa compresa tra 100 e 600 euro, aumentata, se i lavoratori sono più di 10, tra 500 e 3.000 €

Sistema sanzionatorio libro unico in vigore dal 18 agosto 2008 Mancata conservazione per un quinquennio dall’ultima registrazione del libro unico del lavoro sanzione amministrativa compresa tra 100 e 600 €

Mancata istituzione , esibizione o tenuta dei libri obbligatori Solo sino al 24 giugno 2008 Mancata istituzione , esibizione o tenuta dei libri obbligatori sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000

Nel periodo dal 25 giugno 2008 al 17 agosto 2008 Per l’omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori si applica la sanzione da € 125 a € 770 prevista dall’art. 195 TU DPR 1124/1965 Per l’omessa esibizione del libro paga, sez. presenze, o del libro unico tenuto c/o consulente o professionista abilitato è sanzionata solo se trascorsi 15 gg. dalla richiesta di esibizione dell’ispettore No sanzioni se l’aggiornamento del libro paga, sez. presenze, o del nuovo libro unico viene effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni entro il 16 del mese ulteriormente successivo.