LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC ED IL CONTROLLO DI QUALITA’

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LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC ED IL CONTROLLO DI QUALITA’ Cassino, 15 Maggio 2018 LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC PER SINDACI-REVISORI ED IL CONTROLLO DI QUALITA’

1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC

1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC PRESUPPOSTI NORMATIVI E NORME COMPORTAMENTALI: D. Lgs. 39/2010 (Testo Unico della revisione) Codice Civile Principi internazionali di revisione ISA Italia (dall’ISA Italia 200 all’ISA Italia 720) Principi nazionali di revisione SA Italia (SA Italia 250B e SA Italia 720B) Norme di comportamento del Collegio Sindacale Codice deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC IL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Funzione di vigilanza prevista negli artt. 2403 e ss. c.c. e nelle leggi di settore Revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010

IL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC IL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell’apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Art. 2409-bis Codice Civile SPA L’organo di controllo è obbligatorio. L’organo di controllo può assumere anche la funzione di revisore qualora la società non sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato

IL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC IL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: E’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato; Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis Art. 2477 Codice Civile SRL L’organo di controllo è facoltativo (ove non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma) e generalmente monocratico. Il sindaco coincide solitamente con il revisore.

AREE TEMATICHE DEL SET DEGLI ISA ITALIA 1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC AREE TEMATICHE DEL SET DEGLI ISA ITALIA

APPROCCIO METODOLOGICO 1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC APPROCCIO METODOLOGICO Valutazione dei rischi Pianificazione delle procedure di valutazione dei rischi Risposta ai rischi identificati Definizione delle procedure di revisione conseguenti Reporting In base agli elementi probativi ottenuti, emettere la relazione

TEMPISTICHE DELLA REVISIONE 1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC TEMPISTICHE DELLA REVISIONE FASE DI INTERIM FASE DI FINAL Valutazione dei rischi Risposta ai rischi Reporting

FASE 1: VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC FASE 1: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

FASE 2: RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC FASE 2: RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC FASE 3: REPORTING

1. LA NUOVA METODOLOGIA DEL CNDCEC METODOLOGIA DI LAVORO Approccio metodologico alla valutazione dei rischi Redazione e custodia delle carte di lavoro Riesame ed approvazione delle carte di lavoro Determinazione e ripartizione dei corrispettivi Gestione di eventuali disaccordi Gestione di eventuali ipotesi di dimissioni/decadenza di sindaci

2. LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

ASSIOMA DELLA REVISIONE 2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) ASSIOMA DELLA REVISIONE LAVORI NON DOCUMENTATI LAVORI NON SVOLTI § A.5 delle “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’(ISA Italia) N. 230: “Le spiegazioni verbali da parte del revisore non rappresentano per sé stesse un supporto adeguato per comprovare il lavoro di revisione svolto o le conclusioni raggiunte, ma possono essere utilizzate per spiegare o chiarire le informazioni contenute nella documentazione della revisione”.

2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) della revisione Evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle conclusioni raggiunte dal revisore (talvolta è utilizzato anche il termine “carte di lavoro”). File di revisione (Audit file) Uno o più raccoglitori, o altro tipo di supporto, in formato cartaceo ovvero elettronico, contenenti le evidenze documentali che comprendono la documentazione di revisione relativo ad uno specifico incarico. Revisore esperto Persona (sia interna che esterna rispetto al soggetto incaricato della revisione) che abbia esperienza pratica di revisione ed una conoscenza ragionevole: dei processi di revisione; dei principi di revisione e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; del contesto economico in cui opera l’impresa; delle tematiche di revisione contabile e di informativa finanziaria relative al settore in cui opera l’impresa.

Preparate direttamente 2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) Working papers Supporto cartaceo Supporto elettronico Altro Preparate direttamente Fornite dal cliente Fornite da terzi INFORMAZIONI di natura formale di natura informale

2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) Un revisore esperto, ma estraneo all’incarico, nel leggerle deve poter ripercorrere l’iter logico seguito, le evidenze raccolte e le conclusioni a cui si è giunti.

Obiettivi generali della carte di lavoro 2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) Obiettivi generali della carte di lavoro Evidenza degli elementi a supporto delle conclusioni del revisore sul raggiungimento degli obiettivi generali della revisione Evidenza che il lavoro di revisione sia stato pianificato e svolto in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili Altri obiettivi Coadiuvare il team di revisione nel lavoro corrente e consentire un miglioramento dell’efficienza negli interventi relativi agli esercizi successivi Assistere i componenti del team di revisione nella supervisione e nel riesame del lavoro Permettere al team di revisione di rendicontare l’attività svolta Consentire il riesame della qualità e le ispezioni interne di cui al principio ISQC (Italia) 1 Permettere l’effettuazione di ispezioni esterne quali quelle relative al controllo di qualità da parte del MEF o della Consob Difendersi nelle sedi giudiziarie

CONTENUTO DELLE CARTE DI LAVORO 2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) CONTENUTO DELLE CARTE DI LAVORO Natura delle procedure di revisione Rischi identificati Giudizio professionale Importanza degli elementi probativi acquisiti Natura e portata delle eccezioni Metodologia di revisione e strumenti utilizzati

2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) UTILIZZO DI TICKMARKS Durante il lavoro di revisione si fa spesso uso di spunte per evidenziare in forma sintetica i controlli effettuati. L’importante è dare spiegazione dei simboli di tickmarks utilizzati per le spunte

ORGANIZZAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO 2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) ORGANIZZAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO Le carte di lavoro, opportunamente classificate, alimentano in genere 3 diversi archivi (file): PERMANENT FILE che contiene i documenti storici e legali quali statuto, atto costitutivo, atti fiscali, procedure contabili, contratto e accordi di organizzazione GENERAL FILE dove si trovano raggruppate le informazioni di tipo generale relative alla verifica in corso (programma di lavoro, budget dei tempi, promemoria, appunti su incontri, istruzioni, ecc.). Tale file offre al revisore una visione immediata della conduzione del lavoro. Fanno parte di questo file le check-list. ANALYSIS FILE che raccoglie le carte di lavoro relative alle singole voci o cicli di bilancio. Tale file è costituito, dunque, dall’insieme delle carte di lavoro e gli accertamenti condotti dal revisore per la verifica dei conti annuali.

2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) VIGILANZA REVISIONE OSSERVANZA RISPETTO SUL BILANCIO Controlli analitici LEGGE Elementi probativi Principi di corretta amministrazione Processo di predisposizione dell’informativa finanziaria STATUTO Giudizio L’art. 2403 non ci indica una metodologia di controllo o il contenuto specifico dell’attività di vigilanza. Tale obiettivo di declinazione della metodologia vuole essere soddisfatto dalle norme di comportamento. Un lettura semplicistica dell’art. 2403 potrebbe portare a pensare che i sindaci debbano vigilare su TUTTO! Assetto organizzativo, amministrativo-contabile Concreto funzionamento

SINDACI-REVISORI: Dilemma 2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) SINDACI-REVISORI: Dilemma Chi è proprietario delle carte di lavoro e deve conservarle per 10 anni? (questione non irrilevante ai fini del controllo di qualità e di eventuali controlli dell’operato da parte della magistratura). Il presidente del collegio sindacale o altro componente delegato. Il presidente del collegio sindacale o altro componente delegato custodisce l’originale e le altre due copie conformi 24

SINDACI-REVISORI: Le peculiarità 2. LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE (ISA ITALIA 230) SINDACI-REVISORI: Le peculiarità COLLEGIO SINDACALE REVISORE Art. 2404 c.c., comma 4 Art. 14 D. Lgs. 39/2010 ISA IT 250B Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Non sussiste specifica disposizione Il dissenso deve essere espresso nelle WP 25

3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rischio di errori significativi 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) RISCHIO DI REVISIONE Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel ca­so in cui il bilancio sia significativamente errato (ISA Italia 200.13) RISCHIO DI REVISIONE Rischio di errori significativi A livello di bilancio nel suo complesso A livello di asserzioni Rischio di individuazione Legato alla natura, tempistica ed estensione delle attività di revisione Relazione di proporzionalità inversa 27

Rischio di errori significativi 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) RISCHIO DI REVISIONE Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel ca­so in cui il bilancio sia significativamente errato (ISA Italia 200.13) RISCHIO DI REVISIONE Rischio di errori significativi Rischio di individuazione RISCHIO INTRINSECO RISCHIO DI CONTROLLO 28

3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) RISCHIO INTRINSECO La possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito. (ISA Italia 200.13) Specifiche classi o voci contabili Complessità nella determinazione o nel calcolo Suscettibile di influenze interne e esterne (impresa e ambiente in cui opera, mercato di riferimento, ciclo di vita aziendale, innovazioni tecnologiche, cambiamenti politici, economici, di politica monetaria o fiscale) 29

LE FONTI DI INFORMAZIONI SUL RISCHIO INTRINSECO 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) LE FONTI DI INFORMAZIONI SUL RISCHIO INTRINSECO 30

3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) RISCHIO DI CONTROLLO Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa. (ISA Italia 200.13) Collegato all’efficacia della predisposizione ed implementazione del sistema di controllo interno aziendale In grado di mitigare i rischi di errori significativi ma non di eliminarli Suscettibile di errori umani, manipolazioni o forzature da parte dei referenti preposti e/o della Direzione 31

3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) RISCHIO DI CONTROLLO 32

IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera Comprensione del controllo interno ISA 315 33

IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera Comprensione del controllo interno Settore di attività Quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile Natura dell’impresa Scelta ed applicazione dei principi contabili Obiettivi e strategia dell’impresa ed eventuali rischi connessi Esame dei risultati economico-finanziari Attività operative Compagine azionaria Piani di sviluppo Organi sociali Investimenti in essere Struttura aziendale 34

IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera Comprensione del controllo interno Controllo interno - Il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. (ISA Italia 315.4) 35

IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera Comprensione del controllo interno LIMITI INTRINSECI DEL CONTROLLO INTERNO Forzature e manipolazioni Errore umano Inefficacia 36

3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) RISCHIO DI FRODE Un atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti. (ISA ITALIA 240.11) 37

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO La probabilità permette al revisore di stimare la possibilità che un errore si manifesti in conseguenza di un rischio identificato. L’impatto consente di determinare l’effetto monetario che si genererebbe se il rischio si manifestasse. 38

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO I sindaci-revisori sono sempre tenuti a pianificare procedure di conformità sui controlli chiave nello svolgimento della propria funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Da ciò deriva l’impossibilità di svolgere esclusivamente procedure di validità e di non fare alcun affidamento sul sistema di controllo interno. 39

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI 40

PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI REVISIONE CONSEGUENTI 3. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ISA ITALIA 315) MATRICE DEL RISCHIO DI ERRORI RESIDUI PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI REVISIONE CONSEGUENTI 41

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’

CONTROLLO DELLA QUALITA’ 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) CONTROLLO DELLA QUALITA’ Insieme di direttive e procedure sugli aspetti rilevanti della revisione contabile CONTROLLO INTERNO Fatto dal soggetto abilitato alla revisione legale CONTROLLO ESTERNO Fatto dall’autorità di vigilanza, rivolto a tutti I revisori legali Oggetto del controllo Il sistema di controllo della qualità L’incarico di revisione legale 43

CONTROLLO DELLA QUALITA’: 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) CONTROLLO DELLA QUALITA’: OBIETTIVI CONTROLLO INTERNO Cultura interna orientata alla qualità Requisito essenziale nell’esecuzione degli incarichi di revisione contabile Relazione di revisione emessa è adeguatamente supportata da un’analisi dei rischi e della loro valutazione. CONTROLLO ESTERNO Qualità della revisione legale uniformemente elevata Fiducia del pubblico e degli utilizzatori dei bilanci societari 44

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) Soggetti che effettuano il controllo della qualità Soggetto abilitato alla revisione legale (controllo interno) Autorità di vigilanza (controllo esterno) Oggetto del controllo Sistema controllo qualità D.Lgs. 39/2010 art. 10-ter “Organizzazione interna” ISQC Italia 1 “International Standard on Quality Control” D.Lgs. 39/2010 art. 20 “Controllo della qualità” da parte del MEF per i revisori di clienti diversi dagli Enti di interesse pubblico (EIP) Regolamento (UE) 537/2014 art. 26 da parte della CONSOB per i revisori di Enti di interesse pubblico (EIP)* Incarico di revisione legale ISA Italia 220 45

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) D.LGS. 139/2010 art. 10-ter «Organizzazione interna» Aggiornamenti da D. Lgs. 135/2016 in tema di controllo interno: Il revisore legale o la società di revisione legale deve: Dotarsi di un sistema interno di controllo della qualità proporzionato all’ampiezza ed alla complessità della propria organizzazione; Conseguire una ragionevole sicurezza sul rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della propria struttura organizzativa; Dimostrare all’autorità competente l’adeguatezza del sistema interno di controllo adottato. Nessuna novità significativa ma solo recepimento di aspetti già presenti nelle disposizioni professionali (principi ISQC Italia 1 e ISA Italia 220) in vigore dal 1 gennaio 2015. 46

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) D.LGS. 139/2010 art. 20 “Controllo della qualità” Aggiornamenti da D. Lgs. 135/2016 in tema di controllo esterno: Comma 1: sono soggetti al controllo anche i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’art. 2409-bis o dell’art. 2477 Codice Civile; Comma 3: le disposizioni dell’art. 20 si applicano agli iscritti nel Registro con incarichi di revisione di società diverse dagli Enti di interesse pubblico (EIP); Comma 4: il controllo per gli incarichi di revisione in Enti di interesse pubblico (EIP) è svolto dalla CONSOB in base all’art. 26 del Regolamento europeo n. 537/2014; Comma 13: il controllo della qualità per il singolo incarico di revisione è basato su una verifica e una valutazione adeguate dei documenti di revisione; Comma 13: tutti i revisori sono soggetti al controllo del singolo incarico di revisione mentre le società di revisione legale sono soggette anche alla verifica del proprio sistema interno di controllo della qualità. 47

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) Destinatari: Tutti i soggetti abilitati dotati di una struttura articolata o con la presenza di un team di revisione più o meno numeroso; Obbligatorio per gli incarichi di revisione contabile del bilancio conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Modalità applicative: Proporzionato alla struttura organizzativa del soggetto abilitato ; Identificazione e semplificazioni per i soggetti abilitati di minori dimensioni. Conseguenze: Alcune regole possono risultare non pertinenti; Implementazione del sistema basato sul giudizio del soggetto abilitato. 48

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) Oggetto: regole e linee guida per l’applicazione degli elementi fondamentali Responsabilità apicale per la qualità Principi etici applicabili (inclusa l’indipendenza e obiettività) Accettazione dell’incarico ed il mantenimento della clientela Risorse umane Svolgimento dell’incarico Monitoraggio (degli incarichi di revisione e del sistema di controllo della qualità) Documentazione di supporto (moduli applicativi delle procedure) E’ inoltre stabilita la regola di comunicazione al personale professionale delle direttive e procedure interne che formano il sistema di controllo della qualità. 49

CONSIDERAZIONI PER COLLEGIO SINDACALE 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) CONSIDERAZIONI PER COLLEGIO SINDACALE Richiami: Art. 10-ter D. Lgs. n. 39/2010, nessun riferimento diretto al collegio sindacale ed ai sindaci-revisori; Art. 20 D. Lgs. n. 39/2010, stabilisce che i componenti del collegio sindacale sono soggetti al controllo esterno della qualità; ISQC Italia 1, precisa che l’organo societario incaricato della revisione legale ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 può essere rappresentato dal collegio sindacale o dal sindaco unico (nelle S.r.l.). 50

CONSIDERAZIONI PER COLLEGIO SINDACALE 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) CONSIDERAZIONI PER COLLEGIO SINDACALE Principi etici applicabili (inclusa l’indipendenza) Deontologia e scetticismo professionale (art. 9), Riservatezza e segreto professionale (art. 9-bis), Indipendenza e obiettività (art. 10) e Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza (10-bis); Verifica preliminare ed annuale dell’indipendenza; Atteggiamento mentale (scetticismo professionale) e formale di indipendenza. Accettazione dell’incarico e mantenimento della clientela Disponibilità di competenze, tempo e risorse; Identificazione e valutazione dei rischi potenziali di revisione. 51

CONSIDERAZIONI PER COLLEGIO SINDACALE 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) CONSIDERAZIONI PER COLLEGIO SINDACALE Risorse umane Assenza di personale professionale: Situazione prevalente Lavoro svolto dai professionisti responsabili dell’incarico Garanzia sui requisiti di competenza e formazione professionale Presenza di personale professionale: Assumono la qualifica di dipendenti con obblighi conseguenti; Semplificazioni per aspetti di valutazione, formazione e assegnazione. Modalità applicative: Definizione di un programma di lavoro in fase preliminare per stabilire ed identificare le risorse umane necessarie. 52

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) SVOLGIMENTO DELL’INCARICO Aspetti ed attività applicative: Uniformità della qualità nello svolgimento del lavoro; Supervisione del lavoro del lavoro; Riesame del lavoro; Consultazione su aspetti rilevanti e complessi; Riesame della qualità dell’incarico; Divergenze di opinione; Documentazione del lavoro svolto. Considerazioni per collegio sindacale e sindaci-revisori Modalità applicative del manuale della revisione: Documento unico di pianificazione, esecuzione e controllo; Tutte le informazioni rilevanti delle diverse fasi della revisione; Descrizione dell’approccio di revisione definito sulla base dei rischi identificati e valutati; Riferimento alla documentazione di dettaglio; Condivisione tra i membri del collegio sindacale ed con il personale professionale eventualmente coinvolto. 53

SUPERVISIONE DEL LAVORO 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) SUPERVISIONE DEL LAVORO Collegio sindacale: Responsabilità dell’incarico di revisione legale suddivisa in egual misura; Attribuzione dell’attività di supervisione ad uno dei componenti del collegio sindacale; Decisione collegiale condivisa, motivata e documentata nelle carte; Componente del collegio svolge la supervisione ed una parte del lavoro di revisione; Illustrazione agli altri colleghi del lavoro da lui svolto giustificandone l’aderenza ai principi di revisione; Documentazione della supervisione. Sindaci-revisori con personale professionale e collegio sindacale: Svolgere e documentare; Assicurare i terzi interessati al bilancio; Dimostrare individualmente all’autorità di vigilanza, in caso di ispezione, che la revisione è stata svolta con adeguati livelli qualitativi e la relazione di revisione emessa è supportata da verifiche fatte in accordo con i principi di revisione. Sindaci-revisori senza personale professionale: Non si applica in quanto non sussiste la fattispecie. 54

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) RIESAME DEL LAVORO Collegio sindacale: svolgimento del lavoro da parte dei singoli professionisti (situazione più frequente): Riesame svolto dal membro con maggiore esperienza in revisione; Decisione collegiale condivisa, motivata e documentata nelle carte; Riesame e parte del lavoro di revisione svolti da componente del collegio; Documentazione del riesame Sindaci-revisori con personale professionale e collegio sindacale: 1. Personale professionale di minore esperienza; il lavoro dei membri meno esperti del team riesaminato da quelli più esperti. 2. Coinvolgimento di un professionista esterno come manager/senior: Lavoro di revisione svolto in prevalenza dal professionista esterno; Necessità del riesame del suo lavoro; Responsabilità del lavoro sia nei confronti dei terzi interessati al bilancio che nei confronti dell’autorità di vigilanza. Sindaci-revisori senza personale professionale: Non si applica in quanto non sussiste la fattispecie. 55

DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO Criticità per: Mancanza di semplificazioni per i soggetti abilitati di minori dimensioni in merito alla preparazione e successiva gestione delle carte di lavoro; Necessità di preparazione delle carte nel corso di svolgimento del lavoro r secondo le modalità del principio di revisione internazionale ISA Italia 230; Obbligo di conservazione e successiva gestione secondo le indicazioni del principio ISQC Italia 1; Ulteriori problemi, per il collegio sindacale, connessi al tema della collegialità in quanto: i singoli componenti dovrebbero disporre della documentazione dell’incarico in quanto soggetti individualmente al controllo esterno della qualità da parte dell’autorità di vigilanza (MEF); occorre regolamentare la tenuta e conservazione della versione originale delle carte di lavoro dell’unico incarico di revisione. 56

MONITORAGGIO DEL LAVORO 4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) MONITORAGGIO DEL LAVORO 1. Monitoraggio delle procedure interne Natura: verifica annuale dell’effettivo utilizzo dei moduli applicativi delle procedure interne. Obiettivo: verifica annuale sull’adeguatezza ed efficacia operativa del sistema di controllo della qualità. 2. Monitoraggio degli incarichi di revisione Natura: riesame, su base ciclica per tutti i responsabili della revisione, della qualità degli incarichi di revisione legale svolti. Obiettivo: verifica di aderenza delle procedure di revisione adottate con i principi di revisione e di adeguata documentazione della relazione. 3. Gestione dei reclami e delle segnalazioni Se pervenuti in relazione ad incarichi di revisione svolti. Punti della procedura: Due procedure distinte per controllo della qualità ed incarichi; Affidamento della responsabilità a partner diversi; Coordinamento, in presenza di una rete professionale, delle procedure interne con quelle in atto presso la rete; Scambio di informazioni sui risultati delle verifiche; Documentazione e valutazione dell’effetto delle carenze rilevate; Comunicazione al responsabile dell’incarico delle carenze rilevate e delle raccomandazioni correttive; Gestione di incarichi con emissione di una relazione non appropriata; Gestione di incarichi con alcune procedure di revisione non svolte; Adozione di misure disciplinari. 57

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) ISA ITALIA 220 Oggetto: Applicazione delle procedure di controllo della qualità agli incarichi di revisione contabile completa ; Presupposto che il revisore disponga di un adeguato sistema di controllo della qualità in accordo con il principio ISQC Italia 1. Conseguenza: Piena coerenza con le disposizioni generali, le regole e le linee guida del sistema di controllo della qualità applicato dai soggetti abilitati; Punti chiave che confermano la coerenza rispetto a quanto in precedenza illustrato per il principio internazionale ISQC Italia 1. Obiettivo del revisore: Mettere in atto procedure di controllo della qualità a livello di incarico che gli consentano di acquisire una ragionevole sicurezza che: La revisione contabile sia conforme ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; La relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze. 58

4. IL CONTROLLO DI QUALITA’ (ISQC ITALIA 1) ISA ITALIA 220 Considerazioni per collegio sindacale e sindaci-revisori Il collegio sindacale ed i sindaci-revisori incaricati della revisione legale ai sensi del D. Lgs. n.39/2010 rientrano tra i “soggetti incaricati della revisione legale” a cui si rivolge il principio ISA Italia 220. Si ritiene che: Le considerazioni specifiche per collegio sindacale e sindaci-revisori evidenziate in precedenza con riferimento al principio ISQC Italia 1, potrebbero essere confermate nella misura in cui riguardano il controllo della qualità dell’incarico di revisione, Le semplificazioni per i soggetti abilitati di minori dimensioni previsti nel documento ISQC Italia 1, ma non riprese nel principio di revisione ISA Italia 220, potrebbero essere applicate al collegio sindacale ed ai sindaci-revisori nella misura in cui riguardano il controllo della qualità dell’incarico di revisione. 59