Sede Territoriale di Venezia Terraferma

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Transcript della presentazione:

Sede Territoriale di Venezia Terraferma Dott. Giuseppe Resch Dirigente Medico I° livello INAIL Venezia Terraferma Certificati medici di infortunio sul lavoro e malattia professionale, requisiti e criticità nella casistica INAIL 1

Il certificato medico Il certificato di infortunio e/o MP L’accreditamento INAIL

Il certificato medico: requisiti formali I requisiti formali sono: 1) Generalità del medico (qualifica, recapito, generalità per esteso). 2) Indicazione chiara ed inequivoca del soggetto cui è rivolta la certificazione. 3) Oggetto della certificazione, cioè la motivazione che spinge il professionista a redigere il documento (assenza dal lavoro, assenza a scuola, ecc.). 4) Data, ora e luogo di compilazione (mai rilasciare certificati predatati o postdatati!). 5) Sottoscrizione con timbro e firma leggibile per esteso. 3 3

Il certificato medico: requisiti sostanziali I requisiti sostanziali, direttamente ricollegabili ai caratteri fondamentali, si estrinsecano in: 1) Chiarezza, cioè redazione comprensibile del testo. 2) Precisione, cioè redazione esatta del testo. 3) Completezza del dato osservato. 4)Veridicità, ossia attestare fatti per i quali vi sia corrispondenza veritiera (possibile, reale e correlata) fra il dato osservato e quanto asserito. Non è quindi richiesta verità (certezza assoluta) ma veridicità (concreta e reale possibilità). 4 4

I certificati facoltativi sono tali perché redatti a richiesta dell’interessato a proprio vantaggio, ma sono obbligatori per il medico. Nel certificato non si deve usare la dizione “si rilascia il presente per gli usi consentiti dalla legge” perché questa non ha alcun valore in quanto il medico deve conoscere qual è l’uso a cui è destinato il certificato e perché non esistono usi non consentiti dalla legge. Non si usa neanche la dizione “in fede”. 5 5

IL CODICE DEONTOLOGICO L'art. 22 del codice deontologico fissa per il medico una serie di precisi obblighi concernenti la certificazione. - Obbligo del rilascio del certificato su richiesta del paziente e direttamente al paziente medesimo Il medico non può rifiutare la consegna diretta al paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. di medicina generale ) e/o previsti da precise disposizioni di legge, o semplicemente facoltativo, cioè destinato a un uso strettamente privato. 6 6

Il certificato di infortunio e/o MP

Art. 53 T.U. 1124/65. Infortunio sul lavoro “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico” 8

Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria: disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria: disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL 9

Accordo del 6 settembre 2007: “Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (FIMMG, SIMET e SMI - ex Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria: disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAILCUMI): disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL”. 10

L'Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici. La disciplina trova applicazione, altresì, nei confronti dei medici generici e specialisti che in regime libero-professionale redigano la certificazione per gli assicurati INAIL. Con successivo accordo sarà disciplinato il rapporto con i medici che operano nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ( Accordo del 24 dicembre 2007 CIRCOLARE INAIL n. 12 del 14 febbraio 2008.) 11

1) utilizzo della modulistica (art. 2, comma 1) 1) utilizzo della modulistica (art.2, comma 1). La certificazione emessa dai sanitari deve essere redatta su modulistica predisposta dall'Istituto: modelli 1SS (per la certificazione medica di infortunio) e 5SS (per la certificazione medica di malattia professionale) allegati all'Accordo e già in uso presso l'Istituto; 2) tempestività nella trasmissione della certificazione (art.2, comma 2). La certificazione sanitaria, sia cartacea che on-line, deve essere trasmessa dal medico certificatore entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita; 12

4) trasmissione on-line delle certificazione; 3) completezza nella compilazione della certificazione (art.2, comma 3). La certificazione medica deve essere completa in ogni sua parte ed esaustiva di tutte le informazioni previste dalla modulistica INAIL che prevede la compilazione di campi contenenti gli elementi clinici e diagnostici necessari alla successiva trattazione del caso; 4) trasmissione on-line delle certificazione; 13

5) tempestività della “presa in carico” da parte dell'INAIL 5) tempestività della “presa in carico” da parte dell'INAIL. Le Strutture dell'Istituto, una volta ricevuto il certificato da parte del medico, si impegnano a provvedere tempestivamente alle successive fasi curative e medico-legali; 6) denuncia/segnalazione ex art.139 del T.U. n.1124/1965 (art.8, comma 1). Il medico si impegna a trasmettere alle Sedi INAIL detta denuncia/segnalazione ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate. 14

(5 SS bis) Nuovo Certificato di Malattia Professionale In vigore dall’ 1.9.2014 Contiene anche le informazioni utili ai fini della Denuncia/Segnalazione ex art. 139T.U. 1124/65 (MALATTIE CAUSATE DAL LAVORO OVVERO AD ESSO CORRELATE) L’invio all’INAIL non assolve agli obblighi di segnalazione alle D.T.L. e A.S.L. 15

Il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità operative e procedurali definite dall'INAIL, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs n. 82/2005 (“Codice dell'amministrazione digitale”) e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il medico dovrà richiedere all'INAIL l'autenticazione per l'accesso alla funzione di invio telematico della certificazione medica di infortunio. Il medico si impegna, inoltre, a consegnare due copie in formato cartaceo all'assicurato - ottenute a mezzo stampa - di cui una per il datore di lavoro, nonché a conservare, per tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato, per essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo. 16

Il compenso per la redazione di ciascun certificato è pari a 27,50 euro sino ad un massimo di tre certificati , nell'ambito della “prima trattazione” (base, esiti mortali, silicosi/asbestosi). Sarà oggetto di pagamento anche il certificato con eventuale “franchigia” (prognosi sino a tre giorni). Il compenso è erogato direttamente al medico. 17

Nell'Accordo è previsto un aumento del compenso di cui sopra pari a 5,00 euro per ogni certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica e sempre nel limite massimo di tre certificati, compresa la prima certificazione con eventuale franchigia. Il compenso di 5,00 euro a certificato, sempre per un massimo di tre certificati sulla prima trattazione, è previsto anche per i certificati cosiddetti “trascritti” (ossia quelli trascritti e inviati per via telematica, già redatti cartaceamente da un altro medico – ancorché non convenzionato), a condizione che il certificato cartaceo non sia già pervenuto.   18

ESCLUSIONE DEI COMPENSI redatti su modulistica non conforme a quella predisposta dall'INAIL ed allegata all'Accordo;   redatti in modo incompleto;   redatti in occasione della riapertura del caso (ricaduta), con riammissione in temporanea;   successivi al terzo;   successivi alla “presa in carico” del caso da parte dei medici dell'INAIL, a partire dall'espletamento della prima visita medica presso le Strutture INAIL;   non trasmessi nei termini fissati. ESCLUSIONE DEI COMPENSI 19

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E FISCALI L'INAIL, sui compensi liquidati ai medici per le certificazioni di cui alla presente circolare, deve versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, il contributo previdenziale nella misura del 15% (di cui il 9,375% a carico dell'INAIL ed il 5,625% a carico del medico) previsto dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005. I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA ai sensi della Circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa. OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E FISCALI 20

DECRETO LEGISLATIVO N.151 DEL 14 SETTEMBRE 2015 GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53 ART. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 21

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti (modificazioni a decorrere dal 22 marzo 2016) : b) all'art. 53: 1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il terzo periodo è soppresso; 22

2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,»; 23

3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il quarto periodo è soppresso; 24

4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» è sostituita dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo le parole: «primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»; 25

5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti: «Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. 26

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. 27

L’accreditamento INAIL

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Per ottenere le credenziali di accesso va invita una PEC alla sede INAIL competente. Per la sede Inail di Venezia Terraferma l’indirizzo è. nella richiesta vanno indicati tutti i dati del modulo, compresi il C.F., il recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo e-mail 37

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Immagine giovedì 22 marzo 2018 18:24   44 44

g.resch@inail.it

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