Variazioni delle rimanenze

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Variazioni delle rimanenze Art. 92 Variazioni delle rimanenze Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art .92 – Variazioni delle rimanenze. Le rimanenze sono esposte in bilancio “per variazioni”, positive o negative, delle giacenze finali rispetto a quelle iniziali. Si crea in contabilità un conto acceso alle rimanenze, che accoglie i movimenti dell’esercizio e che consente : Di calcolare l’ammontare complessivo a fine esercizio, da rilevare nello stato patrimoniale, suddiviso tra : Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; Prodotti in corso di lavorazione,semilavorati e finiti; Lavori in corso su ordinazione; Di determinare la variazione da esporre nel conto economico, attraverso la contrapposizione delle rimanenze iniziali e finali. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. Il magazzino non si identifica con il luogo fisico nel quale la merce è conservata, bensì individua l’insieme dei beni-merce che sono nella disponibilità giuridica dell’azienda. I beni che costituiscono rimanenze di magazzino sono : Materie prime e materie sussidiarie; Semilavorati (parti finite) d’acquisto o di produzione, merci e prodotti finiti alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa; Altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, la cui cessione produce ricavi (art. 85 Tuir) Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. L’attuale Tuir prevede che possano essere formate categorie omogenee per natura e per valore, dove il concetto di omogeneità non indica più il medesimo tipo, né la medesima qualità o il medesimo valore ma significa “somiglianza”. Ne consegue : Per quanto riguarda la natura  i beni devono appartenere allo stesso genere ma non necessariamente al medesimo tipo, cioè devono essere raggruppati in relazione alla loro proprietà e caratteristiche merceologiche; Per quanto riguarda il valore  il contenuto economico dei beni deve essere somigliante e non più uguale; all’interno di ogni categoria è dunque possibile classificare beni aventi valore unitario diverso, purché non divergente in misura sostanziale ( la prassi è del 20% ) . Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazione delle rimanenze. I beni in magazzino possono essere : Beni infungibili  identificati e non scambiabili con altri, aventi specifiche caratteristiche, per i quali si conoscono i singoli costi delle unità immesse in magazzini, delle unità prelevate e di quelle in rimanenza, a questi beni è applicabile il criterio di valutazione a costi specifici ( art. 110 Tuir) ; Beni infungibili  per tali beni le giacenze a fine esercizio non risultano riferibili a un particolare acquisto o ad un particolare lotto di produzione, pertanto per la loro valutazione so dovrà tenere conto dei costi relativi a tutte le unità acquistate o prodotte nel corso dell’esercizio. Il criterio di valutazione è previsto dall’art. 92 del Tuir. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. Per la loro valutazione occorre suddividerli in categorie omogenee per natura e valore e attribuire a tali categorie un valore non inferiore al minore tra : Il costo  determinato utilizzando uno dei criteri consentiti ( LIFO a scatti, media ponderata, FIFO, varianti del LIFO) ; Il valore normale medio  che va moltiplicato per la quantità dei beni contenuti nella categoria. Il contribuente è quindi libero nella scelta del criterio di valutazione, purché il valore di ciascun gruppo di beni non sia inferiore a quello previsto dal legislatore. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. Il costo al quale ci si deve riferire, qualunque sia il metodo utilizzato, è definito dall’articolo 110 del Tuir e comprende : Gli oneri diretti di acquisizione o di produzione, che per le materie prime e sussidiarie coincidono con il prezzo risultante dalla fattura d’acquisto, mentre per i prodotti finiti sono rappresentati dal valore dei diversi fattori impiegati nella loro produzione; Gli oneri accessori di diretta imputazione; Gli oneri riconducibili nell’ambito delle spese generali industriali e amministrative; Gli interessi passivi, per i quali valgono i criteri fissati dall’articolo 61; l’inclusione degli interessi nel costo è consentita solo nel caso in cui : Gli interessi passivi sono relativi a mutui finalizzati alla costruzione ( non acquisizione dunque) di un bene immobile; L’impresa ha come oggetto la costruzione di immobili. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. Il secondo parametro cui fare riferimento è costituito dal valore normale medio, cioè dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato : Per i beni e servizi della stessa specie o similari; In condizioni di libera concorrenza; Al medesimo stato di commercializzazione; Nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si considerano, se possibile : I listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi; Le mercuriali e i listini delle Camere di commercio; Le tariffe professionali; Gli sconti d’uso. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. I metodi applicabili, tutti fiscalmente legittimi, per la determinazione del costo sono : LIFO (last in first out) a scatti  questo metodo individua le quantità in rimanenza a fine esercizio ipotizzando che vengano prelevate dal magazzino per vendite o per consumi le merci, i prodotti finiti o le materie prime entrati per ultime; La media ponderata  con il metodo del costo medio ponderato i beni omogenei, ma acquistati o prodotti in periodi diversi e quindi a costi diversi, vengono valutati ad un costo che rappresenta la media ponderata dei vari costi; Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. FIFO ( first in first out)  indica l’ipotesi in cui per le diverse categorie di beni le quantità meno recenti per acquisto o per produzione sono le prime ad essere vendute o utilizzate nel processo produttivo. Ne consegue che restano in magazzino le quantità acquistate o prodotte successivamente; Varianti del LIFO  variante del LIFO a scatti è rappresentata dal LIFO continuo : Le merci vengono scaricate valorizzando via via le quantità in uscita in base ai prezzi più recenti entro il limite della capienza della partita; Se l’ultima partita acquistata non è sufficiente a coprire il prelievo del magazzino, si passa al penultimo acquisto. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. I prodotti in corso di lavorazione sono beni che non hanno ancora assunto una autonoma identità perché devono subire ulteriori processi di trasformazione per raggiungere lo stadio finale in cui diventano utilizzabili e commercializzabili. Ai prodotti in corso di lavorazione non sono applicabili i criteri dettati per gli altri beni in rimanenza. Per questi beni esiste un criterio di valutazione specifico, che consiste nell’attribuire loro a fine esercizio un valore pari ai costi sostenuti nel periodo d’imposta cui il bilancio si riferisce, senza quindi considerare i valori unitari delle eventuali rimanenze che provengono da esercizi precedenti. I costi sostenuti da considerare sono : Gli oneri diretti; Gli oneri accessori di diretta imputazione. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. Agli esercenti attività di commercio al minuto è consentita la valutazione delle rimanenze con il metodo del dettaglio. Si tratta di un metodo che ben si adatta alle imprese che acquistano e vendono un gran numero di beni aventi caratteristiche merceologiche diverse, poiché : Prescinde dalla inventariazione fisica delle giacenze; Si basa sulla contrapposizione tra i prezzi di costo ed i prezzi di vendita aggiornati periodicamente, sempre e soltanto in termine di valore. La valutazione con il metodo del prezzo al dettaglio è subordinata alla condizione che, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, vengano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del metodo. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazione delle rimanenze. Le esigenze aziendali ed imprenditoriali possono richiedere la variazione del criterio di valutazione delle rimanenze. In questo caso l’impresa deve segnalare all’Amministrazione Finanziaria la variazione di criterio mediante apposita comunicazione da inserire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui tale variazione è avvenuta. La scelta del criterio ha effetto dallo stesso esercizio in cui il contribuente decide di adottarlo; L’ufficio non può opporsi alla scelta effettuata ma può indagare al fine di accertare se il nuovo criterio rientra tra quelli fiscalmente consentiti. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi

Art. 92 – Variazioni delle rimanenze. L’importo di rimanenze finali di un esercizio indicato dal contribuente nello stato patrimoniale costituisce l’esistenza iniziale dell’esercizio successivo. Per quanto riguarda le eventuali correzioni in aumento operate dall’Ufficio delle imposte, osserviamo che : Esse assumono rilevanza anche per gli esercizi successivi; L’Ufficio ha l’obbligo di tenere conto direttamente delle rettifiche apportate e degli effetti che possono avere sugli imponibili degli esercizi successivi. L’unico caso in cui non sembra necessario l’intervento dell’Ufficio è quello in cui gli effetti delle rettifiche interessano esercizi per i quali deve ancora essere presentata la dichiarazione dei redditi; sarà il contribuente a far valere il suo diritto in sede di dichiarazione. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi